Luigi Amerigo Bottai

Esperto in crisi di imprese




Informazioni generali

Uno dei più noti "concorsualisti" in Italia, commissario e curatore fallimentare presso vari tribunali italiani, legale di procedure e advisor legale di piani e proposte di concordato preventivo e fallimentare. Autore di decine di articoli, saggi, volumi in materia, partecipa costantemente a convegni e corsi di aggiornamento quale relatore. Predilige il sostegno agli imprenditori in difficoltà, forte di un'esperienza ventennale sul campo.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Fin dalla laurea ho approfondito tale branca del diritto


Fallimento e proc. concorsuali

Non temo confronti in queste materie, per la preparazione, l'esperienza, il savoir faire e le conoscenze dei migliori professionisti italiani


Altre categorie:

Fusioni e acquisizioni, Diritto civile, Diritto bancario e finanziario, Appalti pubblici, Diritto marittimo, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

LA PERCENTUALE IRRISORIA NEL CONCORDATO È LEGITTIMA

Il fallimento, Ipsoa, 2020, fasc. 1

Di Luigi Amerigo Bottai La Cassazione, pronunciandosi per la prima volta in maniera esplicita e specifica sulla questione della irrisorietà della percentuale di pagamento ai creditori chirografari, mostra di accogliere i principi di ragionevolezza e di proporzionalità anche nel settore della crisi d’impresa. Non altrettanto coerente sembra la prospettiva assunta dal nuovo Codice della crisi in tema di continuità aziendale, a fronte della ben diversa opzione del legislatore eurounitario con il varo della Dir. n. 1023/2019.

Pubblicazione legale

Concordato in continuità mediante affitto di azienda: le notevoli implicazioni della pronuncia della Cassazione

Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall'art. 186-bis l.fall. è configurabile anche quando l'azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell'ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l'azienda sia esercitata dal debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d'affitto - recante, o meno, l'obbligo dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto dell'azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) - può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell'azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l'avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile.

Lo studio

Luigi Amerigo Bottai
Via P.p. Rubens 31
Roma (RM)

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