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Azione di reintegra nel possesso immobiliare

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA N. 3997/2016 (POI CONFERMATA IN APPELLO)




Sentenza giudiziaria: L'istruttoria del processo evidenziava la fondatezza della domanda, non essendovi dubbi sull’esistenza dei presupposti dell’azione, né sull’esito delle risultanze delle perizie tecniche in atti, con cui è stata confermata l’esistenza di sconfinamenti da parte del Sig. xxx xxx e l’esistenza di un passaggio carrabile, già disponibile e, di fatto, eliso ad opera del resistente. È, dunque, fondata la domanda di reintegra in caso di spoglio violento di striscia di terreno in occasione di lavori di recinzione eseguiti da confinante, il quale costruendo un muretto ha provocato l’interclusione della porzione di terreno in questione, isolandola dalla rimanente parte di terreno appartenente allo stesso proprietario. D’altronde, dal processo è emersa inequivocabilmente l’illiceità dei comportamenti del xxx xxx, con onere dello stesso di restituire le parti di fondo in cui ha sconfinato e ripristinare il passaggio intercluso. Nello specifico l’azione di reintegrazione nel possesso (1168 c.c.), la quale richiede che vi sia stato spoglio e che le modalità del medesimo siano realizzate in modo violento e clandestino, per accedere alla tutela possessoria è sufficiente la prova dell’esercizio del transito (Cassazione, SS.UU., sentenza 18 febbraio 1989, n. 958), nel caso di specie fornita con testimoni che hanno riferito positivamente circa gli episodi di transito, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.



Pubblicato da:


Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario