Avvocato Luigi Bolognini a Lecce

Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario


Informazioni generali

Lo Studio Legale Bolognini, è stato fondato nel 1954 dall’Avv. Carlo Bolognini, noto professionista, a cui nel 1982 si è unito il figlio, Avv. Luigi Bolognini, ormai di quarantennale esperienza nel diritto civile, specializzato nell’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nel diritto bancario e degli immobili. Recentemente, ma già dal 2010, si è affiancato nella gestione dello studio l’Avv. Giovanna Lucrezia Leggieri, specializzata in diritto di famiglia, conferendo ulteriore pregio e lustro alle prestazioni professionali. Lo studio vanta poi un team di altri avvocati e professionisti specializzati nei diversi settori.

Esperienza


Sfratto

La clientela privata dello studio apprezza, ormai da decenni, l'assistenza offerta in ambito di contrattualistica locativa ed ogni possibile questione connessa alla gestione dei rapporti locatore - conduttore. Il che comporta, quindi, esperienza in ogni tipo di contenzioso inerente la risoluzione dei contratti e lo sfratto per morosità.


Locazioni

La clientela privata dello studio apprezza, ormai da decenni, l'assistenza offerta in ambito di contrattualistica locativa ed ogni possibile questione connessa alla gestione dei rapporti locatore - conduttore.


Diritto bancario e finanziario

Quale procuratore di importanti Istituti credito, sin dal 1990 ho maturato una notevole esperienza nelle definizioni stragiudiziali transattive e nei contenziosi giudiziari tra banche e privati, affrontando centinaia di questioni attinenti i rapporti bancari, con particolare riferimento ai rapporti di mutuo e di conto corrente. Considerevole l'esperienza in ambito di recupero dei crediti fondiari e del contenzioso connesso.


Altre categorie:

Diritto immobiliare, Eredità e successioni, Recupero crediti, Pignoramento, Mediazione, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Difficoltà finanziarie dovute al Covid 19, mancato pagamento del canone di locazione.

SITO WEB STUDIO LEGALE BOLOGNINI LEGGIERI

Ho pubblicato sul nostro sito web una riflessione sui diversi atteggiamenti delle giurisprudenza in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione, relativi ad immobili ad uso commerciale, in epoca di pandemia. Si tratta di stabilire se, il conduttore di un immobile ad uso commerciale, che venga a trovarsi in difficoltà finanziarie a causa della Pandemia e ometta di pagare i canoni di locazione, possa evitare lo sfratto per morosità e/o contestualmente ridurre l'importo del canone locatizio mensile. Il Tribunale di Roma è di parere contrario, salva la rigorosa prova di cause eziologicamente ed univocamente collegate in rapporto di causa ad effetto all’inadempimento. Tale decisione è intervenuta dopo la diversa precedente soluzione adotta dal Tribunale Milano, con la sentenza del 21/10/2020, con cui il Tribunale rigettava l'istanza del locatore, invitandolo a formulare entro un certo termine una proposta di rinegoziazione del canone per il periodo della locazione da marzo a dicembre 2020. Invitava, poi, il conduttore a prendere posizione su tale proposta ed a formulare eventualmente una “motivata controproposta alternativa”, riservando, in difetto di accordo di istruire la causa con rito locativo.

Pubblicazione legale

Istituto di credito condannato al risarcimento del danno - sentenza tribunale di lecce n. 2776 2022

Pubblicato su IUSTLAB

Lecce, 11/10/2022 – Con una recentissima sentenza, Il Tribunale di Lecce ha condannato Banca Apulia e Veneto Banca al risarcimento del danno causato ai propri clienti per la vendita di azioni Veneto Banca non quotate in borsa. Più in particolare, il Tribunale, dopo aver individuato la normativa applicabile ed i rimedi da adottare, ha evidenziato il mancato rispetto da parte della Banca degli obblighi informativi , anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione nei casi analoghi di violazione della normativa da parte degli Istituti di credito. Più in particolare, il Tribunale ha evidenziato che la documentazione consegnata dalla Banca al risparmiatore era “inidonea a consentire al cliente di disporre di un quadro chiaro sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio in violazione, quindi, della esigenza, immanente nella normativa in esame, secondo cui agli investitori deve essere garantita una conoscenza quanto più possibile sulla natura dell’operazione”. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria. La sentenza conferma la validità delle tesi giuridiche che, ormai da anni, in materia di risparmio tradito, vengono proposte dai consumatori sull’intero territorio nazionale. L’Istituto di credito, infatti, ha violato i primari doveri di informazione, correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (c.d. T.U.F.), posto che la Banca ha taciuto sia nella fase della stipula del contratto sia in quella successiva, circostanze decisive nell’economia dello stesso, come la natura, i rischi e le implicazioni dell’acquisto dei titoli Veneto Banca. In tal modo, l’Istituto di credito non ha permesso al consumatore di effettuare una scelta consapevole. Avv. Luigi Bolognini Avv. Giovanna Leggieri

Sentenza giudiziaria

Ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c. per cancellazione crif e commento

TRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA 26.05.2023

Nel procedimento di cui all’ordinanza in commento non appariva chiaro se il ricorrente, modificando la domanda, avesse rinunciato alla originaria pretesa di cancellazione dal CRIF della notizia-pubblicità dell’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione (indicato in atti), erroneamente attribuita a responsabilità della cliente, per richiedere, invece, la cancellazione della trascrizione dello stesso atto di citazione, sul presupposto della mancanza di un diritto reale tutelabile in capo a Leviticus. In ogni caso, in considerazione di questa nuova impostazione, si doveva eccepire l’inammissibilità di tale modifica della domanda, ed era necessario evidenziare che nel ricorso introduttivo mancavano gli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare (anche perché modificata) e, conseguentemente, l’indicazione di una domanda di merito ammissibile. Il sostenere che, pur in presenza di una segnalazione automatica al CRIF da parte degli Uffici preposti, sostanzialmente non dipendente da una segnalazione del resistente, sussista, comunque, una responsabilità della resistente, per la erronea trascrizione della domanda, appariva veramente temerario, sia per l’infondatezza dell’eccezione, sia per l’inammissibilità della stessa. D’altronde il ricorso non veniva supportato dai presupposti di legge, mancando il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Pertanto, si è richiesto ed ottenuto il rigetto.

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Lo studio

Studio Legale Bolognini Leggieri
Piazza Mazzini 4
Lecce (LE)

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