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Scritto da: Luca Scipione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con introduzione del delitto di autoriciclaggio la giurisprudenza si รจ ripetutamente soffermata a risolvere la questione della configurabilitร  di tale fattispecie di reato nel caso in cui la distrazione di merci e risorse liquide da parte dellโ€™amministratore della societร  siano avvenute prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
Su questo aspetto la giurisprudenza ha assunto una posizione definitiva ritenendo che il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta รจ configurabile anche nellโ€™ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento in tutti i casi in cui tali condotte fossero โ€œab origineโ€ qualificabili come appropriazione indebita per effetto del rapporto di progressione criminosa che comporta lโ€™assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale lโ€™agente ha realizzato la condotta appropriativa (Cass. Pen., Sez. II, 19.4.2016 n. 33725; Cass. Pen., Sez. V, 14.1.2020 n. 1203).
In effetti, la questione della configurabilitร  del delitto di autoriciclaggio in caso di distrazioni fallimentari si รจ oramai focalizzata, come nel caso deciso con la sentenza n. 20152/2024 depositata il 21.4.2025 dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, sulla effettiva esistenza di una condotta dissimulatoria nella condotta di trasferimento del patrimonio dalla fallita ad altre societร  e, piรน precisamente, sullโ€™idoneitร  della condotta a fungere da ostacolo allโ€™identificazione della provenienza delittuosa del bene distratto quale tratto caratterizzante rispetto alla bancarotta che ne รจ presupposto. In ragione di questo รจ stato escluso dalla recentissima sentenza richiamata che il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese denoti di per sรฉ, a differenza del trasferimento di beni arrecante una modifica di intestazione, una attitudine dissimulatoria occorrendo sicuramente qualcosa in piรน (quid pluris), cosicchรฉ vanno scandagliate le attivitร  successivamente poste in essere con il denaro distratto per verificate la loro idoneitร  a ostacolare la sua ricerca e lโ€™individuazione dellโ€™origine illecita.
In mancanza di questo qualcosa in piรน il trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare configura soltanto il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e non anche, stante il divieto del principio di doppia incriminazione, il delitto di autoriciclaggio.



Pubblicato da:


Luca Scipione

Avvocato cassazionista esperto di diritto penale e amministrativo




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