Avvocato Luca Gentilini a Porto Valtravaglia

Luca Gentilini

Avvocato civilista, amministratore di condominio, revisore condominiale

Informazioni generali

L’Avv. Luca Gentilini si occupa di consulenza legale in materia civile, diritto condominiale e delle locazioni, contrattualistica, sfratti, recupero crediti, successioni, processi esecutivi, assistenza e consulenza nell’acquisto di immobili all’asta. Si occupa inoltre dell’amministrazione di una cinquantina di condomini nella provincia di Varese. Approccio oltre che teorico anche di tipo pratico nell’esame delle questioni legate al diritto condominiale nonché in generale al diritto immobiliare. Revisore condominiale iscritto nell’albo dei consulenti tecnici/periti del Tribunale di Varese, per i processi civili e penali.

Esperienza


Incapacità giuridica

Assisto i clienti nella richiesta di nomina dell’amministratore di sostengo al Tribunale di competenza. Sono inoltre disponibile a ricoprire, su istanza dei miei clienti e successivo effettivo incarico giudiziale, l'incarico di amministratore di sostegno, avendo maturato una competenza specifica in questo ambito rispetto al quale seguo periodicamente i corsi di aggiornamento professionale. Sono iscritto nell'albo degli amministratori di sostegno presso il Tribunale di Varese


Diritto immobiliare

Mi occupo di preliminari, contratti di compravendita e di locazione. Offro un servizio di gestione completa degli immobili seguendo, per conto della proprietà, anche le fasi di ristrutturazione e messa a reddito. Ho gestito numerose controversie in materia di diritti reali, come ad esempio servitù, usucapione, distanze legali. Ho conseguito in più occasioni una rapida tutela degli interessi dei miei assistiti mediante la proposizione di azioni in via d’urgenza e azioni a tutela del possesso.


Diritto condominiale

Sono esperto di diritto condominiale anche grazie alla mia attività sul campo nel mondo delle amministrazioni di condominio. Amministro infatti oltre cinquanta condominii. Mi occupo di ogni tipo di controversia condominiale compreso impugnazioni di delibere, appalti di lavori straordinari, pratiche Superbonus e altri lavori fiscalmente detraibili.


Altre categorie

Locazioni, Sfratto, Diritto civile, Eredità e successioni, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Aste giudiziarie, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Uno sguardo sull’istituto dell’amministrazione di sostegno

Pubblicato su IUSTLAB

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta nel Codice Civile dalla L. 6/2004 a sostegno delle fragilità. A differenza degli istituti più invasivi dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno si rivolge a persone che, seppur capaci di intendere e di volere, si ritrovino nell’impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi. L’impossibilità può essere conseguenza di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica che determina una condizione di fragilità; per tale ragione l’Istituto viene largamente promosso in favore di persone anziane, sia che esse si trovino accolte in strutture di supporto o meno. L’amministrazione di sostegno assiste il beneficiario nella gestione e nella cura dei propri interessi – sia patrimoniali che personali – affiancando la propria decisione alla volontà dell’amministrato, che conserva in ogni caso la capacità di scelta. L’amministratore di sostegno, ad esempio, si impegnerà a gestire la posizione finanziaria dell’amministrato, a provvedere ai pagamenti e/o alla riscossione di eventuali utili, ad assumere scelte nell’esclusivo interesse del beneficiario nonché ad amministrarne i beni. In ogni caso, l’Amministrazione di Sostegno si caratterizza per essere un istituto estremamente flessibile, che consente di adottare le misure di protezione più adatte alle esigenze del singolo e di adattarle nel tempo. L’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del beneficiario, su ricorso da presentarsi alternativamente a cura del beneficiario stesso, del coniuge, dell’unito civilmente, dello stabile convivente, dei parenti entro il quarto grado ovvero dagli affini entro il secondo grado. Anche i servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza del soggetto, qualora lo ritengano, sono tenuti a proporre ricorso al Giudice Tutelare. L’amministratore di sostegno viene preferibilmente scelto tra persone vicine all’amministrato, tuttavia, qualora non vi siano o non vi acconsentano, il Giudice provvede a nominare un soggetto terzo. L’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno è contenuta nel decreto di nomina. Tale istituto, pertanto, rappresenta un utile strumento di supporto alla gestione del centro di interessi patrimoniali e non patrimoniali dei soggetti fragili – qualificandosi altresì come un importante appoggio alle famiglie – tale in ogni caso ad assicurare il rispetto della dignità umana e della volontà della persona.

