Avvocato Luana Giangregorio a Meolo

Luana Giangregorio

Avvocato

Informazioni generali

Avvocato esperta in protezione dei dati personali, diritto civile, diritto digitale, diritto societario e contrattualistica. Si occupa di assistenza giudiziale e stragiudiziale affiancando imprese e professionisti nella gestione legale dei processi digitali e tecnologici. Il suo approccio è rivolto alla prevenzione del contenzioso e alla tutela dell’immagine aziendale, anche rispetto a profili di responsabilità legati alla gestione illecita dei dati, alla violazione di obblighi contrattuali e alla sicurezza informatica.

Esperienza


Diritto penale

Offro assistenza legale in materia di reati informatici e responsabilità penale connessa all’uso delle tecnologie digitali. Mi occupo di tematiche quali accessi abusivi a sistemi informatici, frodi online, data breach, phishing, cyberstalking e violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.


Privacy e GDPR

Lo studio offre supporto strategico in materia di privacy e GDPR, in particolare per audit, DPIA, policy, contratti, nonché formazione e affiancamento a DPO e team, anche in contesti non digitali o non strutturali.


Diritto dell'informatica

Mi occupo di tutti gli aspetti giuridici legati all'uso delle tecnologie informatiche, come la tutela dei dati personali e della proprietà intellettuale, rapporti tra fornitori e utenti di servizi informatici e commercio elettronico, nonché redazione/revisione di contratti informatici.


Altre categorie

Contratti, Diritto commerciale e societario, Diritto civile, Proprietà intellettuale.



Credenziali

Pubblicazione legale

Quando la violazione dei dati smette di essere “solo GDPR”. Data breach, responsabilità organizzativa e possibili profili penali.

