Pubblicazione legale:
Anche se un padre decide di lasciare un impiego sicuro ad esempio nella Pubblica Amministrazione per intraprendere un attività autonoma o per qualunque altra scelta professionale, non può automaticamente smettere di versare l'assegno di mantenimento deciso in sede di separazione o divorzio.
La Corte di Cassazione ordinanza n.1873726 ha osservato che si tratta di una libera determinazione del soggetto, e se non prova rigorosamente che quella scelta ha reso impossibile l'adempimento dell'obbligo , si presume che egli sia in grado di mantenere i figli.
in altre parole le dimissioni volontarie non escludono di per sé l'obbligo di mantenimento
solo una prova concreta dell'impossibilità economica ( incapacità di produrre reddito per motivi oggettivi non riconducibile a una scelta personale può giustificare una revisione del contributo.