Avvocato Luca Saggese a Cercola

Luca Saggese

Avvocato esperto in risarcimento danni da incidenti stradali e tutela del consumatore


Informazioni generali

L’avv. Luca Saggese, laureato all’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha fin da subito intrapreso la carriera legale, seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto civile. Con i suoi clienti stabilisce rapporti diretti, dimostrando sempre massimo impegno nel seguire ogni caso con professionalità e competenza. Il suo obbiettivo primario è trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdersi in discorsi retorici. La sua concretezza ha reso pienamente soddisfatti i suoi assistiti per gli ottimi risultati conseguiti.

Esperienza


Diritto civile

Obbligazioni e contratti; diritto delle persone e della famiglia; opposizioni avverso cartelle di pagamento, pretese esattoriali, intimazioni di pagamento; recupero crediti ed assistenza in procedimenti esecutivi mobiliari, immobiliari e presso terzi; sfratti (per finita locazione, per morosità, per necessità e per inadempienza); proprietà e diritti reali; successioni e donazioni; diritto del lavoro e della previdenza; assistenza nelle procedure di conciliazione, mediazione e negoziazione assistita; risarcimento danni da fatti illeciti dolosi o colposi; ris. danni cagionato da cose in custodia; ris. danni cagionati da animali;


Incidenti stradali

Gestione completa: -pratiche relative ai sinistri stradali avvenuti in Italia e/o all’estero causati da veicoli assicurati e non, da veicoli non identificati o con targa straniera (danni a cose e lesioni); -incidenti in strada causati da insidie presenti sul manto stradale (danni a cose e lesioni) Valutazione della dinamica, al fine di comprendere la responsabilità del sinistro. Chi rimane vittima di un incidente stradale, non è in grado di valutare se il risarcimento offerto dall’assicurazione sia o meno congruo, pertanto è opportuno rivolgersi ad esperti del settore. Ha bisogno di un consulto? Contattami senza alcun impegno!


Tutela del consumatore

Gestori telefonici: guasti o interruzioni della linea e/o internet? irregolare e/o discontinua erogazione del servizio? attivazione contratto e/o servizio non richiesto? perdita e/o mancata migrazione del numero telefonico? doppia fatturazione? b)fornitori di energia: interruzione del servizio e conseguenti danni subiti? distacco ingiustificato della fornitura? contratto mai sottoscritto? c)vacanza rovinata: - disservizio durante un viaggio o durante una vacanza? d)compagnie di aeree: biglietto cancellato senza preavviso di almeno 14 giorni? negato imbarco? destinazione raggiunta con oltre 3 ore di ritardo?


Altre categorie:

Recupero crediti, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Previdenza, Locazioni, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Diritto marittimo, Diritto del turismo, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Diritto penale, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Annullamento cartella esattoriale.

Sentenza n. 6313/2019 del Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Rosa Volpe.

Estinto debito ed annullata cartella per prescrizione. Il titolo sotteso alla cartella era una multa relativa ad infrazione al codice della strada. Ma facciamo chiarezza! La cartella di pagamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). Per la riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento è emessa per gli atti derivanti dall’ordinaria attività di liquidazione e di controllo di imposte e tasse fatta eccezione per gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2012 ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA e connesso provvedimento di irrogazione sanzioni. La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla notifica nonché tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, anche rateale, e sulle modalità per richiedere il riesame, la sospensione o l’annullamento del debito rivolgendosi all’ente creditore o presentando ricorso al giudice.

Sentenza giudiziaria

Recupero crediti, ottenuto decreto ingiuntivo.

Decreto ingiuntivo n. 1702/2020 del Giudice di Pace di Nola, Dott. Luigi Beneduce.

Scrittura privata tra le parti con riconoscimento del debito (canoni di locazione scaduti), ottenuto decreto ingiuntivo di euro 1.400,00. Giova evidenziare che a norma dell’art. 1988 c.c. “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”; Ciò significa che il credito per il quale il ricorrente agisce oltre ad essere certo, liquido ed esigibile, è stato altresì riconosciuto dal debitore ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1988 c.c.; “rapporto fondamentale” di cui alla disposizione richiamata che, peraltro, risulta provato per tabulas con il deposito, all’interno della produzione, della scrittura privata intercorsa tra le parti. La ricognizione fatta dalla resistente, inoltre, ha come effetto quello di prova scritta del diritto vantato, ai sensi degli artt. 633 e 634 del codice di rito ed è idonea, infine, a giustificare la concessione della provvisoria esecuzione dell’emanando decreto di ingiunzione ai sensi del secondo comma dell’art. 642 c.p.c..

Sentenza giudiziaria

Sinistro stradale con guida del motociclo senza patente e senza polizza assicurativa

Sentenza  n. 37911/2020  del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Davide Mozzillo;

L’inosservanza di una norma sulla circolazione stradale non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso; pertanto colui che circola con un veicolo privo di copertura assicurativa, potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 193 C.d.S, e chi guida senza patente a quella di cui all’art. 116 C.d.S., ma non può essere pregiudicato nella sua richiesta di risarcimento danni. L’assistito (privo di patente di guida e di polizza assicurativa) ha ottenuto comunque un risarcimento di euro 900,00 al motociclo che conduceva. Quindi anche nelle ipotesi più controverse, bisogna richiedere informazioni, perché si potrebbe aver diritto comunque ad un risarcimento. Tale fattispecie trova tutela nell'art. 144 Codice delle Assicurazioni che prevede quanto segue: "Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile

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Lo studio

Avv. Luca Saggese
Via Europa 29
Cercola (NA)

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