L’avv. Luca Saggese, laureato all’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha fin da subito intrapreso la carriera legale, seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto civile. Con i suoi clienti stabilisce rapporti diretti, dimostrando sempre massimo impegno nel seguire ogni caso con professionalità e competenza. Il suo obbiettivo primario è trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdersi in discorsi retorici. La sua concretezza ha reso pienamente soddisfatti i suoi assistiti per gli ottimi risultati conseguiti.
Offriamo assistenza completa nella redazione dei contratti di locazione e nella gestione del loro svolgimento, affrontando sia gli aspetti ordinari che le problematiche straordinarie, come mancati pagamenti, danneggiamenti della proprietà, o il mancato rilascio dell'immobile al termine del contratto.
Obbligazioni e contratti; diritto delle persone e della famiglia; opposizioni avverso cartelle di pagamento, pretese esattoriali, intimazioni di pagamento; recupero crediti ed assistenza in procedimenti esecutivi mobiliari, immobiliari e presso terzi; sfratti (per finita locazione, per morosità, per necessità e per inadempienza); proprietà e diritti reali; successioni e donazioni; diritto del lavoro e della previdenza; assistenza nelle procedure di conciliazione, mediazione e negoziazione assistita; risarcimento danni da fatti illeciti dolosi o colposi; ris. danni cagionato da cose in custodia; ris. danni cagionati da animali;
Gestione completa: -pratiche relative ai sinistri stradali avvenuti in Italia e/o all’estero causati da veicoli assicurati e non, da veicoli non identificati o con targa straniera (danni a cose e lesioni); -incidenti in strada causati da insidie presenti sul manto stradale (danni a cose e lesioni) Valutazione della dinamica, al fine di comprendere la responsabilità del sinistro. Chi rimane vittima di un incidente stradale, non è in grado di valutare se il risarcimento offerto dall’assicurazione sia o meno congruo, pertanto è opportuno rivolgersi ad esperti del settore. Ha bisogno di un consulto? Contattami senza alcun impegno!
Tutela del consumatore, Recupero crediti, Pignoramento, Separazione, Divorzio, Contratti, Eredità e successioni, Sfratto, Diritto di famiglia, Unioni civili, Matrimonio, Diritto assicurativo, Diritto del lavoro, Previdenza, Multe e contravvenzioni, Diritto marittimo, Diritto del turismo, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Diritto penale, Risarcimento danni.
Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore e conseguente condanna al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni non versati di euro 4.400,00. Lo sfratto per morosità consiste in una procedura formale, attraverso cui il proprietario, rappresentato e assistito da un legale, chiede al Giudice del Tribunale Ordinario Civile, l’emissione della convalida di sfratto per morosità, tale da ottenere in breve tempo la risoluzione del contratto di locazione. Art. 658 c.p.c. :" Il locatore [c.c. 1571] può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente (1) anche in caso di mancato pagamento del canone d'affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto (2) l'ingiunzione di pagamento (3) per i canoni scaduti (4). Se il canone consiste in derrate (5), il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.
L’inosservanza di una norma sulla circolazione stradale non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso; pertanto colui che circola con un veicolo privo di copertura assicurativa, potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 193 C.d.S, e chi guida senza patente a quella di cui all’art. 116 C.d.S., ma non può essere pregiudicato nella sua richiesta di risarcimento danni. L’assistito (privo di patente di guida e di polizza assicurativa) ha ottenuto comunque un risarcimento di euro 900,00 al motociclo che conduceva. Quindi anche nelle ipotesi più controverse, bisogna richiedere informazioni, perché si potrebbe aver diritto comunque ad un risarcimento. Tale fattispecie trova tutela nell'art. 144 Codice delle Assicurazioni che prevede quanto segue: "Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile
Auto pirata investe un ciclista e si dilegua senza prestare alcun soccorso. In tali fattispecie è possibile richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Tale Fondo viene rappresentato per ogni Regione da una compagnia di assicurazione. Ottenuto risarcimento di euro 44.485,00. Tale fattispecie trova tutela nell'art. 283 Codice delle Assicurazioni che prevede quanto segue: "Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Condannata la compagnia aerea per non aver informato il viaggiatore della cancellazione del volo nei tempi dovuti (14 giorni prima dalla partenza). Ottenuto risarcimento di euro 375,94. Difatti In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a: RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili ASSISTENZA • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza. IN ALCUNI CASI ANCHE ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intra- comunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa: VOLI INTRA-COMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM = euro 250; VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM = euro 400; VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM = euro 250; VOLI INTERNAZIONALI TRA I500 KM E 3500 KM = euro 400; VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM = euro 600; La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o quattro ore
Condannata la compagnia aerea per aver smarrito il bagaglio e riconsegnato al viaggiatore dopo 4 ore di attesa. Ottenuto risarcimento di euro 150,00. la Carta dei diritti del Passeggero, relativamente alle responsabilità inerenti al bagaglio statuisce quanto segue: " In caso di ritardo, perdita, distruzione, danno del bagaglio, o ritardo nella consegna del bagaglio, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.000 DSP (circa Euro 1.199,73), a meno che la compagnia aerea dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitare il danno o che fosse impossibile adottare tali misure. La compagnia aerea è parimenti esonerata in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Specificamente, la Convenzione di Montreal del 1999, al Capitolo III, rubricato sotto il titolo “Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni”, all’art. 17, prevede che: il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi altro periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.
