Pubblicazione legale:
In data ………, la società … spa si aggiudicava, con
regolare bando, pubblicato in G.U., la gara indetta da ….. per l’acquisto di
n.17 autobus da adibire al trasporto pubblico urbano della città di ….., con
successiva, stipulazione del contratto. In data …, veniva stipulato il contratto
di fornitura, con cui venivano precisati gli obblighi delle parti ed i
termini di garanzia, fissati in 15 anni per tutte le parti di ricambio e i
complessivi sistemi installati sugli autobus. Veniva assunto l’impegno di
mantenere i ricambi il più possibile reperibili sul mercato, in modo che la
…. potesse individuare la linea di approvvigionamento più conveniente. Sempre
nel medesimo contratto, veniva stabilito che qualora la Ditta fornitrice non
fosse stata in grado di provvedere alla disponibilità dei ricambi, si sarebbe
obbligata alla consegna dei disegni costruttivi in favore della …., senza che
potessero essere addotte in proposito scusanti connesse a brevetti o
privative industriali. Nell’anno …. , gli automezzi uscirono repentinamente
fuori dalla produzione. Gli stessi, comunque, non superarono il collaudo,
tentato in data ….. Il ….., la …. si vedeva costretta ad intraprendere, a
causa dell’inadempimento della …., un procedimento arbitrale, in quanto i
mezzi di trasporto presentavano una serie di difetti e di anomalie di
carattere continuativo e sistematico, addirittura con fermi prolungati ed
interruzioni del servizio pubblico. Tale procedura si concludeva con un
accordo del …., con cui …. si obbligava all’eliminazione dei difetti
riscontrati e, ferma restando la garanzia sui veicoli, si obbligava anche ad
effettuare i necessari interventi sino all’esito positivo del collaudo,
nonché relativamente ai gruppi di componenti, oggetto di modifica,
riparazione o sostituzione fino a 24 mesi (o alternativamente fino a 100.000
KM) dalla data dell’esito positivo del collaudo, ad oggi mai avvenuto.
Nell’accordo veniva riconosciuto alla …. a titolo di penale e danni maturati
l’importo di euro 701.420,40 (in parte pagato a mezzo della fornitura di
ricambi rivelatisi non nuovi ma rigenerati). Gli interventi però effettuati
da ……, in virtù dell’accordo si rilevavano in parte infruttuosi. Pertanto, la
……, in data ……. avviava presso il Tribunale di Lecce, la procedura di
Accertamento Tecnico Preventivo, in merito alle rotture ed ai
malfunzionamenti ulteriormente manifestatisi, per una possibile e definitiva
risoluzione contrattuale e per la quantificazione dei danni. Il procedimento
si concludeva con il deposito della perizia da parte del CTU, Ing. ……. Con la
suddetta perizia d’ufficio, veniva, dunque, stabilito che la .............. avrebbe
dovuto porre in essere le attività relative alla eliminazione dei
malfunzionamenti degli autobus (con un costo quantificato in euro 80.485,69)
ed avrebbe dovuto corrispondere un risarcimento di euro 187.000,00, in favore
di ….. per danni emergenti relativi al periodo compreso tra il 01/01/2007 ed
il termine di tutte le attività descritte in perizia, qualora le stesse
fossero state eseguite entro il giugno 2009! Con l’impegno assunto …….. diede
corso alle numerose riparazioni, ma non ottemperò mai al pagamento della
somma di euro ………. Per altro detta somma veniva ritenuta incongrua dai
Tecnici di parte di .... che la quantificavano in euro 670.954,80. Con
raccomandata …………, ricevuta il ………., la ……..denunciava la mancata
eliminazione dei vizi e dei problemi tecnici non risolti, individuando tutte
le voci di danno connesse, con riferimento alle CTU, rese in sede di
accertamento tecnico preventivo e di parte, insisteva per il risarcimento
delle somme dovute, quantificate dai propri tecnici di parte in Euro
670.954,80 o, in via subordinata, determinate dal Consulente Tecnico
D’Ufficio. Nel prosieguo delle attività manutentive, per le anomalie
riguardanti il gruppo di trazione elettrica, è risultato sempre più difficile
l’approvvigionamento di taluni ricambi (INVERTER – MOTORE ELETTRICO –
GENERATORE DI CORRENTE), pertanto è venuto meno l’impegno di …, sottoscritto
in contratto, in merito al facile reperimento dei ricambi per 15 anni ed alla
rete commerciale più conveniente. Tali ricambi, non più disponibili a nuovo
bensì rigenerati, non sono sempre risultati affidabili. Le lunghe attese per
le consegne dei predetti ricambi hanno provocato prolungati fermi tecnici
degli autoveicoli, oltre ai costi degli interventi necessari, per come sarà
dimostrato. Con successiva raccomandata ……….., ricevuta da …….. il ……….., La ………..avanzava
la richiesta di consegna dei disegni costruttivi, come da previsione
contrattuale, stabilita in virtù dell’art. 7 del capitolato, per l’ipotesi in
cui la Ditta fornitrice non fosse stata in grado di provvedere alla
disponibilità dei ricambi. Con la stessa lettera riservava azione
risarcitoria per i fatti esposti. Con ulteriore raccomandata ………., ricevuta
il ………, reiterava la pretesa di consegna dei disegni costruttivi in favore
della ............, e rinnovava, altresì, l’inevasa richiesta di pagamento, contenuta
nella precedente corrispondenza, dell’importo risarcitorio già dovuto,
quantificato dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno di
quello già determinato dal Consulente Tecnico D’Ufficio, pari ad Euro
187.000,00. Ad oggi la ……….. è ancora inadempiente. In sostanza dai fatti sopra enucleati emerge il
mancato risarcimento dei danni procurati, già oggetto dell’Accertamento
tecnico preventivo, l’ulteriore maturare di danni per il fermo tecnico degli
autoveicoli ed i disagi procurati, nonché l’inadempimento contrattuale da
parte di ……….., in violazione dell’art.9 del contratto (disponibilità delle
parti di ricambio per 15 anni – fornitura entro 5 giorni – impegno ad
impiegare materiali e componenti di facile reperibilità), degli artt. 10.2 e
10.3 del capitolato speciale (ritardi, danni e penali) e dell'art. 7.1 del
capitolato tecnico (termini – danni – penali- consegna disegni). Sarà
ampiamente dimostrata, non solo la scarsa valenza del progetto costruttivo
degli autobus, ma anche l’evidente scarsa affidabilità dei ricambi rigenerati
forniti e la mancata consegna dei disegni tecnici. Si chiede, pertanto, -
accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale di …………….., in relazione
al contratto sottoscritto, per l’effetto condannare la società al
risarcimento del danno subito, sia come danno emergente che come lucro
cessante, per come sarà quantificato nel corso del procedimento che sarà
avviato; - accertare e dichiarare che la fondatezza della richiesta di
pagamento dell’importo risarcitorio già dovuto, quantificato dai propri
tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno di quello già determinato
dal Consulente Tecnico D’Ufficio, pari ad Euro 187.000,00, ad oggi rimasta
inevasa; - accertare e dichiarare i danni procurati per il periodo successivo
all’anno 2009, a causa dei ritardati adempimenti contrattuali e per il
relativo fermo dei veicoli, oltre i termini previsti, quantificati nella
misura di euro 324.500,00, (giorni 1298 di fermo tecnico X 250 euro- tale
somma risulta determinata in ragione della mancata percorrenza giornaliera,
del mancato ricavo che il servizio avrebbe comportato e del danno del
disservizio) od in quella maggiore o minore somma che sarà determinata nel
corso del procedimento. - accertare e dichiarare in ossequio a quanto
stabilito in contratto, che la ………..deve consegnare i disegni tecnici
originali alla ………; - per l’effetto condannare ………….. al pagamento
dell’importo risarcitorio già maturato, quantificato dai propri tecnici di
parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno in euro 187.000,00, somma già
determinata dal Consulente Tecnico D’Ufficio in sede di ATP; - condannare la
stessa ………. al risarcimento dei danni maturati per il periodo successivo
all’anno 2009, a causa dei ritardati adempimenti contrattuali e per il
relativo fermo dei veicoli oltre i termini previsti, quantificati nella
misura di euro 324.500,00, (giorni 1298 di fermo tecnico X 250 euro), od in
quella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso del
procedimento. - condannare la ............ alla consegna, in favore della ............., dei
disegni tecnici costruttivi originali degli inverter, oggetto di
contestazione. - che, nell'incontro informativo del 17.1.17, le su
costituite parti, pur ribadendo le rispettive posizioni, hanno deciso di
intraprendere il percorso di mediazione per addivenire ad una soluzione
transattiva, al fine di evitare lunghe e onerose liti giudiziarie; - che, durante i numerosi incontri all'uopo tenuti
avanti l'Organismo di Mediazione, le parti hanno affrontate e discusse tutte
le tematiche controverse e formulate proposte e controproposte transattive,
addivenendo infine all'accordo che, dopo attento esame ed approvazione da
parte dei rispettivi Organi Deliberanti, viene di qui seguito sottoscritto; CONVENGONO E STIPULANO di rinunziare, come con la sottoscrizione del
presente atto rinunziano, a definitiva transazione di ogni questione
afferente i fatti e i contratti richiamati nell'istanza di mediazione di cui
in premessa, aventi ad oggetto la fornitura di n.17 Autobus e connessa
concessione in comodato di n.2 autobus marca ……………….., a qualsivoglia
reciproca pretesa, ai seguenti patti e condizioni: a) pagamento, nel termine essenziale e perentorio
del ……………….., da parte della …………. e in favore della ………..., della somma di
euro 187.000,00 (centottanta settemila /00), accertata quale risarcimento del
danno nell'A.T.P. n….. R.G. Trib. Lecce, senza aggiunta però dei relativi
interessi legali, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: …………… b) fornitura gratuita da parte della …………alla ……………
di n. 3 gruppi di trazione elettrica (composti da motore elettrico,
generatore di corrente e inverter) completi al 100%, oltre che di un gruppo
al 50% del suo valore (valore approssimativo di ogni gruppo a listino 11/2016
€ 39.600,00), a compensazione della pretesa di danni per fermo tecnico
avanzata da essa ………………. Fornitura da ultimarsi nel termine massimo di 18
mesi da oggi: termine da intendersi quale ″termine finale″ dell’ultima
consegna, stante il diritto della ……………..., qui espressamente convenuto, di
chiedere e conseguire, nell'arco di tale periodo e in base alle sue
insindacabili esigenze, singoli gruppi di trazione od anche singoli
componenti degli stessi (concordemente considerati interscambiabili, con
conseguente facoltà di scegliere, a parità di valore, anche più componenti
uguali tra loro), previa sempre, s'intende, restituzione, all'atto della
fornitura, dei corrispondenti componenti non funzionanti; c) garanzia di un anno sui componenti forniti, con
decorrenza dalla relativa fatturazione; d) azzeramento di tutte le partite contabili di dare
e avere derivanti dai rapporti commerciali sin qui intercorsi tra le parti e
rinunzia da parte della …………….. ad ogni pretesa afferente i su citati due
autobus concessi in comodato d'uso alla ……………, andati distrutti e da
rottamare; e) La …………… comunicherà alla …………..., entro e non
oltre gg 30 da oggi, nomi e generalità dei costruttori dei componenti dei
gruppi sopra indicati. Tutto quanto sopra, a saldo e stralcio di ogni
reciproca pretesa derivante, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, dal
rapporto contrattuale ……………. relativo alla fornitura dei suddetti 17 autobus ………………
e dalla connessa concessione in comodato d’uso dei 2 autobus ………………… L'omesso tempestivo adempimento anche di uno solo
degli obblighi qui assunti comporterà il diritto all'esecuzione dello stesso
(titolo esecutivo ex art.12 D.lgs. n.28/2010), con diritto, in ogni caso alla
concordata penale di € 50.000 (cinquanta mila / 00), salvo il comprovato
maggior danno. Con la regolare esecuzione del presente accordo, le
parti si riterranno integralmente soddisfatte delle reciproche ragioni,
dichiarando sin d’ora che non avranno null’altro reciprocamente a che
pretendere per qualsiasi causa ragione o titolo con riferimento al rapporto
contrattuale sopra indicato, alla suddetta concessione in comodato e a tutti
i fatti esposti e trattati nel procedimento di mediazione. Le spese del presente atto, ove non già anticipate
dalle parti, saranno ripartite al 50% tra di esse. Spese e compensi degli Avvocati e dei professionisti
intervenuti, integralmente compensate tra le parti, con rinunzia al vincolo
di solidarietà ex L. Prof. da parte dei primi, i quali sottoscrivono il
presente a tale fine e per certificarne la conformità alle norme imperative e
all'ordine pubblico, L.C.S. |
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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