Pubblicazione legale:
Nella sentenza annotata la Sezione IV della Corte di cassazione si occupa nuovamente dell’obbligo in capo agli operanti di polizia giudiziaria di dare avviso al soggetto alla guida in stato di ebbrezza, prima del compimento dell’alcoltest, della facoltà di farsi assistere dal difensore. La sentenza riafferma il venire meno di tale obbligo nel caso in cui il soggetto sia privo della capacità psicofisica di comprendere l’avviso, essendo impossibile attendere che questo riacquisti le proprie facoltà, in ragione del rischio di vanificare lo scopo dell’accertamento stesso.
Fonte: Diritto penale e processo, n. 9 del 2023