Avvocato Luana Giangregorio a Meolo

Luana Giangregorio

Avvocato

Informazioni generali

Avvocato esperta in protezione dei dati personali, diritto civile, diritto digitale, diritto societario e contrattualistica. Si occupa di assistenza giudiziale e stragiudiziale affiancando imprese e professionisti nella gestione legale dei processi digitali e tecnologici. Il suo approccio è rivolto alla prevenzione del contenzioso e alla tutela dell’immagine aziendale, anche rispetto a profili di responsabilità legati alla gestione illecita dei dati, alla violazione di obblighi contrattuali e alla sicurezza informatica.

Esperienza


Privacy e GDPR

Lo studio offre supporto strategico in materia di privacy e GDPR, in particolare per audit, DPIA, policy, contratti, nonché formazione e affiancamento a DPO e team, anche in contesti non digitali o non strutturali.


Diritto penale

Offro assistenza legale in materia di reati informatici e responsabilità penale connessa all’uso delle tecnologie digitali. Mi occupo di tematiche quali accessi abusivi a sistemi informatici, frodi online, data breach, phishing, cyberstalking e violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.


Diritto dell'informatica

Mi occupo di tutti gli aspetti giuridici legati all'uso delle tecnologie informatiche, come la tutela dei dati personali e della proprietà intellettuale, rapporti tra fornitori e utenti di servizi informatici e commercio elettronico, nonché redazione/revisione di contratti informatici.


Altre categorie

Contratti, Diritto commerciale e societario, Diritto civile, Proprietà intellettuale.



Credenziali

Pubblicazione legale

Clausole di riservatezza (NDA): quando servono davvero e come scriverle bene

Pubblicato su IUSTLAB

Nel mondo degli affari, le idee valgono oro. Ma per proteggerle non basta il buon senso: serve scriverlo nero su bianco . Qui entrano in gioco le clausole di riservatezza , meglio note come NDA (Non Disclosure Agreement) . Spesso sottovalutato, l’NDA è in realtà uno strumento giuridico strategico che può salvare relazioni commerciali, accordi preliminari e progetti innovativi. Ma attenzione: non basta scaricare un modello da internet. Cos'è un NDA e perché serve? Un NDA è un accordo vincolante con cui le parti si impegnano a non divulgare informazioni riservate di cui vengono a conoscenza durante trattative, collaborazioni o progetti comuni. Non si tratta solo di segreti industriali. Anche: strategie commerciali, elenchi clienti, dati tecnici, bozze contrattuali, prototipi, e persino il concept di un'app possono (e devono) essere coperti da un accordo di riservatezza. Un buon NDA tutela il know-how aziendale e previene danni da divulgazione o uso scorretto. Quando serve davvero un NDA? 1. In fase precontrattuale Stai discutendo una possibile partnership, joint venture, consulenza? Prima di inviare informazioni riservate, firma un NDA . 2. In caso di collaborazioni esterne Freelance, sviluppatori, consulenti marketing, commercialisti: tutti possono entrare in contatto con dati sensibili. 