Avvocato Lucia Catapano a Salerno

Lucia Catapano

Avvocato Matrimonialista, divorzista e civilista

Informazioni generali

L'avv. Lucia Catapano si occupa di diritto civile, in particolare di diritto di famiglia, da oltre trent'anni. Laureata con 110 e lode nel 1988, ha conseguito l'abilitazione alla professione di Avvocato nel 1992 ed il titolo di Cassazionista nel 2008. Dal 2011 è Mediatore Conciliatore. Dal 2016 al 2021 è stata Giudice Ausiliario della Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro e sez. civile. Dal 2022 è Curatore speciale dei minori. Segue la clientela con professionalità pur mantenendo un approccio umano. Predilige, ove possibile, una soluzione conciliativa delle controversie, specie di quelle familiari.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'Avv. Lucia Catapano si occupa di Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi, affidamento minori) unendo rigore professionale a una profonda sensibilità umana. Trattando tematiche così delicate, favorisce, ove possibile, la via conciliativa per tutelare il benessere di tutti, in primis dei bambini. Consapevole delle forti implicazioni psicologiche, gestisce queste vertenze ricordando sempre che i soggetti coinvolti non sono estranei, ma persone che in passato si erano scelte e amate.


Separazione

L'Avv. Catapano vanta una solida esperienza in separazioni consensuali e giudiziali, ottenendo successi significativi come l'assegnazione della casa coniugale al padre con il quale volevano vivere i figli. Assiste i clienti a 360 gradi, curandone sia i profili umani che quelli patrimoniali. L'obiettivo è garantire sempre la massima tutela, ricercando in via prioritaria un accordo soddisfacente o, laddove impossibile, assicurando il miglior risultato in sede di giudizio.


Divorzio

L'avv. Catapano ha patrocinato molte cause in materia di divorzio, sia giudiziali che consensuali, conseguendo rilevanti successi. Ha ottenuto, per esempio, il riconoscimento dell'assegno di divorzio o anche, al contrario, la negazione di tale diritto alla controparte. Dà in ogni caso prevalenza ad una soluzione conciliativa delle controversie, soprattutto quando sono coinvolti i figli. Qualora però un accordo non sia possibile, è molto determinata a difendere fino in fondo le richieste dei suoi assistiti.


Altre categorie

Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Incidenti stradali, Pignoramento, Diritto del lavoro, Malasanità e responsabilità medica, Adozione, Eredità e successioni, Unioni civili, Incapacità giuridica, Diritto assicurativo, Contratti, Stalking e molestie, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni e sostituzioni, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Quando si può versare l'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne ?

Pubblicato su IUSTLAB

In caso di separazione o di divorzio, al genitore con il quale convivono i figli spetta la corresponsione diretta dell’assegno per il mantenimento dei figli da parte dell’altro genitore non convivente, anche quando i figli raggiungono la maggiore età. E’ quanto ha ribadito la cassazione con l’ordinanza n. 9 luglio 2018, n. 18008, prima Sezione Civile , con la quale ha affermato che il genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno non ha un diritto a versare l'assegno direttamente al figlio, una volta diventato maggiorenne, ma deve continuare a versarlo al genitore con il quale il figlio convive, a meno che non sia direttamente quest’ultimo a chiedere il versamento diretto. La decisione della Suprema Corte ha una sua logica di carattere più pratico che giuridico - la legge infatti afferma chiaramente che l’assegno al figlio maggiorenne sia versato direttamente a quest’ultimo, salva diversa decisione del giudice-, in quanto è evidente che fino a quando il figlio convive con il genitore che percepisce l’assegno per il suo mantenimento, è quest’ultimo che si fa carico delle spese familiari e di quelle riguardanti il suo mantenimento, ed è dunque giusto che abbia un rimborso per tali spese. Ma se il figlio maggiorenne smette di convivere con il genitore, perché magari studia fuori, allora è corretto che il genitore obbligato chieda al giudice di poter corrispondere l’assegno direttamente al figlio ( e può anche chiederlo al giudice direttamente il figlio) . In questo caso, dunque, occorrerà presentare un ricorso al Giudice nel quale si chiede la corresponsione diretta dell’assegno al figlio, maggiorenne e non più convivente con il genitore che percepisce l’assegno.

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Lo studio

Lucia Catapano
Via Luigi Guercio N. 420
Salerno (SA)

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