Pubblicazione legale

L'amministrazione di sostegno: uno strumento di protezione flessibile per le persone fragili

Pubblicato su IUSTLAB

L'amministrazione di sostegno, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004, rappresenta una delle più significative innovazioni nel sistema di protezione delle persone fragili, configurandosi come un istituto moderno e flessibile che ha profondamente modificato il precedente assetto normativo incentrato principalmente su interdizione e inabilitazione. La ratio dell'istituto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi a causa di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica. L'amministrazione di sostegno si caratterizza per la sua capacità di adattarsi alle specifiche esigenze del beneficiario, garantendo una protezione "su misura" che tiene conto delle concrete necessità della persona. Il principio cardine che governa l'istituto è quello della massima salvaguardia possibile della capacità di autodeterminazione del beneficiario. Infatti, a differenza dell'interdizione che comporta una totale ablazione della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno prevede limitazioni circoscritte a specifici atti, lasciando intatta la capacità della persona per tutto ciò che non è espressamente previsto nel decreto di nomina dell'amministratore. L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare con un decreto che definisce: - l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario - gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore - i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità - la periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario La flessibilità dell'istituto si manifesta anche nella possibilità di modificare o integrare i poteri dell'amministratore in qualsiasi momento, adattandoli all'evoluzione delle condizioni del beneficiario. Questo aspetto dinamico rappresenta uno dei principali vantaggi rispetto agli istituti tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione, caratterizzati da una maggiore rigidità. La procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno è caratterizzata da una notevole semplificazione rispetto ai procedimenti di interdizione e inabilitazione. Il ricorso può essere presentato dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore, dal Pubblico Ministero o dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona. L'amministratore di sostegno può essere scelto tra i familiari del beneficiario, ma anche tra persone esterne quando ciò risponda meglio all'interesse del soggetto fragile . La scelta deve tenere conto delle indicazioni eventualmente espresse dallo stesso beneficiario in un momento di piena capacità, valorizzando così il principio di autodeterminazione. L'istituto ha trovato ampia applicazione nella prassi, dimostrandosi particolarmente efficace nella protezione di diverse categorie di soggetti fragili: - anziani con ridotta autonomia - persone con disabilità fisiche o psichiche - soggetti con dipendenze - persone con patologie degenerative - individui temporaneamente impossibilitati a provvedere ai propri interessi L'amministrazione di sostegno rappresenta inoltre uno strumento prezioso per la pianificazione del "dopo di noi", consentendo ai genitori di persone con disabilità di predisporre per tempo misure di protezione per i propri figli. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'amministrazione di sostegno abbia realizzato una vera e propria rivoluzione culturale nel modo di concepire la protezione dei soggetti deboli, passando da una logica di esclusione e segregazione a un approccio inclusivo e rispettoso della dignità della persona. La sfida per il futuro è quella di rafforzare ulteriormente questo strumento, garantendo una sempre maggiore professionalizzazione degli amministratori di sostegno e una più efficace rete di supporto che coinvolga servizi sociali, sanitari e terzo settore. Solo attraverso un approccio integrato e multidisciplinare è infatti possibile realizzare pienamente le finalità di protezione e promozione della persona che l'istituto si prefigge. In conclusione, l'amministrazione di sostegno rappresenta oggi lo strumento principale per la protezione delle persone fragili, capace di coniugare le esigenze di tutela con il rispetto dell'autonomia e della dignità del beneficiario. La sua flessibilità e adattabilità alle diverse situazioni ne fanno un modello di riferimento per un diritto che mette realmente al centro la persona e i suoi bisogni. L'avv. Luca Gentilini è disponibile a ricoprire, su istanza dei propri clienti e successivo effettivo incarico giudiziale, l'incarico di amministratore di sostegno, avendo maturato una competenza specifica in questo ambito rispetto al quale segue periodicamente i corsi di aggiornamento professionale. Articolo redatto con il supporto dell'AI.

Titolo professionale

Corso tecnico pratico sull'Amministrazione di sostegno

MGA Consulting - 1/2024

La normativa sull’Amministratore di Sostegno (Legge 6/04) “ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive di tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente“. Per amministratore di sostegno si intende un’apposita figura destinata alla tutela di un individuo la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa

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Lo studio

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