Avvocato Luca Saggese a Cercola

Luca Saggese

Avvocato esperto in risarcimento danni da incidenti stradali e tutela del consumatore

Informazioni generali

L’avv. Luca Saggese, laureato all’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha fin da subito intrapreso la carriera legale, seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto civile. Con i suoi clienti stabilisce rapporti diretti, dimostrando sempre massimo impegno nel seguire ogni caso con professionalità e competenza. Il suo obbiettivo primario è trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdersi in discorsi retorici. La sua concretezza ha reso pienamente soddisfatti i suoi assistiti per gli ottimi risultati conseguiti.

Esperienza


Diritto civile

Obbligazioni e contratti; diritto delle persone e della famiglia; opposizioni avverso cartelle di pagamento, pretese esattoriali, intimazioni di pagamento; recupero crediti ed assistenza in procedimenti esecutivi mobiliari, immobiliari e presso terzi; sfratti (per finita locazione, per morosità, per necessità e per inadempienza); proprietà e diritti reali; successioni e donazioni; diritto del lavoro e della previdenza; assistenza nelle procedure di conciliazione, mediazione e negoziazione assistita; risarcimento danni da fatti illeciti dolosi o colposi; ris. danni cagionato da cose in custodia; ris. danni cagionati da animali;


Incidenti stradali

Gestione completa: -pratiche relative ai sinistri stradali avvenuti in Italia e/o all’estero causati da veicoli assicurati e non, da veicoli non identificati o con targa straniera (danni a cose e lesioni); -incidenti in strada causati da insidie presenti sul manto stradale (danni a cose e lesioni) Valutazione della dinamica, al fine di comprendere la responsabilità del sinistro. Chi rimane vittima di un incidente stradale, non è in grado di valutare se il risarcimento offerto dall’assicurazione sia o meno congruo, pertanto è opportuno rivolgersi ad esperti del settore. Ha bisogno di un consulto? Contattami senza alcun impegno!


Tutela del consumatore

Gestori telefonici: guasti o interruzioni della linea e/o internet? irregolare e/o discontinua erogazione del servizio? attivazione contratto e/o servizio non richiesto? perdita e/o mancata migrazione del numero telefonico? doppia fatturazione? b)fornitori di energia: interruzione del servizio e conseguenti danni subiti? distacco ingiustificato della fornitura? contratto mai sottoscritto? c)vacanza rovinata: - disservizio durante un viaggio o durante una vacanza? d)compagnie di aeree: biglietto cancellato senza preavviso di almeno 14 giorni? negato imbarco? destinazione raggiunta con oltre 3 ore di ritardo?


Altre categorie

Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Previdenza, Locazioni, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Diritto marittimo, Diritto del turismo, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Diritto penale, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Sinistro stradale con guida del motociclo senza patente e senza polizza assicurativa

Sentenza  n. 37911/2020  del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Davide Mozzillo;

L’inosservanza di una norma sulla circolazione stradale non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso; pertanto colui che circola con un veicolo privo di copertura assicurativa, potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 193 C.d.S, e chi guida senza patente a quella di cui all’art. 116 C.d.S., ma non può essere pregiudicato nella sua richiesta di risarcimento danni. L’assistito (privo di patente di guida e di polizza assicurativa) ha ottenuto comunque un risarcimento di euro 900,00 al motociclo che conduceva. Quindi anche nelle ipotesi più controverse, bisogna richiedere informazioni, perché si potrebbe aver diritto comunque ad un risarcimento. Tale fattispecie trova tutela nell'art. 144 Codice delle Assicurazioni che prevede quanto segue: "Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile

Sentenza giudiziaria

Veicolo non identificato investe ciclista

Sentenza  1881/2016 del Tribunale di Nola, Giudice Alfredo Granata

Auto pirata investe un ciclista e si dilegua senza prestare alcun soccorso. In tali fattispecie è possibile richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Tale Fondo viene rappresentato per ogni Regione da una compagnia di assicurazione. Ottenuto risarcimento di euro 44.485,00.  Tale fattispecie trova tutela nell'art. 283 Codice delle Assicurazioni che prevede quanto segue: "Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Sentenza giudiziaria

Cancellazione volo senza preavviso

Sentenza n. 4251/2021 del Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Antonella Giugliano.

Condannata la compagnia aerea per non aver informato il viaggiatore della cancellazione del volo nei tempi dovuti (14 giorni prima dalla partenza). Ottenuto risarcimento di euro 375,94. Difatti In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a: RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili ASSISTENZA • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza. IN ALCUNI CASI ANCHE ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intra- comunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa: VOLI INTRA-COMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM = euro 250; VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM = euro 400; VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM = euro 250; VOLI INTERNAZIONALI TRA I500 KM E 3500 KM = euro 400; VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM = euro 600; La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o quattro ore

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