Avvocato Lucia Pozzi a Merate

Lucia Pozzi

Avvocato della famiglia e civilista


Informazioni generali

L'Avv. Lucia Pozzi opera sul territorio del meratese e sui Tribunali di Lecco, Bergamo, Monza, Como e Milano. Si occupa esclusivamente di diritto civile, riservando particolare attenzione alla materia del diritto di famiglia in ogni suo aspetto.

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho effettuato la pratica forense in uno studio legale che si occupa quasi integralmente di diritto di famiglia e dal quale ho ereditato la passione per questa materia a cui riservo un'attenzione particolare e per la quale mi sento portata più che in altre sfere considerata la mia propensione naturale all'ascolto e la mia spiccata sensibilità.


Affidamento

Particolare attenzione viene riservata nella materia del diritto di famiglia all'interesse dei minori, che siano essi figli di coppie sposate o conviventi, al precipuo scopo di accompagnarli unitamente ai genitori nel difficile percorso che segue una profonda crisi famigliare.


Eredità e successioni

Ho esperienza in procedure in materia successoria e testamentaria di particolare difficoltà essendosi lo studio occupato in varie occasioni di garantire assistenza nelle azioni di riduzione delle quote ereditaria. Offro altresì consulenza e supporto nella stesura dei testamenti nonchè nell'analisi e nell'interpretazione degli stessi.


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Matrimonio, Adozione, Incidenti stradali, Diritto civile, Diritto condominiale, Mediazione, Negoziazione assistita, Incapacità giuridica, Locazioni, Sfratto, Contratti, Fallimento e proc. concorsuali, Multe e contravvenzioni, Domiciliazioni, Gratuito patrocinio, Aste giudiziarie, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Unioni civili, Recupero crediti, Mobbing, Tutela dei minori, Pignoramento, Diritto del lavoro, Discriminazione.


Referenze

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio legale Avv. Lucia Pozzi

Dal 3/2018 al 11/2021

In tema di minori ho potuto seguire un procedimento di adozione del figlio del coniuge presso il Tribunale dei Minori di Milano. La legge sull'adozione, invero, permette ai genitori che hanno avuto figli dal loro primo matrimonio o comunque da una relazione anche non coniugale, di far adottare il proprio figlio dalla seconda moglie ovvero dal secondo marito nell'ipotesi in cui il genitore biologico del minore si trovi in condizioni tali da non occuparsi del figlio stesso. E', in ipotesi quali quelle di cui sopra, necessario che il genitore biologico del minore conceda l'assenso alla moglie ovvero al marito dell'altro genitore che, allora, potrà presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente - in questo caso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore ha la propria residenza - per chiedere l'adozione del bambino. L'assenso non è richiesto solo ed esclusivamente ove si sia in grado di dimostrare la completa irreperibilità del genitore biologico. Casi quali quello appena descritto sono, al giorno d'oggi, tutt'altro che infrequenti e permettono al minore nonchè al genitore adottivo di vedersi riconosciuto formalmente un ruolo all'interno della nuova famiglia. Lo studio, nello specifico, ha avanzato ricorso per far sì che una bambina, la cui madre biologica è da anni pressochè irreperibile, potesse essere adottata dalla nuova moglie di suo padre, colei che l'ha effettivamente educata e cresciuta e che rappresenta a tutti gli effetti l'unica figura materna della sua vita.

Pubblicazione legale

Casa coniugale e comunione dei beni

Sito web

L'articolo esamina il regime della comunione legale dei beni tra coniugi, con particolare attenzione alla casa coniugale che venga acquistata da uno solo dei due successivamente al matrimonio.

Pubblicazione legale

L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

Sito web

Il Codice Civile impone al genitore di mantenere, educare ed istruire i figli. Quanto sopra, tuttavia, almeno per quanto concerne il mantenimento, non può e non deve ritenersi applicabile ai soli figli che non abbiano raggiunto i 18 anni di età, ma anche a coloro che, al fine di perfezionare la loro istruzione e acquisire competenze maggiori per collocarsi nel mondo del lavoro, raggiungono l'indipendenza economica ben oltre i 18 anni. L'articolo ha lo scopo di richiamare alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia, facendo luce su quello che è l'attuale e prevalente indirizzo della giurisprudenza in materia.

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Lo studio

Lucia Pozzi
Via Sant'ambrogio, 20
Merate (LC)

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