Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione nel provvedimento del 28 gennaio 2020 n. 1928 ha precisato che l’omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto non ne determina automaticamente la nullità. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge.