Caso legale:
A seguito di pubblico incanto, A**** aggiudicò i lavori di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, con cui fu poi stipulato il relativo contratto.
Le imprese del RTI decisero di costituire una società consortile a responsabilità limitata a cui venne affidata la gestione dell'esecuzione dei lavori, con compito di compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e bancarie.
A seguito dei ritardi accumulati e dei gravi inadempimenti rilevati, A**** , dopo aver attivato la procedura all'uopo prevista, risolse in danno il contratto di appalto.
La società consortile, congiuntamente alle imprese del RTI, convennero in giudizio A**** contestando la risoluzione in danno. La vicenda processuale fu definita con atto transattivo stipulato con la società consortile.
Pagate le somme concordate alla società consortile, le singole imprese del RTI e la stessa società consortile abbandonarono il giudizio.
In seguito, le Imprese costituenti il RTI hanno convenuto in giudizio A***, asserendo che l'atto transattivo stipulato con la società consortile fosse nullo, in quanto stipulato con soggetto non legittimato, chiedendo per questo motivo il pagamento delle somme già versate da A*** alla società consortile.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di condanna delle imprese del RTI, condannandole alla rifusione delle spese processuali in favore di A****.
Le RTI hanno proposto appello avverso la sentenza. A*** si è costituita riproponendo le medesime argomentazioni e le conclusioni del giudizio di primo grado.
Il giudizio è tutt'ora pendente.