Sentenza giudiziaria:
Condannata la compagnia aerea per aver smarrito il bagaglio e riconsegnato al viaggiatore dopo 4 ore di attesa. Ottenuto risarcimento di euro 150,00.
la Carta dei diritti del Passeggero, relativamente alle responsabilità inerenti al bagaglio statuisce quanto segue:
" In caso di ritardo, perdita, distruzione, danno del bagaglio, o ritardo nella consegna del bagaglio, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.000 DSP (circa Euro 1.199,73), a meno che la compagnia aerea dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitare il danno o che fosse impossibile adottare tali misure. La compagnia aerea è parimenti esonerata in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.
Specificamente, la Convenzione di Montreal del 1999, al Capitolo III, rubricato sotto il titolo “Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni”, all’art. 17, prevede che: il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi altro periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.