Avvocato Luigi Bolognini a Lecce

Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario

Informazioni generali

Lo Studio Legale Bolognini, è stato fondato nel 1954 dall’Avv. Carlo Bolognini, noto professionista, a cui nel 1982 si è unito il figlio, Avv. Luigi Bolognini, ormai di quarantennale esperienza nel diritto civile, specializzato nell’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nel diritto bancario e degli immobili. Recentemente, ma già dal 2010, si è affiancato nella gestione dello studio l’Avv. Giovanna Lucrezia Leggieri, specializzata in diritto di famiglia, conferendo ulteriore pregio e lustro alle prestazioni professionali. Lo studio vanta poi un team di altri avvocati e professionisti specializzati nei diversi settori.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Quale procuratore di importanti Istituti credito, sin dal 1990 ho maturato una notevole esperienza nelle definizioni stragiudiziali transattive e nei contenziosi giudiziari tra banche e privati, affrontando centinaia di questioni attinenti i rapporti bancari, con particolare riferimento ai rapporti di mutuo e di conto corrente. Considerevole l'esperienza in ambito di recupero dei crediti fondiari e del contenzioso connesso.


Diritto immobiliare

Da sempre il mio studio offre consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto immobiliare, con una consolidata esperienza, tanto da poter essere qualificato come avvocato immobiliarista. Lo Studio offre, in particolare, consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a tutela della proprietà e del possesso, in materia immobiliare. Assistenza e consulenza in occasione di contrattazioni immobiliari (vendita e acquisto) con la negoziazione e stesura dei relativi contratti di compravendita, contratti preliminari, atti di permuta, sia in ambito commerciale che residenziale.


Eredità e successioni

Le questioni ereditarie e le successioni sono oggetto della mia attività professionale sin dall'inizio della mia ormai lunga attività. Le questioni affrontate riguardano spesso l'impugnazione di testamenti olografi per l'esistenza di firma apocrifa, le violazioni delle quote di legittima e la divisioni ereditarie.


Altre categorie

Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Mediazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Istituto di credito condannato al risarcimento del danno - sentenza tribunale di lecce n. 2776 2022

Pubblicato su IUSTLAB

Lecce, 11/10/2022 – Con una recentissima sentenza, Il Tribunale di Lecce ha condannato Banca Apulia e Veneto Banca al risarcimento del danno causato ai propri clienti per la vendita di azioni Veneto Banca non quotate in borsa. Più in particolare, il Tribunale, dopo aver individuato la normativa applicabile ed i rimedi da adottare, ha evidenziato il mancato rispetto da parte della Banca degli obblighi informativi , anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione nei casi analoghi di violazione della normativa da parte degli Istituti di credito. Più in particolare, il Tribunale ha evidenziato che la documentazione consegnata dalla Banca al risparmiatore era “inidonea a consentire al cliente di disporre di un quadro chiaro sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio in violazione, quindi, della esigenza, immanente nella normativa in esame, secondo cui agli investitori deve essere garantita una conoscenza quanto più possibile sulla natura dell’operazione”. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria. La sentenza conferma la validità delle tesi giuridiche che, ormai da anni, in materia di risparmio tradito, vengono proposte dai consumatori sull’intero territorio nazionale. L’Istituto di credito, infatti, ha violato i primari doveri di informazione, correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (c.d. T.U.F.), posto che la Banca ha taciuto sia nella fase della stipula del contratto sia in quella successiva, circostanze decisive nell’economia dello stesso, come la natura, i rischi e le implicazioni dell’acquisto dei titoli Veneto Banca. In tal modo, l’Istituto di credito non ha permesso al consumatore di effettuare una scelta consapevole. Avv. Luigi Bolognini Avv. Giovanna Leggieri

Sentenza giudiziaria

Il tribunale dichiara nullo il testamento olografo

TRIBUNALE DI LECCE Sentenza n. 3481/2024 pubbl. il 11/11/2024 RG n. 10499/2015 Repert. n. 4139/2024 del 11/11/2024

Nel caso in esame, era in contestazione la genuinità sia del testo sia della sottoscrizione del testamento olografo a firma di..... (deceduto il 1°/11/2014 a Corigliano d’Otranto), pubblicato il 19/11/2014, con atto per notar .......... di Alessano (rep. 99.250 e racc. 45.129) e, assolto dall’attore l’onere della prova tramite allegazione delle scritture di comparazione di certa provenienza di cui in premessa (sub n. 4 nella seconda memoria istruttoria), si procedeva, accogliendo l’istanza dal medesimo, all’espletamento di c.t.u. grafologica. Il confronto esterno, poi, tra testamento in verifica e scritture di comparazione, in seguito a convincente e motivato studio analitico, induceva il consulente a sostenere di trovarsi innanzi a un “falso per imitazione veloce”, in quanto ad una “somiglianza nelle forme e nelle caratteristiche più appariscenti e di facile percezione” si contrappone “la discordanza facente capo agli elementi di dettaglio e alle dinamiche esecutive (l’imitatore, infatti, si preoccupa di riprodurre il modello determinando delle analogie formali, ma non si accorge di intercalare delle differenze di dettaglio, causate sia dall’inserimento di proprie peculiarità sia dalla mancata riproduzione di quelle che caratterizzano la scrittura che si cerca di imitare)”. Pertanto il Tribunale ha accolto la domanda e, per l’effetto, dichiarato nullo il testamento olografo a firma di......, pubblicato il 19/11/2014, con atto per notar ................... (rep. 99.250 e racc. 45.129); Ha condannato i convenuti in solido alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali che liquida in € ..................per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, spese documentate, i.v.a. e c.p.a. come per legge; Ha posto definitivamente a carico dei convenuti in solido anche gli oneri connessi all’espletamento della c.t.u. grafologica come liquidati in separato decreto.

Sentenza giudiziaria

Azione di reintegra nel possesso immobiliare

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA N. 3997/2016 (POI CONFERMATA IN APPELLO)

L'istruttoria del processo evidenziava la fondatezza della domanda, non essendovi dubbi sull’esistenza dei presupposti dell’azione, né sull’esito delle risultanze delle perizie tecniche in atti, con cui è stata confermata l’esistenza di sconfinamenti da parte del Sig. xxx xxx e l’esistenza di un passaggio carrabile, già disponibile e, di fatto, eliso ad opera del resistente. È, dunque, fondata la domanda di reintegra in caso di spoglio violento di striscia di terreno in occasione di lavori di recinzione eseguiti da confinante, il quale costruendo un muretto ha provocato l’interclusione della porzione di terreno in questione, isolandola dalla rimanente parte di terreno appartenente allo stesso proprietario. D’altronde, dal processo è emersa inequivocabilmente l’illiceità dei comportamenti del xxx xxx, con onere dello stesso di restituire le parti di fondo in cui ha sconfinato e ripristinare il passaggio intercluso. Nello specifico l’azione di reintegrazione nel possesso (1168 c.c.), la quale richiede che vi sia stato spoglio e che le modalità del medesimo siano realizzate in modo violento e clandestino, per accedere alla tutela possessoria è sufficiente la prova dell’esercizio del transito (Cassazione, SS.UU., sentenza 18 febbraio 1989, n. 958), nel caso di specie fornita con testimoni che hanno riferito positivamente circa gli episodi di transito, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

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Lecce (LE)