Sentenza giudiziaria:
Parte ricorrente ha impugnato il recesso ad mutuo intimato nei suoi riguardi dalla società resistente in data 7 marzo 2204 per asserito mancato superamento del periodo di prova, lamentandone la ritorsività. Vae la pena premettere che, a tenore dell'art.2096 c.c, in caso di assunzione di prova, il datore di lavoro ed il lavoratore sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto di prova 2 comma " durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o indennità, salvo che la prova non sia stata stabilità per un tempo minino necessario comma 3 " compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva."Il datore di lavoro che intenda recedere unilateralmente dal rapporto in pendenza del periodo di prova, non sia tenuto a motivare il licenziamento del lavoratore in prova, senza che tale discrezionalità configuri il rischio di assoggettare il dipendente a condotte vessatorie, abusive e lesive della dignità del lavoratore.la giurisprudenza di legittimità ha individuato i seguenti principi in punto di recesso datoriale in presenza di periodo di prova e riparto dell'onere della prova quanto all'illegittimità dello stesso.Non necessitando di motivazione, l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, da individuarsi nella tutela dell'interesse, comune alle due parti del rapporto di lavoro, di attuare un esperimento, mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore, e quest'ultimo a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. Se ne desume la non configurabilità di un esito negativo della prova ed un valido recesso ogni qualvolta le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova ( come da esempio. nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova o allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova.