Sentenza 9 aprile 2026 tribunale di bologna spese straordinarie non previamente concordate vanno rimborsate.

Scritto da: Lucia Paola Terlizzi - Pubblicato su IUSTLAB




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Le spese straordinarie  non previamente concordate vanno rimborsato se rispondenti all'interesse dei figli,

In tema di  spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli , il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente ed a informare l'altro di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora queste siano sostanzialmente certe e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminatili nel loro ammontare .

Per le spese straordinarie la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate , alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice del merito valutare la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare e sussistenti pertanto a carico del coniuge non collocatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.



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Avvocato Lucia Paola Terlizzi a Prato
Lucia Paola Terlizzi

Avvocato civilista