Condannato il gestore telefonico a risarcire i danni per i guasti alla linea telefonica e alla connessione internet. Ottenuto risarcimento di euro 400,00. La Compagnia telefonica deve adempiere esattamente agli obblighi contrattuali in modo preciso e puntuale, secondo le regole fissate dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., ed ogni inadempienza (come nel caso di specie) comporta l’obbligo del risarcimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.; Nell'ipotesi in cui il danno patito non è facilmente quantificabile si può ricorrere in via equitativa agli indici della Delibera AGCOM 73/11/CON. Difatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 15349 del 21/06/2017 ha sancito che i parametri statuiti nella Delibera Agcom n. 73/11/CONS possono essere utilizzati dal Giudice ordinario come parametri utilizzabili ai fini di un risarcimento in via equitativo.
Danni e lesioni subite in seguito ad un sinistro stradale provocato da un veicolo sprovvisto di polizza assicurativa. Ottenuto risarcimento di euro 2.013,39. art. 283 Codice delle Assicurazioni: "Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Danni e lesioni subite in seguito ad un sinistro stradale provocato da veicolo assicurato. Ottenuto risarcimento di euro 4.013,32. Art. 149 Codice delle Assicurazionei: "In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. 3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
Estinto debito ed annullata cartella per prescrizione. Il titolo sotteso alla cartella era una multa relativa ad infrazione al codice della strada. Ma facciamo chiarezza! La cartella di pagamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). Per la riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento è emessa per gli atti derivanti dall’ordinaria attività di liquidazione e di controllo di imposte e tasse fatta eccezione per gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2012 ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA e connesso provvedimento di irrogazione sanzioni. La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla notifica nonché tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, anche rateale, e sulle modalità per richiedere il riesame, la sospensione o l’annullamento del debito rivolgendosi all’ente creditore o presentando ricorso al giudice.
La compagnia assicurativa aumenta il costo della polizza assicurativa, in seguito ad un arbitrario declassamento della classe di merito, dovuto all’attribuzione di responsabilità per un sinistro stradale. Ottenuto ripristino della classe di merito (da CU 3 a CU 1) e restituzione della somma di euro 420,00 (quale somma illegittimamente versata dall’’assicurato). Difatti in virtù della riforma introdotta dal D.Lgs 209/05 viene stabilito che all'assicurato, quantunque gli venga accertata in un sinistro una responsabilità di carattere paritetica (50%), non deve subire alcun malus sulla polizza, in quanto il sinistro con concorsualità paritetica deve essere accantonato e computato solo allorquando si verifichi un successivo sinistro con responsabilità a proprio carico.
Scrittura privata tra le parti con riconoscimento del debito (canoni di locazione scaduti), ottenuto decreto ingiuntivo di euro 1.400,00. Giova evidenziare che a norma dell’art. 1988 c.c. “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”; Ciò significa che il credito per il quale il ricorrente agisce oltre ad essere certo, liquido ed esigibile, è stato altresì riconosciuto dal debitore ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1988 c.c.; “rapporto fondamentale” di cui alla disposizione richiamata che, peraltro, risulta provato per tabulas con il deposito, all’interno della produzione, della scrittura privata intercorsa tra le parti. La ricognizione fatta dalla resistente, inoltre, ha come effetto quello di prova scritta del diritto vantato, ai sensi degli artt. 633 e 634 del codice di rito ed è idonea, infine, a giustificare la concessione della provvisoria esecuzione dell’emanando decreto di ingiunzione ai sensi del secondo comma dell’art. 642 c.p.c..
Condannato il gestore telefonico a risarcire i danni per la sospensione arbitraria della linea telefonica mobile. Ottenuto risarcimento di euro 250,00. La Compagnia telefonica deve adempiere esattamente agli obblighi contrattuali in modo preciso e puntuale, secondo le regole fissate dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., ed ogni inadempienza (come nel caso di specie) comporta l’obbligo del risarcimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.; Nell'ipotesi in cui il danno patito non è facilmente quantificabile si può ricorrere in via equitativa agli indici della Delibera AGCOM 73/11/CON. Difatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 15349 del 21/06/2017 ha sancito che i parametri statuiti nella Delibera Agcom n. 73/11/CONS possono essere utilizzati dal Giudice ordinario come parametri utilizzabili ai fini di un risarcimento in via equitativo.
