Sentenza giudiziaria:
Il TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 1192/2025, ha accolto il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura comparativa pubblica indetta dall’Università degli Studi di Sassari per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo “B”, annullando integralmente la selezione e disponendo il rinnovo della procedura a cura di una diversa Commissione giudicatrice.
Il Collegio ha ritenuto dirimente la mancanza, in capo alla candidata dichiarata vincitrice, del requisito di ammissione (triennio di contratti o assegni di ricerca previsto dal bando), chiarendo che le attività di insegnamento e i contratti ex art. 23 l. n. 240/2010 non sono equiparabili all’attività di ricerca e non possono essere computati ai fini dell’ammissione alla procedura.
Il TAR ha poi accolto le censure relative alla illogicità e al difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi alle attività didattiche del secondo candidato, a fronte di un significativo divario quantitativo delle ore di insegnamento non adeguatamente giustificato nei verbali della Commissione. Sono state invece respinte le doglianze concernenti la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, delle attività di ricerca e dei premi, ritenute espressione della discrezionalità tecnica dell’organo valutativo.
In conclusione, il Tribunale ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare integralmente la procedura selettiva.