Pubblicazione legale:
La Direttiva (UE) 2022/2555, meglio conosciuta come "NIS2", non riguarda soltanto i soggetti critici tradizionalmente coinvolti nella NIS1, ma si estende a un numero nettamente più ampio di imprese, incluse realtà che fino a oggi non avevano mai affrontato un percorso strutturato di compliance in tema di sicurezza informatica.
La Direttiva (UE) 2022/2555, entrata in vigore il 16 gennaio 2023 e destinata ad essere recepita dagli Stati membri entro il 17 ottobre 2024 (con applicazione delle norme nazionali dal 2025), sostituisce integralmente la precedente Direttiva 2016/1148 (NIS1). Essa definisce un quadro armonizzato di cyber-resilience obbligatorio per un insieme molto più ampio di operatori, imponendo misure di gestione del rischio, obblighi di governance, requisiti tecnici e procedure di notifica degli incidenti.
La NIS2 applica criteri sia settoriali sia dimensionali. Le categorie principali sono:
Tra i settori individuati (art. 3 e Allegato I):
Settori dell’Allegato II, tra cui:
Tolte alcune eccezioni, in via generale sono incluse sia le medie imprese (≥50 dipendenti o ≥10M€ fatturato) sia le grandi imprese. Sono inoltre incluse anche imprese di minori dimensioni quando:
N.B. Occorrerà tuttavia verificare eventuali estensioni nel decreto italiano di recepimento.
Gli obblighi sono indicati agli artt. 20–23 della Direttiva. Di seguito una breve sintesi verificabile:
Le imprese devono adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate ai rischi. Il risk assessment deve includere:
L’art. 21 elenca una serie di misure minime, tra cui:
La NIS2 prevede un ruolo attivo e verificabile degli organi apicali
Le autorità possono imporre sanzioni amministrative e misure correttive direttamente ai membri del management.
La cyber-resilience diventa un requisito di legge, non più solo una best practice. Le imprese devono, infatti, predisporre:
L’art. 21, par. 2, lett. d), impone una valutazione strutturata dei fornitori essenziali, soprattutto se erogano servizi ICT o gestiscono funzioni critiche. In pratica occorre:
Ad esempio, supponiamo un'azienda manifatturiera che utilizza un fornitore esterno per la gestione del suo sistema MES potrebbe essere soggetta a NIS2 anche se non lo sa: se il servizio è critico per la produzione, la supply chain rientra negli obblighi.
L’art. 23 introduce un modello a tre livelli di notifica.
Comunicazione preliminare alle autorità competenti (CSIRT o autorità NIS nazionale) per incidenti significativi.
Notifica più dettagliata con informazioni su:
Include:
Gli artt. 29–32 prevedono poteri significativi per le autorità competenti, tra cui:
Le autorità potranno imporre:
Secondo l’art. 34, le sanzioni possono arrivare fino a:
Sono inoltre previste:
La NIS2 non riguarda solo infrastrutture critiche o grandi gruppi. Molte imprese rientreranno per effetto di:
Ad esempio, anche solo un'azienda da 60 dipendenti che produce componenti elettronici per automotive potrebbe essere automaticamente considerata important entity (Allegato II, settore manifatturiero critico), con obblighi completi NIS2.
La Direttiva NIS2 rappresenta un cambio di paradigma: introduce requisiti stringenti, amplia il numero di soggetti coinvolti e impone responsabilità dirette al management. Le imprese che iniziano ora un percorso di valutazione preliminare avranno maggiori margini per un adeguamento sostenibile, riducendo rischi sanzionatori, operativi e reputazionali.