3. In operazioni straordinarie Durante una due diligence per vendita, fusione o acquisizione, le informazioni aziendali sono oggetto di analisi approfondita. Qui il NDA è obbligatorio . 4. Con i dipendenti Anche se il rapporto è già regolato dal contratto di lavoro, una clausola specifica di riservatezza rafforza la tutela del patrimonio informativo. Quando NON è necessario? Non ha senso far firmare un NDA: a un potenziale cliente che visita il sito; in trattative già pubbliche; quando l’informazione non è oggettivamente sensibile. L’NDA non va abusato: se tutto è "riservato", niente lo è davvero. Cosa deve contenere un buon NDA? Molti usano modelli generici, ma un NDA efficace è cucito su misura per ogni situazione. Ecco le clausole essenziali : 1. Definizione di “informazione riservata” Cosa si intende esattamente? Deve essere specificato in modo chiaro: informazioni scritte e orali? include dati tecnici? disegni? email? esclude ciò che è di pubblico dominio? 2. Obblighi delle parti Le parti si impegnano a: non divulgare; non utilizzare per fini propri; non copiare, duplicare o distribuire le informazioni riservate. Spesso l'obbligo è reciproco , ma può anche essere unilaterale . 3. Durata dell’obbligo Per quanto tempo resta valido il vincolo? In genere da 2 a 5 anni , anche dopo la fine del rapporto. Evita "illimitato" se non giustificato, in quanto può essere considerato vessatorio o sproporzionato. 4. Esclusioni Non tutte le informazioni sono tutelate: quelle già note alla parte ricevente; quelle ottenute legalmente da terzi; quelle rese pubbliche non per colpa di una delle parti. 5. Sanzioni per violazione Indica le conseguenze: risarcimento del danno, penale, risoluzione del contratto, inibitoria. Attenzione: la clausola penale deve essere equilibrata e proporzionata. 6. Legge applicabile e foro competente Specifica la giurisdizione in caso di controversie: fondamentale in accordi internazionali. Clausola di riservatezza o NDA separato? Dipende dal contesto: In un contratto principale , può bastare una clausola di riservatezza interna , se ben formulata. In fase preliminare o autonoma , meglio un NDA separato , soprattutto quando il resto del contratto è ancora in fase di discussione. Aspetti critici e buone pratiche Non basta la firma: le informazioni riservate devono essere chiaramente identificabili e tracciabili . Usa diciture come “confidenziale” nei documenti o nelle email. Limita l’accesso solo alle persone strettamente necessarie. Informazioni condivise in team o gruppi di lavoro? L’NDA può prevedere l’estensione dell’obbligo anche a collaboratori o dipendenti interni. Conservazione delle informazioni . Prevedi l’obbligo di restituzione o distruzione delle informazioni a fine rapporto. Conclusione Nel contesto attuale, dove dati e idee sono moneta preziosa, l’NDA è uno strumento strategico, non un orpello burocratico . Serve a costruire fiducia, tutelare know-how e prevenire rischi legali. Ma come ogni contratto, funziona solo se: è ben scritto, adattato al contesto specifico, gestito con attenzione operativa. Un buon NDA non ferma le fughe di dati. Ma dà il diritto di agire.

