Sentenza giudiziaria:
Una imprenditore è stato tratto a giudizio per il reato di omesso versamento delle ritenute dovute (art. 10 bis, D.lgs. n. 74/2000) perché - non avendo ricevuto i pagamenti di diverse P.A. sue clienti - ha preferito pagare lo stipendio ai propri dipendenti, anziché utilizzare tutta la liquisità rimasta per pagare le imposte regolarmente dichiarate. A seguito dell'esame testimoniale dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Roma ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. In particolare, in applicazione di una storica decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale ha ritenuto di non poter provare la condotta criminosa sulla scorta della sola dichiarazione di sostituto di imposta emessa dalla società, in assenza di prove a sostegno dell'effettivo espletamento delle attività soggette a imposta.