Avvocato Luca Scipione a Roma

Luca Scipione

Avvocato cassazionista esperto di diritto penale e amministrativo

Informazioni generali

Sono Luca Scipione, esperto di diritto penale e di diritto amministrativo. Ho maturato una vasta competenza in queste materie per una continua attività di aggiornamento e per aver affrontato centinaia di casi, anche di interesse mediatico e nazionale. Opero sia nelle regioni Lazio e Campania sia a livello nazionale, patrocinando continuamente giudizi dinanzi la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato. Offro un rapporto con i miei clienti estremamente professionale. Non mi piace perdermi in discorsi incomprensibili. La concretezza e la competenza sono gli aspetti che la clientela mi riconosce nel rapporto professionale.

Esperienza


Diritto penale

La mia esperienza e competenza è estremamente vasta, avendo celebrato processi per gravi fatti omicidiari e per associazioni a delinquere transnazionali, per numerosissimi casi di corruzione, per reati finanziari e tributari, per reati familiari e per complicate colpe professionali e infortuni sul lavoro. Senza sottacere la trattazione di una lunghissima serie di procedure incidentali personali, reali e di prevenzione, nonché l’assistenza per responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs. n. 231/2001 prestata per diversi enti sia in ambito processuale sia per la predisposizione dei codici etici e dei modelli organizzativi.


Violenza

Ho seguito gravissimi casi di lesioni personali e di violenza sessuale che hanno comportato la trattazione di particolari questioni giuridiche consistenti, ad esempio, nella valutazione del consenso al congiungimento carnale durante un rapporto di coppia e di complicate tematiche medico-legali


Stalking e molestie

In numerosi processi per stalking e maltrattamenti in famiglia ho impiegato delle scelte difensive con cui sono riuscito a smontare le versioni accusatorie o liberatorie rese dalle controparti, così da riuscire ad affermare le ragioni dei miei clienti


Altre categorie

Truffe, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Usura, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto amministrativo, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Edilizia ed urbanistica, Incidenti stradali, Diritto marittimo, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Privacy e GDPR, Diritto militare, Cassazione, Antiriciclaggio, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto tributario, Gratuito patrocinio, Discriminazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

𝗦𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶.

Pubblicato su IUSTLAB

La questione della configurabilità del delitto di estorsione con violenza al posto del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è sempre stata in generale di estremo interesse giurisprudenziale per le significative ricadute in termini di pena per l’imputato a cui viene riconosciuta la configurabilità dell’una o dell’altra fattispecie criminosa. In particolare, l’elemento distintivo che in generale ricorre tra le due diverse fattispecie delittuose viene oramai sempre individuato dalla costante giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. Unite, n. 29541/2010) nell’elemento psicologico che caratterizza la condotta del soggetto agente, atteso che si configura il meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l’agente persegue con la propria condotta un profitto nella convinzione ragionevole, anche se trattasi di una ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile ovvero il delitto di estorsione quando l’agente persegue un profitto nella consapevolezza di non averne diritto. In proposito, assume particolare interesse la sentenza n. 24114 del 30 giugno 2025 della Seconda Penale della Corte di Cassazione, la quale ha affrontato la ricorrenza della configurabilità di una delle due fattispecie delittuose nel caso di condotte di violenza commesse da un partner per il perseguimento di un profitto da un familiare convivente. Invero, premesso che la configurabilità del delitto di estorsione tra congiunti è possibile solamente in caso di violenza e non in quello di minaccia per ricorrenza in tale ultimo caso della causa di non punibilità speciale prevista dall’art. 649 c.p., la sentenza segnalata è di particolare interesse perché, nel ribadire le differenze tra le due fattispecie criminose, viene a ritenere la configurabilità del reato di estorsione (art. 629 c.p) nella condotta di un uomo che con violenza pretende dalla compagna una somma di denaro sproporzionata rispetto alle reali disponibilità della partner quale compartecipazione alle spese domestiche.

Pubblicazione legale

𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞, 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐥𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐠𝐨𝐦𝐛𝐞𝐫𝐨

Pubblicato su IUSTLAB

Col decreto sicurezza (d.l. 48/2025) è stato introdotto nel codice penale l’art. 634-bis c.p., che prevede e punisce a querela di parte ovvero di ufficio nel caso in cui il reato sia stato commesso ai danni di una persona incapace per età o infermità di mente l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Questa nuova fattispecie criminosa, introdotta dal legislatore per fronteggiare il fenomeno dei cd. ladri di case, punisce con la pena della reclusione da due a sette anni chi occupa l’immobile destinato al domicilio altrui con violenza o minacce, chi impedisce il rientro nell’immobile al proprietario o a chi lo detiene in modo legittimo, chi si appropria di un immobile altrui con artifizi o raggiri e chi cede ad altri l’immobile occupato. È punito inoltre dalla stessa fattispecie criminosa pure chi, fuori dai casi di concorso nel reato, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile ovvero riceve o corrisponde del denaro o altre utilità per la medesima occupazione. L’art. 634-bis c.p., essendo perseguita dal legislatore la finalità di consentire ai proprietari e ai legittimi possessori di rientrare nella disponibilità dei propri immobili, prevede poi al comma terzo una particolare causa di non punibilità in favore dell’occupante che collabori nell’accertare i fatti e rispetti volontariamente l’ordine di rilascio dell’immobile. Unitamente al nuovo reato è stato introdotto anche l’articolo 321-bis c.p.p. che, oltre a prevedere l’emissione da parte del giudice su richiesta del pubblico ministero di un decreto motivato per la reintegrazione dell’immobile o delle sue pertinenze, regolamenta una procedura coattiva particolarmente accellerata di rilascio dell’immobile e di reintegra del denunciante nell’usurpato possesso.

Recensione positiva

La difesa di un dirigente pubblico

2/2017 - R.P.

Sono una dirigente di un ente pubblico e, per fatti inerenti il mio servizio, sono stata destinataria in un processo penale delle pesanti accuse di concussione e peculato. Preoccupata enormemente per le conseguenze, anche riguardanti il mantenimento dell’impiego, delle gravissime accuse penali a me mosse, mi sono rivolta all’ Avv. Luca Scipione che con pazienza, oltre a calmierare numerose volte il mio stato di agitazione, ha intrapreso una strategia difensiva che si è rivelata vincente. Infatti, avendomi esternato le conseguenze per il mio impiego nel caso fossi stata rinviata a giudizio per concussione e peculato, mi ha proposto, dopo aver attentamente valutato le prove a mio carico e aver eseguito delle indagini difensive, di definire subito il processo con il rito abbreviato. La scelta di definire il processo propostami dall’ Avv. Luca Scipione è stata da me condivisa anche per le dettagliate informazioni che lo stesso mi ha fornito. Mi ritengo fortunata ad avergli affidato la mia difesa, essendo stata, grazie alla sua competenza e professionalità, subito assolta da tutte le accuse, così da non avere avuto nessuna conseguenza negativa per il mio impiego ed aver recuperato tutta la mia serenità e tranquillità. R.P.

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