Pubblicazione legale:
E' noto che il Legislatore (D.L. 34/2020) ha previsto che la delibera di approvazione dei lavori di efficientamento energetico di cui al Superbonus 110% è valida con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio.
Nel caso, però, che i lavori deliberati modificano sostanzialmente il decoro architettonico del condominio e la facciata tale delibera deve essere approvata all'unanimità.
Infatti, l’art. 1120 c.c., nell’individuare le limitazioni alle innovazioni, espressamente vieta
quelle che alterino il decoro architettonico dell’edificio.
In
linea con quanto sopra gli ermellini, con statuizione particolarmente sensibile
al problema, ebbero ad affermare che “Costituisce innovazione lesiva del
decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo
quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si
rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio
estetico che possa avere l’edificio” (Cass. civ., sez. II, 11-05-2011, n.
10350).
Si ritiene
quindi che la delibera che va ad “alterare” il decoro, possa essere adottata
solo con il consenso unanime di tutti i condomini.
Sullo
specifico tema del Superbonus si è anche espresso in tempi recenti il Collegio
Tribunale di Milano, il quale con provvedimento del 30.9.2021 (nella procedura
di reclamo avverso un precedente provvedimento cautelare del 13.8.2021) ha
ritenuto che la modifica della facciata per la realizzazione dei lavori del cd.
Superbonus possa essere lesiva del decoro.
In
particolare, il Collegio ha affermato che per la violazione del decoro
architettonico sia “sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e
significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che
conferiscono al fabbricato una propria specifica identità”, pertanto ha
ritenuto che la realizzazione del Cappotto termico con modifica dei materiali
che compongono le facciate e della gamma cromatica della stessa comporti
un’alterazione lesiva del decoro.
È
necessario precisare anche che le opere deliberate potrebbero non avere incidenza
lesiva del decoro architettonico dell’edificio quando sussiste un degrado a
causa di preesistenti interventi modificativi di cui sono sia stato pretesi il
ripristino (in tal senso Cassazione n. 4679/2009).
Evidenzio,
infine, che la Giurisprudenza più recente ha affermato che la delibera di approvazione
di una innovazione che altera il decoro architettonico del condominio in modo
non trascurabile, come nel caso di specie, è nulla per contrarietà al disposto
di cui all’art. 1120 comma 4 cc (in tal senso Tribunale di Milano 29/07/2005 –
Corte di Cassazione sentenza 12930/2012).