Auto pirata investe un conducente di un ciclomotore e si dilegua senza prestare alcun soccorso. In tali fattispecie è possibile richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Tale Fondo viene rappresentato per ogni Regione da una compagnia di assicurazione. Ottenuto risarcimento di euro 4.646,78. Art. 283 C.D.A.: "1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Auto pirata investe un pedone e si dilegua senza prestare alcun soccorso. In tali fattispecie è possibile richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Tale Fondo viene rappresentato per ogni Regione da una compagnia di assicurazione. Ottenuto risarcimento di euro 2.395,57. Art. 283 C.D.A.: "1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Danni subiti in seguito ad un sinistro stradale provocato da veicolo con targa ed assicurazione straniera. Ottenuto risarcimento di euro 4.013,32 dall’U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano). Art. 126 Codice delle assicurazioni: "1 L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147.
Il Comune è stato condannato per omessa manutenzione del marciapiede dissestato e ricoperto da detriti e immondizia. Difatti sull’ente pubblico grava l’obbligo di manutenere la strada in perfette condizioni ed efficienza al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Ottenuto risarcimento di euro 5.000,00. Art. 2051 codice civile: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia(1), salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052]" Pertanto, è dovere dell’Amministrazione Comunale disporre che l’uso della strada si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti, eliminando, in osservanza del principio del neminem laedere, ogni situazione contraria a tali condizioni. In tema di responsabilità extracontrattuale della p.a., inoltre, la giurisprudenza concorda nel ritenere sussistente l’obbligo al risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva “non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell’obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza.
Il Comune è stato condannato per omessa manutenzione e vigilanza della strada (la macchia d’olio non è stata rimossa in tempi celeri). Difatti sull’ente pubblico grava l’obbligo di manutenere la strada in perfette condizioni ed efficienza al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Ottenuto risarcimento di euro 2.841,04. Pertanto, è dovere dell’Amministrazione Comunale disporre che l’uso della strada si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti, eliminando, in osservanza del principio del neminem laedere, ogni situazione contraria a tali condizioni. In tema di responsabilità extracontrattuale della p.a., inoltre, la giurisprudenza concorda nel ritenere sussistente l’obbligo al risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva “non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell’obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza.
Il Condominio è stato condannato poichè su di esso grava l’obbligo di manutenere ed aver cura dei beni, al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Nel caso di specie è stato provato che il Condominio non ha eseguito alcuna potatura degli alberi. Ottenuto risarcimento di euro 395,00; Ad essere responsabile per la caduta di pigne e/o di rami di alberi in strada è il Comune, il quale ha il dovere di controllare periodicamente la vegetazione, potare gli alberi e verificarne lo stato di salute. La legge attribuisce la responsabilità per la caduta degli alberi su strade e parchi pubblici al Comune, dato che questo ente è considerato il “custode” degli spazi sotto la sua amministrazione. Per tale ragione il Comune ha il dovere di verificare che gli alberi siano in salute, piantati adeguatamente e che le radici non siano state danneggiate da scavi ed eventi meteorologici. Quanto detto si evince dall’articolo 2051 del Codice civile che recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il Comune è stato condannato poichè su di esso grava l’obbligo di manutenere la strada in perfette condizioni al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Ottenuto risarcimento di euro 450,00. Art. 2051 codice civile: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia(1), salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052]" Pertanto, è dovere dell’Amministrazione Comunale disporre che l’uso della strada si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti, eliminando, in osservanza del principio del neminem laedere, ogni situazione contraria a tali condizioni. In tema di responsabilità extracontrattuale della p.a., inoltre, la giurisprudenza concorda nel ritenere sussistente l’obbligo al risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva “non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell’obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza.
Ottenuto decreto di omologazione relativo alla separazione consensuale tra i coniugi. Art. 711 c.p.c.: "Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del c.c., il presidente (1), su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia (2) (3) con l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente (4)." Il Decreto di omologazione consiste in un provvedimento emesso dal Tribunale che rende efficace un accordo di separazione consensuale. L’accordo in questione viene siglato tramite scrittura privata tra le parti, grazie all’assistenza di un consulente legale. L’omologazione non è altro che la verifica e il controllo sulla legalità e l’idoneità dei termini di separazione definite dalle parti.
Avv. Luca Saggese
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