Pubblicazione legale

Quando la violazione dei dati smette di essere “solo GDPR”. Data breach, responsabilità organizzativa e possibili profili penali.

Pubblicato su IUSTLAB

Introduzione Negli ultimi anni il termine data breach è entrato stabilmente nel linguaggio delle imprese. Se ne parla spesso come di un incidente tecnico, un evento sfortunato da gestire con ‘’IT e, nel peggiore dei casi, con una notifica all’Autorità Garante. Questa lettura, tuttavia, è riduttiva perché la violazione dei dati personali non è solo un problema di compliance privacy. In determinate circostanze, può diventare il punto di emersione di criticità organizzative più profonde, con riflessi che travalicano il perimetro del GDPR e arrivano a interessare anche il diritto penale e la responsabilità dell’impresa. È qui che il tema della sicurezza dei dati si intreccia con quello della governance. 1. Il data breach è un evento, non un reato (ma non è mai neutro) È bene chiarirlo subito che un data breach, di per sé, non è un reato, ma il GDPR qualifica la violazione come un evento che incide sulla riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali, con conseguenze sul piano amministrativo e civilistico. Tuttavia, il dato giuridicamente rilevante non è solo che cosa è accaduto, ma perché è accaduto e come l’organizzazione ha gestito il rischio prima e dopo l’evento. In altri termini, il data breach può essere: - la conseguenza di una condotta penalmente rilevante; - l' effetto di omissioni organizzative gravi; - l'elemento che fa emergere una gestione strutturalmente inadeguata della sicurezza. Ed è in questi casi che il discorso cambia. 2. Sicurezza dei dati e diligenza organizzativa Il GDPR ha abbandonato da tempo la logica delle “misure minime” in favore di un approccio risk-based, fondato sull’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio. Questo significa che la valutazione non è astratta, ma concreta e contestualizzata. Pertanto, quando un’organizzazione utilizza sistemi obsoleti, non valuta i rischi noti, non definisce ruoli e procedure, non forma il personale o improvvisa nella gestione degli incidenti, la violazione dei dati non appare più come un evento imprevedibile, ma come un esito evitabile. Ed è proprio il concetto di evitabilità che, in ambito penale, assume un peso determinante. 3. Il possibile rilievo penale: quando il breach è la “spia” di altro Il diritto penale non punisce il data breach in quanto tale, ma può entrare in gioco quando l’evento è riconducibile a condotte tipizzate previste dall’ordinamento, come accade nei reati informatici. In tali ipotesi, l’attenzione non si concentra solo sull’autore materiale dell’attacco, ma anche su chi aveva il dovere di prevenire, organizzare e controllare. È in questo spazio che la sicurezza informatica diventa una questione giuridica, e non solo tecnica. Una precisazione è necessaria: la mera carenza di sicurezza non integra automaticamente un reato, ma occorre sempre verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della singola fattispecie, inclusi il profilo soggettivo e le concrete modalità della condotta. 4. Codice Privacy e profili penali: attenzione alle semplificazioni Anche la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali contempla ipotesi di rilevanza penale. Tuttavia, è fondamentale evitare semplificazioni e, quindi, non ogni violazione del GDPR, né ogni data breach, integra automaticamente un reato. Le fattispecie penali previste dal Codice Privacy richiedono presupposti specifici e una valutazione caso per caso. Parlare di automatismi, in questo ambito, sarebbe giuridicamente scorretto e fuorviante. Questa distinzione non è solo teorica: è ciò che consente di mantenere il discorso sul piano della correttezza tecnica e della continenza professionale. 5. Amministratori e vertici aziendali: dove si concentra il rischio Uno degli errori più frequenti è ritenere che il rischio penale riguardi esclusivamente chi compie materialmente l’illecito informatico. In realtà, nelle organizzazioni complesse il focus si sposta spesso sulle scelte di governance. La domanda che emerge, in sede ispettiva o giudiziaria, è sempre la stessa: l’evento era prevedibile ed evitabile attraverso un’adeguata organizzazione? Se la risposta tende al sì, il problema non è più solo tecnologico, ma diventa giuridico. 6. Data breach e responsabilità dell’ente: il possibile riflesso 231 In presenza di determinati presupposti, la vicenda può assumere rilievo anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti. Non perché l’assenza di procedure “faccia scattare” automaticamente la responsabilità, ma perché la qualità del sistema di controllo interno diventa centrale quando viene contestato un reato presupposto. In questo contesto, policy, procedure e tracciabilità non sono meri adempimenti formali, ma rappresentano elementi essenziali per valutare l’effettiva tenuta dell’organizzazione. 7. Incident management: il momento più delicato La gestione dell’incidente è un aspetto spesso sottovalutato, in quanto un evento inizialmente circoscritto può assumere un peso ben maggiore se affrontato in modo disorganico, tardivo o incoerente. Ritardi nelle decisioni, comunicazioni contraddittorie, assenza di documentazione e improvvisazione operativa sono elementi che, nel tempo, possono aggravare la posizione dell’impresa più dell’evento originario. La gestione dell’incidente, oggi, è parte integrante della tutela legale. 8. Oltre la compliance documentale Avere informative, policy e modelli non basta se restano confinati alla carta. La compliance efficace è quella che vive nei processi, nei comportamenti e nelle decisioni quotidiane. Dal punto di vista giuridico, ciò che rileva non è l’esistenza formale delle misure, ma la loro concreta attuazione. Conclusione: il data breach come test di maturità giuridica Un data breach non è mai un evento neutro, è un test, spesso involontario, della maturità organizzativa e giuridica dell’impresa. Chi lo considera solo un problema informatico rischia di affrontarne le conseguenze in modo miope. Chi lo legge come un tema di governance, invece, non tutela solo i dati, ma protegge l’organizzazione, il management e la propria esposizione futura. Ed è proprio in questo spazio di confine, tra privacy, sicurezza e responsabilità, che oggi si gioca la partita più delicata per le imprese.

Pubblicazione legale

Sicurezza digitale e Compliance: perché GDPR e NIS2 sono oggi una questione di governance aziendale

