Avvocato Luca Sembenini a Verona

Luca Sembenini

Avvocato esperto in diritto del lavoro, immobiliare e di famiglia a Verona e provincia


Informazioni generali

Sono l’Avv. Luca Sembenini, iIscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Verona. Ho iniziato a collaborare presso lo studio Contini Serpelloni fin dall’anno 2011, collaborando anche con altri colleghi, fornendo assistenza sia giudiziale che stragiudiziale. Ha concluso nell'anno 2020/2021 il master in diritto del lavoro, diritto sindacale, della previdenza e della sicurezza sociale. Le materie principalmente trattate in ambito civile riguardano risarcimento danni da responsabilità medica, responsabilità civile; diritto condominiale ed immobiliare; diritto del lavoro; diritto di famiglia, minori e successioni e recupero credito.

Esperienza


Diritto del lavoro

Ho appena concluso nell'anno 2020/2021 un master in diritto del lavoro, diritto sindacale, della previdenza e della sicurezza sociale. Mi occupo della tutela del lavoratore o del datore di lavoro offrendo consulenza sia in ambito giudiziale che stragiudiziale nelle controversie di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale per licenziamenti, demansionamenti, mobbing, infortunio sul lavoro, procedimenti disciplinari, somministrazioni irregolari, retribuzioni, nonché per il recupero degli emolumenti non corrisposti.


Diritto di famiglia

Mi occupo da diversi anni di diritto di famiglia, seguendo la coppia eterosessualità o omosessuali durante la crisi, con particolare riguardo a separazioni, divorzi, scioglimento unioni civili nonché alle azioni di disconoscimento-riconoscimento della paternità o questioni riguardanti la filiazione legittima o naturale. Mi occupo altresì di affidamento dei minori, e dei procedimenti de potestate.


Recupero crediti

Mi occupo da diversi anni di recupero crediti sia per soggetti privati sia per società, i clienti in tutte le fasi necessarie per recuperare il credito.


Altre categorie:

Gratuito patrocinio, Risarcimento danni, Eredità e successioni, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli anziani, Diritto immobiliare, Pignoramento, Diritto civile, Tutela dei minori, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dell'informatica, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Contratti.


Referenze

Pubblicazione legale

Quorum delibere assembleari

Pubblicato su IUSTLAB

Interessante è la sentenza della Corte di Cassazione n. 16.338 del 30.07.2020 che ha chiarito che nel caso in cui l'assemblea dichiari di approvare un certo argomento portato al suo vaglio con le giuste maggioranze, ma i votanti in senso contrario rappresentano più millesimi, si deve concludere che la delibera in sostanza non ha superato il vaglio assembleare. In altre parole, coloro che si sono dichiarati favorevoli alla delibera devono anche essere portatori della maggioranza del valore millesimale del condominio, devono cioè superare l’entità degli interessi di coloro che hanno votato contro. Il voto espresso dalla maggioranza dei partecipanti non è sufficiente ad assumere legittimamente una delibera nel caso in cui essa non sia contestualmente espressione anche della maggioranza del valore millesimale dell’edificio.

Pubblicazione legale

La maggioranza in assemblea

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione della sentenza del 12 novembre 2020 n. 25558 ha evidenziato che il funzionamento dell’assemblea è disciplinato dall’art. 1136 cc e dagli artt. 66 e 67 disp. Att. C.c. che individuato nel principio maggioritario la regola d’applicare. Pertanto, la regola di cui all’art. 1136 comma 3 cc va interpretata nel senso che la delibera è approvata nel caso in cui votino a favore la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, sempre che non abbiano votato contro l’approvazione un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore. In altre parole, coloro che hanno votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore. Inoltre, la Corte evidenzia che il singolo condomino vale per una testa, sia che intervenga all'assemblea personalmente che a mezzo delegato. Ne consegue che il delegato, che sia anche proprietario esclusivo, “pesa” per quanti sono i soggetti che gli hanno conferito potere rappresentativo. Nel caso in cui, invece, il soggetto rappresenta più unità immobiliare va considerato come una sola testa (In tal senso Trib. Verona 15 ottobre 2019).

Pubblicazione legale

Spese straordinarie e vendita immobile

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11199 del 2021 ha precisato che, salvo diversi accordi tra le parti, le spese straordinarie sono a carico del soggetto che era condomino al momento della deliberazione assembleare e non al momento dell’esecuzione dei lavori. Inoltre, i Giudici precisano che il Condominio potrebbe agire per il recupero delle spese straordinarie sia nei confronti dell’ex proprietario, sia nei confronti dell’attuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 4 disp. att. c.c.

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Lo studio

Studio Legale Contini Serpelloni
Via Euclide 26
Verona (VR)

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