Pubblicato su IUSTLAB

Introduzione Negli ultimi anni il termine data breach è entrato stabilmente nel linguaggio delle imprese. Se ne parla spesso come di un incidente tecnico, un evento sfortunato da gestire con ‘’IT e, nel peggiore dei casi, con una notifica all’Autorità Garante. Questa lettura, tuttavia, è riduttiva perché la violazione dei dati personali non è solo un problema di compliance privacy. In determinate circostanze, può diventare il punto di emersione di criticità organizzative più profonde, con riflessi che travalicano il perimetro del GDPR e arrivano a interessare anche il diritto penale e la responsabilità dell’impresa. È qui che il tema della sicurezza dei dati si intreccia con quello della governance. 1. Il data breach è un evento, non un reato (ma non è mai neutro) È bene chiarirlo subito che un data breach, di per sé, non è un reato, ma il GDPR qualifica la violazione come un evento che incide sulla riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali, con conseguenze sul piano amministrativo e civilistico. Tuttavia, il dato giuridicamente rilevante non è solo che cosa è accaduto, ma perché è accaduto e come l’organizzazione ha gestito il rischio prima e dopo l’evento. In altri termini, il data breach può essere: - la conseguenza di una condotta penalmente rilevante; - l' effetto di omissioni organizzative gravi; - l'elemento che fa emergere una gestione strutturalmente inadeguata della sicurezza. Ed è in questi casi che il discorso cambia. 2. Sicurezza dei dati e diligenza organizzativa Il GDPR ha abbandonato da tempo la logica delle “misure minime” in favore di un approccio risk-based, fondato sull’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio. Questo significa che la valutazione non è astratta, ma concreta e contestualizzata. Pertanto, quando un’organizzazione utilizza sistemi obsoleti, non valuta i rischi noti, non definisce ruoli e procedure, non forma il personale o improvvisa nella gestione degli incidenti, la violazione dei dati non appare più come un evento imprevedibile, ma come un esito evitabile. Ed è proprio il concetto di evitabilità che, in ambito penale, assume un peso determinante. 3. Il possibile rilievo penale: quando il breach è la “spia” di altro Il diritto penale non punisce il data breach in quanto tale, ma può entrare in gioco quando l’evento è riconducibile a condotte tipizzate previste dall’ordinamento, come accade nei reati informatici. In tali ipotesi, l’attenzione non si concentra solo sull’autore materiale dell’attacco, ma anche su chi aveva il dovere di prevenire, organizzare e controllare. È in questo spazio che la sicurezza informatica diventa una questione giuridica, e non solo tecnica. Una precisazione è necessaria: la mera carenza di sicurezza non integra automaticamente un reato, ma occorre sempre verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della singola fattispecie, inclusi il profilo soggettivo e le concrete modalità della condotta. 4. Codice Privacy e profili penali: attenzione alle semplificazioni Anche la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali contempla ipotesi di rilevanza penale. Tuttavia, è fondamentale evitare semplificazioni e, quindi, non ogni violazione del GDPR, né ogni data breach, integra automaticamente un reato. Le fattispecie penali previste dal Codice Privacy richiedono presupposti specifici e una valutazione caso per caso. Parlare di automatismi, in questo ambito, sarebbe giuridicamente scorretto e fuorviante. Questa distinzione non è solo teorica: è ciò che consente di mantenere il discorso sul piano della correttezza tecnica e della continenza professionale. 5. Amministratori e vertici aziendali: dove si concentra il rischio Uno degli errori più frequenti è ritenere che il rischio penale riguardi esclusivamente chi compie materialmente l’illecito informatico. In realtà, nelle organizzazioni complesse il focus si sposta spesso sulle scelte di governance. La domanda che emerge, in sede ispettiva o giudiziaria, è sempre la stessa: l’evento era prevedibile ed evitabile attraverso un’adeguata organizzazione? Se la risposta tende al sì, il problema non è più solo tecnologico, ma diventa giuridico. 6. Data breach e responsabilità dell’ente: il possibile riflesso 231 In presenza di determinati presupposti, la vicenda può assumere rilievo anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti. Non perché l’assenza di procedure “faccia scattare” automaticamente la responsabilità, ma perché la qualità del sistema di controllo interno diventa centrale quando viene contestato un reato presupposto. In questo contesto, policy, procedure e tracciabilità non sono meri adempimenti formali, ma rappresentano elementi essenziali per valutare l’effettiva tenuta dell’organizzazione. 7. Incident management: il momento più delicato La gestione dell’incidente è un aspetto spesso sottovalutato, in quanto un evento inizialmente circoscritto può assumere un peso ben maggiore se affrontato in modo disorganico, tardivo o incoerente. Ritardi nelle decisioni, comunicazioni contraddittorie, assenza di documentazione e improvvisazione operativa sono elementi che, nel tempo, possono aggravare la posizione dell’impresa più dell’evento originario. La gestione dell’incidente, oggi, è parte integrante della tutela legale. 8. Oltre la compliance documentale Avere informative, policy e modelli non basta se restano confinati alla carta. La compliance efficace è quella che vive nei processi, nei comportamenti e nelle decisioni quotidiane. Dal punto di vista giuridico, ciò che rileva non è l’esistenza formale delle misure, ma la loro concreta attuazione. Conclusione: il data breach come test di maturità giuridica Un data breach non è mai un evento neutro, è un test, spesso involontario, della maturità organizzativa e giuridica dell’impresa. Chi lo considera solo un problema informatico rischia di affrontarne le conseguenze in modo miope. Chi lo legge come un tema di governance, invece, non tutela solo i dati, ma protegge l’organizzazione, il management e la propria esposizione futura. Ed è proprio in questo spazio di confine, tra privacy, sicurezza e responsabilità, che oggi si gioca la partita più delicata per le imprese.

Pubblicazione legale

Il nuovo reato di Deepfake (Legge 132/2025)

