Pubblicazione legale:
La Cassazione, con la sentenza n. 9121/18 si pronuncia intorno al concetto di “abbandono del posto di lavoro”. Il fatto è semplice: un vigilantes, addetto al piantonamento fisso antirapina di una banca, durante il normale orario di lavoro si toglie il giubbotto antiproiettile e si reca nel bar di fronte all'ingresso della banca. La società datrice di lavoro lo licenzia in tronco per abbandono del posto di lavoro e omesso utilizzo del giubbotto antiproiettile, condotta, quest'ultima, già oggetto di numerosi precedenti disciplinari a carico del dipendente.
Chiamata a pronunciarsi sulla validità del licenziamento, la Corte d'appello di Firenze ha dato ragione al lavoratore, ritenendo il provvedimento espulsivo illegittimo in quanto sproporzionato. Per i giudici di merito, affinché si realizzi la fattispecie di abbandono del posto di lavoro, contemplata dal Ccnl di settore (Vigilanza Privata) quale ipotesi di giusta causa di recesso, occorre che «per modalità e tempi, l'agente si allontani in modo da favorire eventuali intrusioni non controllate». Senonché, nel caso di specie, ciò non sarebbe avvenuto, in quanto l'ingresso della banca risultava comunque visibile anche dal bar.
Di avviso contrario la Cassazione, secondo cui il licenziamento è legittimo.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi - leggi l'articolo