Pubblicazione legale:
Pur mancando nel nostro ordinamento una norma di carattere generale che, allorché sopraggiungano
circostanze imprevedibili che abbiano alterato sensibilmente l’equilibrio contrattuale,
attribuisca ad entrambe le parti il diritto-dovere di rinegoziare le clausole divenute inique, l’autore
sostiene che una corretta interpretazione ed applicazione del principio di buona fede consenta
di ritenere sussistente in capo alle parti un obbligo legale di rinegoziare.
Quanto alle conseguenze della violazione di un siffatto obbligo, l’autore ritiene che la parte che
ha subito gli effetti dell’altrui violazione abbia a disposizione, oltre alla domanda di risoluzione
del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno conseguente, anche il ricorso alla
tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. nonché la possibilità di chiedere al Giudice di intervenire
direttamente sul contratto, modificando le pattuizioni al fine di ricondurle ad equità.
Fonte: I Contratti (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer)