Sfratto per morosità.

Sentenza n. 10056/2010 del Tribunale di Napoli, Giudice Ernesto Di Vaio.




Sentenza giudiziaria: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e conseguente condanna al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni non versati di euro 4.400,00. Lo sfratto per morosità consiste in una procedura formale, attraverso cui il proprietario, rappresentato e assistito da un legale, chiede al Giudice del Tribunale Ordinario Civile, l’emissione della convalida di sfratto per morosità, tale da ottenere in breve tempo la risoluzione del contratto di locazione. Art. 658 c.p.c. :" Il locatore [c.c. 1571] può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente (1) anche in caso di mancato pagamento del canone d'affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto (2) l'ingiunzione di pagamento (3) per i canoni scaduti (4). Se il canone consiste in derrate (5), il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.



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Avvocato Luca Saggese a Cercola
Luca Saggese

Avvocato esperto in risarcimento danni da incidenti stradali e tutela del consumatore