Pubblicato su IUSTLAB

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge n. 132/2025, introducendo nel nostro ordinamento il reato di " illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale " (art. 612 quater c.p.). Questa normativa risponde alla crescente diffusione di contenuti manipolati digitalmente, noti come deepfake, che pongono gravi rischi per la dignità, la reputazione e la sicurezza delle persone. 1. La nuova disciplina: ambito penale e aggravanti Con la Legge 132/2025, l'Italia ha introdotto nel codice penale l’art. 612 quater c.p. che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, senza il consenso dell’interessato, diffonda immagini, video o audio "falsificati o alterati" tramite intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità, arrecando un danno ingiusto alla vittima. Il reato è generalmente perseguibile solo a querela, salvo vittime vulnerabili o altri aggravanti (ad esempio, se commesso contro pubbliche autorità). In parallelo, la legge ha introdotto un'aggravante generale per qualunque reato commesso tramite IA, quando costituisce un mezzo insidioso o potenzia le conseguenze del crimine, un'innovazione che riconosce la specifica pericolosità sociale dell’AI nel commettere crimini. 2. Non sempre è reato: eccezioni Non tutti i deepfake sono penalmente rilevanti. L’impiego è lecito: Se avviene con consenso esplicito (ad esempio, cameo artistico su richiesta dell’interessato, scopi satirici o ludici, documentari dichiarati). Se è destinato ad ambiti artistici, culturali o didattici, purché non vi sia intento ingannatorio o lesivo (ad esempio, ricostruzioni storiche digitali). Se resta in ambito privato e non arreca danno a terzi, in assenza di violazione della reputazione o della dignità. 3. Profili civili: tutela urgente e responsabilità piattaforme Il diritto civile dovrà garantire azioni rapide "take - down" dei deepfake lesivi, anche tramite provvedimenti d’urgenza. Uno dei nodi critici è la responsabilità delle piattaforme che ospitano questi contenuti: la legge italiana, al momento, rinvia alle regole europee (DSA e AI Act), che impongono obblighi di trasparenza, risposta tempestiva alle segnalazioni e watermark digitale, ma non prevedono sanzioni automatiche e immediate a carico dei social o dei server esteri. A livello pratico, la vittima dovrà agire sia penalmente che civilmente per la rimozione e il risarcimento. 4. Impatto con la normativa europea Le nuove regole italiane sono coordinate con l’ AI Act che vieta i sistemi di intelligenza artificiale manipolativi e impone l'etichettatura dei contenuti sintetici. Il Digital Services Act (DSA) impone nuove procedure di "notice & take down", imponendo alle piattaforme l'obbligo di rimuovere tempestivamente contenuti illegali e di gestire i rischi di disinformazione sistemica. Ciò vale a maggior ragione per i deepfake a sfondo politico (es. manipolazione di elezioni, campagne diffamatorie), dove le pene sono aggravate e sono previste forme di etichettature obbligatorie. 5. Criticità pratiche Il reato è di danno, non di pericolo: occorre dimostrare il danno ingiusto, non basta la semplice produzione o pubblicazione, limitando la rapidità delle azioni repressive e la protezione preventiva della vittima. La responsabilità delle piattaforme non è chiaramente definita; spesso la rimozione deve passare da strumenti europei o da azioni civili separate. L'efficacia dell’etichettatura "watermark" e delle regole europee resta un'incognita, vista la facilità di aggiramento tecnico e la diffusione tramite canali non controllati. La tutela effettiva delle vittime dipende dalla loro capacità di reagire tempestivamente e di avviare la querela; spesso chi subisce un deepfake è colto alla sprovvista, con danni reputazionali che si manifestano prima che le indagini siano avviate e la rimozione sia accordata. 6. Aspetti positivi e valori di sistema L’Italia è la prima in Europa a criminalizzare in modo specifico la diffusione illecita di deepfake, offrendo una difesa innovativa e moderna contro la manipolazione digitale della realtà. Viene finalmente colmato il vuoto lasciato da altre fattispecie (diffamazione, revenge porn), che non coprivano le narrazioni artificiali. Si tutela la dignità, la reputazione, l’identità e la sicurezza delle persone, non solo in casi di vita privata, ma anche per la protezione del dibattito pubblico e democratico (elezioni, disinformazione politica). La legge prevede un regime "dinamico": il legislatore ha inserito deleghe per aggiornare la disciplina, integrandola in base all’evoluzione tecnologica. 7. Esempi pratici e casi recenti Un esempio emblematico è il caso “deep nude”, in cui il Garante Privacy italiano ha bloccato una app che generava immagini di donne “spogliate digitalmente” da foto comuni. Il provvedimento ha sottolineato la necessità di agire a tutela della dignità e della privacy dei soggetti, con particolare riguardo ai minorenni e ai soggetti vulnerabili. Conclusione La nuova normativa rappresenta un modello di riferimento, con effetti deterrenti importanti e un primo baluardo contro la manipolazione della realtà digitale. Resta però necessario un sistema integrato (penale, civile, europeo e amministrativo) affinché la tutela sia tempestiva, efficace e coordinata, anche in funzione delle evoluzioni dell’intelligenza artificiale e delle nuove minacce digitali.

Caso legale seguito

Truffa da phishing e bonifici fraudolenti

Dalla ricostruzione dell’attacco al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per la tutela della vittima di operazioni non autorizzate.

Ho prestato consulenza in un caso di truffa da phishing che aveva colpito un cliente, con sottrazione di credenziali e successivi trasferimenti bancari fraudolenti. L’attività ha riguardato la ricostruzione tecnica e giuridica delle modalità dell’attacco, la predisposizione della denuncia e la gestione operativa del contenzioso con l’istituto di credito. Prima, ho avviato reclamo formale alla banca con contestazione delle operazioni non autorizzate e, successivamente, curato la procedura avanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

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Lo studio

Luana Giangregorio
Via Ca' Corner Sud 41
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