Pubblicazione legale:
Le spese straordinarie non previamente concordate vanno rimborsato se rispondenti all'interesse dei figli,
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli , il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente ed a informare l'altro di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora queste siano sostanzialmente certe e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminatili nel loro ammontare .
Per le spese straordinarie la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate , alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice del merito valutare la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare e sussistenti pertanto a carico del coniuge non collocatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.