Avvocato Luca Segneri a Cagliari

Luca Segneri

Avvocato amministrativista e civilista

Informazioni generali

Svolgo la mia attività professionale presso lo Studio Legale Segneri specializzato in diritto amministrativo, diritto contabile e diritto civile. In particolare, ho maturato esperienza stragiudiziale e giudiziale negli ambiti di seguito riportati. DIRITTO CIVILE: contratti, diritti reali, responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale), con particolare riferimento alla responsabilità medica. DIRITTO CONTABILE: responsabilità per danno erariale e danno all'immagine. DIRITTO AMMINISTRATIVO: edilizia, urbanistica, contratti pubblici, pubblico impiego, procedure concorsuali, espropriazioni, beni pubblici e patrimonio culturale

Esperienza


Diritto amministrativo

Mi occupo principalmente delle seguenti branche del diritto amministrativo: urbanistica ed edilizia (convenzioni urbanistiche, convenzioni di lottizzazione, convenzioni edilizie, cessioni di cubatura / interventi edilizi, sanatorie e condoni); appalti pubblici di lavoro, servizi e forniture (ad es. opere pubbliche, rifiuti urbani, etc..) concessioni e project financing; concorsi pubblici; espropriazioni.


Edilizia ed urbanistica

La materia urbanistica, edilizia e paesaggistica è in continua evoluzione, soprattutto nella Regione Sardegna che vanta competenza primaria in materia di governo del territorio. In particolare, lo Statuto speciale disciplina l'attività di uso e tutela del territorio regionale, in collaborazione e d'intesa con gli enti territoriali. Fin dal praticantato ho avuto modo di approfondire lo studio di tale materia e, una volta diventato avvocato, ho seguito in prima persona numerose pratiche ed altrettanti procedimenti dinanzi al giudice amministrativo.


Diritto civile

Ho acquisito esperienza in ambito sia giudiziale che stragiudiziale. Più precisamente: pareri e consulenze; procedimenti di mediazione e negoziazione assistita; contrattualistica (compravendita - rent to buy - locazione -  appalto - contratto di agenzia - deposito -comodato - mutuo - contratti bancari - fideiussione); procedimenti ad istruzione preventiva (Accertamento Tecnico Preventivo e ATP conciliativo) procedimenti monitori (ricorso per decreto ingiuntivo e opposizione); procedimenti ordinari di cognizione - controversie in materia di lavoro; procedimenti esecutivi (es. espropriazioni immobiliari); appalto e fornitura servizi.


Altre categorie

Recupero crediti, Contratti, Ricorso al TAR, Mediazione, Negoziazione assistita, Appalti pubblici, Malasanità e responsabilità medica, Pignoramento, Locazioni, Risarcimento danni, Arte e beni culturali, Sfratto, Diritto del lavoro, Diritto condominiale, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Procedura comparativa per ricercatore universitario a tempo determinato – Requisiti di ammissione – Insussistenza del triennio di attività di ricerca – Illegittima ammissione del candidato vincitore – Annullamento degli atti e rinnovo della procedura

Sentenza n. 1192/2025 del 22 dicembre 2025 _ TAR Sardegna (Sezione Prima)

Il TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 1192/2025, ha accolto il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura comparativa pubblica indetta dall’Università degli Studi di Sassari per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo “B”, annullando integralmente la selezione e disponendo il rinnovo della procedura a cura di una diversa Commissione giudicatrice. Il Collegio ha ritenuto dirimente la mancanza, in capo alla candidata dichiarata vincitrice, del requisito di ammissione (triennio di contratti o assegni di ricerca previsto dal bando), chiarendo che le attività di insegnamento e i contratti ex art. 23 l. n. 240/2010 non sono equiparabili all’attività di ricerca e non possono essere computati ai fini dell’ammissione alla procedura. Il TAR ha poi accolto le censure relative alla illogicità e al difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi alle attività didattiche del secondo candidato, a fronte di un significativo divario quantitativo delle ore di insegnamento non adeguatamente giustificato nei verbali della Commissione. Sono state invece respinte le doglianze concernenti la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, delle attività di ricerca e dei premi, ritenute espressione della discrezionalità tecnica dell’organo valutativo. In conclusione, il Tribunale ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare integralmente la procedura selettiva.

Caso legale seguito

Contratto agente di commercio

Recesso contratto - recupero provvigioni - indennità mancato preavviso - accordo in sede sindacale

Si è rivolto allo Studio Legale Segneri il sig. ... per ricevere adeguata tutela in merito al recesso unilaterale esercitato dalla ditta ... presso la quale svolgeva la mansione di agente ausiliario di commercio. Dall'esame dei documenti è emerso che la ditta aveva esercitato il recesso "per giusta causa" asserendo che l'agente si fosse reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti (calo del fatturato - omissione visita clienti - restituzione campionario). Con lettera dell'ottobre 2024 lo scrivente avvocato, dopo aver confutato le affermazioni di controparte in ordine alla sussistenza di gravi inadempimenti, preso atto dell'intervenuto recesso, ha diffidato la ditta ... a corrispondere al sig. ... le provvigioni maturate fino alla data del recesso, il FIRR e l'indennità sostituiva del preavviso (nella fattispecie pari a 6 mesi) proprio in ragione del fatto che non sussisteva alcuna giusta causa. Tale indennità è stata calcolata sulla media delle provvigioni maturate nell'anno antecedente al recesso. Dopo ampie trattative (durate circa tre mesi) -e dopo aver comunicato alla ditta la volontà di promuovere una causa nanti il competente Tribunale-, le parti hanno trovato un accordo. In particolare, la ditta -in via stragiudiziale- ha versato al mio Assistito tutte le somme richieste con la sopra citata lettera. Ciò, dunque, senza promuovere alcuna causa, con enorme risparmio di risorse economiche e di tempo. Infine, di comune accordo, le parti hanno deciso di sigillare l'accordo raggiunto mediante sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale.

Caso legale seguito

Concorso agenti forestali - impugnazione provvedimento di esclusione

Ricorso - principio di non contestazione - annullamento provvedimento di esclusione

La dott.ssa ... è stata esclusa dalla procedura di reclutamento di agenti forestali a seguito del giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla commissione medica per asserito difetto del visus. Dopo un attendo esame degli atti e dei documenti, in accordo con la Cliente, è stato deciso di proporre ricorso nanti il competente T.A.R. per chiedere l'annullamento del provvedimento di esclusione, previa concessione dell'istanza cautelare concernente l'ammissione al corso di formazione ed espletamento di una verificazione relativa al difetto rilevato dalla commissione medica. Il TAR, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha dapprima ammesso, con riserva, la dott.ssa ... al corso di formazione e poi, con successivo provvedimento, ha disposto la verificazione del visus. In sede di verificazione è emerso che la candidata possiede tutti i requisiti per l'espletamento delle mansioni di agente forestale. Inoltre, lo stesso verificatore ha rilevato che la dott.ssa ... si è sottoposta ad intervento correttivo della vista. Sul punto, il CTP della commissione medica si è riservato di richiedere i documenti che attestassero l'epoca dell'intervento. Tale volontà, espressa dal CTP, non ha trovato seguito nelle difese dei resistenti e dei controinteressati. Pertanto, soddisfatto l'onere di allegazione da parte della ricorrente, in applicazione del principio di non contestazione, il TAR competente ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione.

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