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Avvocato Luca Segneri a Cagliari

Luca Segneri

Avvocato amministrativista e civilista

Informazioni generali

Svolgo la mia attività professionale presso lo Studio Legale Segneri specializzato in diritto amministrativo, diritto contabile e diritto civile. In particolare, ho maturato esperienza stragiudiziale e giudiziale negli ambiti di seguito riportati. DIRITTO CIVILE: mediazione, negoziazione assistita, materia di recupero crediti, contrattualistica, lavoro, condominio, risarcimento danni e tutela del consumatore; DIRITTO CONTABILE: responsabilità per danno erariale e danno all'immagine; DIRITTO AMMINISTRATIVO: edilizia, urbanistica, contratti pubblici, pubblico impiego, procedure concorsuali, espropriazioni e beni pubblici.

Esperienza


Diritto amministrativo

Mi occupo principalmente delle seguenti branche del diritto amministrativo: urbanistica ed edilizia (convenzioni urbanistiche, convenzioni di lottizzazione, convenzioni edilizie, cessioni di cubatura / interventi edilizi, sanatorie e condoni); appalti pubblici di lavoro, servizi e forniture (ad es. opere pubbliche, rifiuti urbani, etc..) concessioni e project financing; concorsi pubblici; espropriazioni.


Appalti pubblici

L'Avv. Luca Segneri svolge l’attività da libero professionista presso lo Studio Legale Segneri, il quale vanta esperienza ultratrentennale in diritto amministrativo, diritto civile e diritto della contabilità pubblica. In particolare, assiste dal 2018 sia privati che pubbliche amministrazioni sul territorio Sardo, fornendo consulenza giuridica e assistenza giudiziale in materia di appalti pubblici.


Ricorso al TAR

Ho maturato specifica competenza nei ricorsi al TAR in tutte le materie di diritto amministrativo sopraelencate, tutelando sia privati che pubbliche amministrazioni. Ho, tra l'altro, avuto modo di affiancare Colleghi cassazionisti nella redazione di atti dinanzi al Consiglio di Stato. Uno degli aspetti peculiari della giustizia amministrativa, che la distingue profondamente da quella civile, è la sua celerità nella definizione dei procedimenti, con importanti riflessi per gli interessi coinvolti, sia privati che pubblici.


Altre categorie

Edilizia ed urbanistica, Diritto civile, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Pignoramento, Malasanità e responsabilità medica, Diritto bancario e finanziario, Diritto del lavoro, Diritto condominiale, Locazioni, Risarcimento danni, Domiciliazioni.



Credenziali

Caso legale seguito

Risoluzione contratto di appalto in danno - atto di transazione

Lavori di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

A seguito di pubblico incanto, A**** aggiudicò i lavori di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, con cui fu poi stipulato il relativo contratto. Le imprese del RTI decisero di costituire una società consortile a responsabilità limitata a cui venne affidata la gestione dell'esecuzione dei lavori, con compito di compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e bancarie. A seguito dei ritardi accumulati e dei gravi inadempimenti rilevati, A**** , dopo aver attivato la procedura all'uopo prevista, risolse in danno il contratto di appalto. La società consortile, congiuntamente alle imprese del RTI, convennero in giudizio A**** contestando la risoluzione in danno. La vicenda processuale fu definita con atto transattivo stipulato con la società consortile. Pagate le somme concordate alla società consortile, le singole imprese del RTI e la stessa società consortile abbandonarono il giudizio. In seguito, le Imprese costituenti il RTI hanno convenuto in giudizio A***, asserendo che l'atto transattivo stipulato con la società consortile fosse nullo, in quanto stipulato con soggetto non legittimato, chiedendo per questo motivo il pagamento delle somme già versate da A*** alla società consortile. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di condanna delle imprese del RTI, condannandole alla rifusione delle spese processuali in favore di A****. Le RTI hanno proposto appello avverso la sentenza. A*** si è costituita riproponendo le medesime argomentazioni e le conclusioni del giudizio di primo grado. Il giudizio è tutt'ora pendente.

Caso legale seguito

Concorso agenti forestali - impugnazione provvedimento di esclusione

Ricorso - principio di non contestazione - annullamento provvedimento di esclusione

La dott.ssa ... è stata esclusa dalla procedura di reclutamento di agenti forestali a seguito del giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla commissione medica per asserito difetto del visus. Dopo un attendo esame degli atti e dei documenti, in accordo con la Cliente, è stato deciso di proporre ricorso nanti il competente T.A.R. per chiedere l'annullamento del provvedimento di esclusione, previa concessione dell'istanza cautelare concernente l'ammissione al corso di formazione ed espletamento di una verificazione relativa al difetto rilevato dalla commissione medica. Il TAR, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha dapprima ammesso, con riserva, la dott.ssa ... al corso di formazione e poi, con successivo provvedimento, ha disposto la verificazione del visus. In sede di verificazione è emerso che la candidata possiede tutti i requisiti per l'espletamento delle mansioni di agente forestale. Inoltre, lo stesso verificatore ha rilevato che la dott.ssa ... si è sottoposta ad intervento correttivo della vista. Sul punto, il CTP della commissione medica si è riservato di richiedere i documenti che attestassero l'epoca dell'intervento. Tale volontà, espressa dal CTP, non ha trovato seguito nelle difese dei resistenti e dei controinteressati. Pertanto, soddisfatto l'onere di allegazione da parte della ricorrente, in applicazione del principio di non contestazione, il TAR competente ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione.

Caso legale seguito

Edilizia ed urbanistica (provincia di nuoro) - deliberazione n. 35 del 13.11.2020 con la quale il consiglio comunale di Tertenia ha approvato il piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al piano paesaggistico regionale (ppr) e al piano di assetto idrogeologico (pai)

3 febbraio 2021 - 29 luglio 2021 - Ricorso TAR Sardegna - sentenza n. 571/2021

L'attività svolta in favore del Cliente è stata complessa. Innanzitutto, c'è stato un primo incontro conoscitivo con il Cliente per comprendere quale fosse l'obiettivo da raggiungere e quali strumenti il nostro ordinamento ci offriva. Dopodiché, è seguita la fase di studio della documentazione e delle norme di riferimento (come, ad esempio, PUC del Comune, in adeguamento al PPR ed al PAI). Appurato che vi era la possibilità di intraprendere fruttuosamente una causa, è stato presentato ricorso nanti il TAR Sardegna. In seguito alla redazione del ricorso, della memoria conclusionale e di replica e di ampia discussione, il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

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