Avvocato Luca Scipione a Roma

Luca Scipione

Avvocato cassazionista esperto di diritto penale e amministrativo

Informazioni generali

Sono Luca Scipione, esperto di diritto penale e di diritto amministrativo. Ho maturato una vasta competenza in queste materie per una continua attività di aggiornamento e per aver affrontato centinaia di casi, anche di interesse mediatico e nazionale. Opero sia nelle regioni Lazio e Campania sia a livello nazionale, patrocinando continuamente giudizi dinanzi la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato. Offro un rapporto con i miei clienti estremamente professionale. Non mi piace perdermi in discorsi incomprensibili. La concretezza e la competenza sono gli aspetti che la clientela mi riconosce nel rapporto professionale.

Esperienza


Fallimento e proc. concorsuali

Ho una particolare competenza nella trattazione di processi per reati fallimentari, avendo seguito fatti di bancarotta estremamente complessi per diversi gruppi di società


Usura

Ho seguito numerosissimi processi di usura, tra cui anche dei casi di usura bancaria in cui sono stati chiamati a rispondere penalmente direttori e quadri di un istituto bancario. La tipologia dei casi trattati spazia da fattispecie di usura perpretate da sodalizi criminali a condotte usurarie maturate nell’ambito di rapporti privati di natura commerciale


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Ho trattato numerosi processi per infortuni sul lavoro riguardanti fattispecie assai particolari e complesse, tra cui un caso di un infortunio accaduto a causa di un incidente ferroviario che ha comportato un complesso e particolare riferimento ad una moltitudine di norme generali e speciali di settore in materia di prevenzione infortuni


Altre categorie

Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Truffe, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto amministrativo, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Edilizia ed urbanistica, Incidenti stradali, Diritto marittimo, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Privacy e GDPR, Diritto militare, Cassazione, Antiriciclaggio, Diritto tributario, Gratuito patrocinio, Discriminazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

𝐋𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨.

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di bancarotta fraudolenta documentale occorre distinguere tra la bancarotta per fraudolenta tenuta delle scritture che richiede il dolo generico ovverosia la coscienza e volontà della condotta e la bancarotta per sottrazione o occultamento delle scritture, la quale richiede invece il dolo specifico, cioè il fine di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri: dolo, questo, che può essere desunto anche dalle circostanze oggettive e dalla complessiva ricostruzione della vicenda, purché la motivazione dia conto degli elementi che colorano di specificità la condotta. Questo è il principio affermato nel solco della novità giurisprudenziali che stanno riguardando i reati fallimentari dalla sentenza n. 15987 del 28.4.2025 della Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione. La bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture contabili integra infatti una fattispecie cd. specifica, per la cui configurabilità non è sufficiente limitarsi a constatare la mancata consegna delle scritture agli organi fallimentari. È necessario, infatti, precisa la sentenza in commento conformemente ad altre decisioni giurisprudenziali, accertare se la mancata consegna agli organi fallimentari delle scritture contabili fosse effettivamente finalizzata a danneggiare i creditori. La sentenza che si segnala assume infine nel panorama delle numerose decisioni che hanno affrontato la questione un particolare interesse perché richiama con forza la necessità per il giudice di accertate e di motivare adeguatamente non solo sulla mera volontarietà della condotta, ma anche la prova dello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri.

Pubblicazione legale

𝐈 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐨𝐥𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

Pubblicato su IUSTLAB

Con introduzione del delitto di autoriciclaggio la giurisprudenza si è ripetutamente soffermata a risolvere la questione della configurabilità di tale fattispecie di reato nel caso in cui la distrazione di merci e risorse liquide da parte dell’amministratore della società siano avvenute prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Su questo aspetto la giurisprudenza ha assunto una posizione definitiva ritenendo che il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento in tutti i casi in cui tali condotte fossero “ab origine” qualificabili come appropriazione indebita per effetto del rapporto di progressione criminosa che comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa (Cass. Pen., Sez. II, 19.4.2016 n. 33725; Cass. Pen., Sez. V, 14.1.2020 n. 1203). In effetti, la questione della configurabilità del delitto di autoriciclaggio in caso di distrazioni fallimentari si è oramai focalizzata, come nel caso deciso con la sentenza n. 20152/2024 depositata il 21.4.2025 dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, sulla effettiva esistenza di una condotta dissimulatoria nella condotta di trasferimento del patrimonio dalla fallita ad altre società e, più precisamente, sull’idoneità della condotta a fungere da ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene distratto quale tratto caratterizzante rispetto alla bancarotta che ne è presupposto. In ragione di questo è stato escluso dalla recentissima sentenza richiamata che il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese denoti di per sé, a differenza del trasferimento di beni arrecante una modifica di intestazione, una attitudine dissimulatoria occorrendo sicuramente qualcosa in più (quid pluris), cosicché vanno scandagliate le attività successivamente poste in essere con il denaro distratto per verificate la loro idoneità a ostacolare la sua ricerca e l’individuazione dell’origine illecita. In mancanza di questo qualcosa in più il trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare configura soltanto il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e non anche, stante il divieto del principio di doppia incriminazione, il delitto di autoriciclaggio.

Recensione positiva

Una difesa per droga

2/2020 - A.S.

Mi sono rivolto all’Avv. Luca Scipione per essere stato coinvolto in una detenzione illecita di due panetti di hascisc da un conoscente che la custodiva in un zainetto che portava con se mentre lo accompagnavo a casa con la mia autovettura. L’ Avv. Scipione, avendo fatto emergere dalle dichiarazioni testimoniali rese dai verbalizzanti elementi dimostrativi della mia inconsapevolezza di quanto custodito nello zainetto dal passeggero della mia autovettura, è riuscito a farmi assolvere con formula piena dall’accusa mossami. A.S.

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