Pubblicato su IUSTLAB

Introduzione Negli ultimi anni la sicurezza digitale e la compliance a GDPR e NIS2 sono uscite definitivamente dalla dimensione puramente tecnica per diventare un tema centrale di governance aziendale. Molte imprese investono in infrastrutture IT, strumenti di sicurezza e soluzioni tecnologiche avanzate, convinte di essere adeguatamente protette. Spesso, però, solo in occasione di un controllo, di un incidente o di una richiesta da parte di clienti e partner emerge un problema più profondo: la mancanza di un sistema coerente di regole, responsabilità e processi. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) prima, e la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) poi, hanno chiarito un punto fondamentale: la sicurezza non è più un ambito delegabile a compartimenti stagni. Non è sufficiente adottare misure tecnologiche efficaci se queste non sono inserite in un quadro organizzativo e giuridico strutturato, capace di dimostrare scelte consapevoli, proporzionate e verificabili. È in questo contesto che si afferma la necessità di un approccio integrato Legal & Tech, in grado di connettere in modo sistematico competenze legali e sicurezza informatica. 1. Dal rispetto formale delle norme alla gestione consapevole del rischio Uno degli errori più frequenti nelle organizzazioni è affrontare la compliance come una somma di adempimenti isolati: informative privacy, registri dei trattamenti, policy interne predisposte una volta e poi lasciate in una cartella condivisa, senza un reale collegamento con i processi aziendali. Questo approccio, oltre a essere inefficace, espone l’impresa a un rischio elevato in caso di controlli, incidenti di sicurezza o contenziosi. La documentazione esiste, ma non riflette le modalità concrete con cui l’organizzazione opera. Il GDPR ha introdotto il principio di accountability, imponendo al titolare del trattamento non solo di adottare misure di sicurezza, ma di essere in grado di dimostrare: - perché sono state scelte; - come sono state implementate; - in che modo sono proporzionate ai rischi effettivi. La Direttiva NIS2 rafforza ulteriormente questa impostazione, richiedendo alle organizzazioni un sistema strutturato di gestione del rischio cyber, che coinvolge i vertici aziendali e si estende anche alla supply chain. In questo scenario, la sicurezza non è più un documento statico, ma un processo continuo, che deve evolvere insieme all’organizzazione, alle tecnologie utilizzate e al contesto normativo. 2. Perché GDPR e NIS2 richiedono una visione integrata della compliance Sebbene GDPR e NIS2 abbiano ambiti di applicazione diversi, condividono una logica comune: entrambe si fondano su un risk-based approach. Questo significa che non esistono soluzioni standard valide per tutti, ma è necessario valutare: - il contesto operativo; - le minacce concrete; - l'impatto potenziale sugli interessati, sugli utenti e sull'organizzazione. Affrontare separatamente privacy e cybersecurity porta spesso a duplicare attività, creare incoerenze e, paradossalmente, spendere di più ottenendo meno. Dal punto di vista giuridico, inoltre, un approccio frammentato rende difficile dimostrare la coerenza delle scelte adottate in caso di verifiche o incidenti. Un modello integrato consente invece di allineare le misure tecniche adottate dall’area IT con gli obblighi normativi, rendendo la compliance realmente applicabile, sostenibile nel tempo e difendibile. 3. Il valore della collaborazione tra competenze legali e tecnologiche a crescente complessità normativa e tecnologica rende sempre meno efficace l’intervento di singole figure che operano in modo isolato. Una collaborazione strutturata tra area legale e partner tecnologico consente di superare questa frammentazione, offrendo alle imprese una visione unitaria della sicurezza digitale. Il contributo legale si concentra su: - interpretazione delle norme; - costruzione della governance privacy e cybersecurity; - contrattualistica IT e gestione dei rapporti con fornitori; - gestione degli incidenti dal punto di vista giuridico e organizzativo. Il partner tecnologico interviene invece su: - analisi delle infrastrutture; - individuazione delle vulnerabilità; - implementazione delle misure tecniche e organizzative. La sinergia tra questi ambiti evita sia soluzioni meramente formali, sia interventi tecnici privi di una reale copertura normativa. 4. Un workflow operativo integrato Un approccio efficace richiede un processo chiaro, verificabile e orientato ai risultati: Allineamento strategico Incontro iniziale per definire perimetro, priorità e obiettivi in funzione del contesto aziendale. Pre-assessment Valutazione coordinata degli aspetti legali e tecnici per individuare i principali fattori di rischio. Audit integrato Analisi approfondita con un report unico che evidenzia criticità, priorità operative e azioni correttive. Implementazione Adeguamento normativo e interventi tecnici coerenti con le scelte di governance. Monitoraggio continuo Aggiornamenti periodici per mantenere l’adeguamento nel tempo e adattarlo all’evoluzione normativa e tecnologica. Questo modello consente di superare gli interventi spot e di costruire una compliance realmente dimostrabile nel tempo. 5. Sicurezza digitale come scelta strategica Affrontare GDPR e NIS2 in modo integrato non significa semplicemente “mettersi in regola”, ma compiere una scelta di maturità organizzativa. Le imprese che investono in una governance strutturata della sicurezza digitale rafforzano la propria affidabilità verso clienti, partner e stakeholder, riducendo al contempo il rischio di eventi critici e responsabilità. In un contesto in cui la fiducia digitale è sempre più un fattore competitivo, la compliance non rappresenta un costo, ma un elemento abilitante. L’assistenza legale in materia di GDPR e NIS2 non dovrebbe limitarsi alla redazione di documenti, ma integrarsi nei processi decisionali e operativi dell’impresa. Un approccio Legal & Tech consente di trasformare gli obblighi normativi in strumenti di governo del rischio, supportando l’organizzazione nel tempo. Per le imprese che operano in contesti digitali complessi, adottare questo approccio significa costru ire una sicurezza solida, coerente e difendibile.

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