Avvocato Luigi Bolognini a Lecce

Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario

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Definizione stragiudiziale in sede di mediazione tra un gestore di trasporti ed una importante societa’ produttrice

Scritto da: Luigi Bolognini - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:


 

In data ………, la società … spa si aggiudicava, con regolare bando, pubblicato in G.U., la gara indetta da ….. per l’acquisto di n.17 autobus da adibire al trasporto pubblico urbano della città di ….., con successiva, stipulazione del contratto. In data …, veniva stipulato il contratto di fornitura, con cui venivano precisati gli obblighi delle parti ed i termini di garanzia, fissati in 15 anni per tutte le parti di ricambio e i complessivi sistemi installati sugli autobus. Veniva assunto l’impegno di mantenere i ricambi il più possibile reperibili sul mercato, in modo che la …. potesse individuare la linea di approvvigionamento più conveniente. Sempre nel medesimo contratto, veniva stabilito che qualora la Ditta fornitrice non fosse stata in grado di provvedere alla disponibilità dei ricambi, si sarebbe obbligata alla consegna dei disegni costruttivi in favore della …., senza che potessero essere addotte in proposito scusanti connesse a brevetti o privative industriali. Nell’anno …. , gli automezzi uscirono repentinamente fuori dalla produzione. Gli stessi, comunque, non superarono il collaudo, tentato in data ….. Il ….., la …. si vedeva costretta ad intraprendere, a causa dell’inadempimento della …., un procedimento arbitrale, in quanto i mezzi di trasporto presentavano una serie di difetti e di anomalie di carattere continuativo e sistematico, addirittura con fermi prolungati ed interruzioni del servizio pubblico. Tale procedura si concludeva con un accordo del …., con cui …. si obbligava all’eliminazione dei difetti riscontrati e, ferma restando la garanzia sui veicoli, si obbligava anche ad effettuare i necessari interventi sino all’esito positivo del collaudo, nonché relativamente ai gruppi di componenti, oggetto di modifica, riparazione o sostituzione fino a 24 mesi (o alternativamente fino a 100.000 KM) dalla data dell’esito positivo del collaudo, ad oggi mai avvenuto. Nell’accordo veniva riconosciuto alla …. a titolo di penale e danni maturati l’importo di euro 701.420,40 (in parte pagato a mezzo della fornitura di ricambi rivelatisi non nuovi ma rigenerati). Gli interventi però effettuati da ……, in virtù dell’accordo si rilevavano in parte infruttuosi. Pertanto, la ……, in data ……. avviava presso il Tribunale di Lecce, la procedura di Accertamento Tecnico Preventivo, in merito alle rotture ed ai malfunzionamenti ulteriormente manifestatisi, per una possibile e definitiva risoluzione contrattuale e per la quantificazione dei danni. Il procedimento si concludeva con il deposito della perizia da parte del CTU, Ing. ……. Con la suddetta perizia d’ufficio, veniva, dunque, stabilito che la ..............  avrebbe dovuto porre in essere le attività relative alla eliminazione dei malfunzionamenti degli autobus (con un costo quantificato in euro 80.485,69) ed avrebbe dovuto corrispondere un risarcimento di euro 187.000,00, in favore di ….. per danni emergenti relativi al periodo compreso tra il 01/01/2007 ed il termine di tutte le attività descritte in perizia, qualora le stesse fossero state eseguite entro il giugno 2009! Con l’impegno assunto …….. diede corso alle numerose riparazioni, ma non ottemperò mai al pagamento della somma di euro ………. Per altro detta somma veniva ritenuta incongrua dai Tecnici di parte di .... che la quantificavano in euro 670.954,80. Con raccomandata …………, ricevuta il ………., la ……..denunciava la mancata eliminazione dei vizi e dei problemi tecnici non risolti, individuando tutte le voci di danno connesse, con riferimento alle CTU, rese in sede di accertamento tecnico preventivo e di parte, insisteva per il risarcimento delle somme dovute, quantificate dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, in via subordinata, determinate dal Consulente Tecnico D’Ufficio. Nel prosieguo delle attività manutentive, per le anomalie riguardanti il gruppo di trazione elettrica, è risultato sempre più difficile l’approvvigionamento di taluni ricambi (INVERTER – MOTORE ELETTRICO – GENERATORE DI CORRENTE), pertanto è venuto meno l’impegno di …, sottoscritto in contratto, in merito al facile reperimento dei ricambi per 15 anni ed alla rete commerciale più conveniente. Tali ricambi, non più disponibili a nuovo bensì rigenerati, non sono sempre risultati affidabili. Le lunghe attese per le consegne dei predetti ricambi hanno provocato prolungati fermi tecnici degli autoveicoli, oltre ai costi degli interventi necessari, per come sarà dimostrato. Con successiva raccomandata ……….., ricevuta da …….. il ……….., La ………..avanzava la richiesta di consegna dei disegni costruttivi, come da previsione contrattuale, stabilita in virtù dell’art. 7 del capitolato, per l’ipotesi in cui la Ditta fornitrice non fosse stata in grado di provvedere alla disponibilità dei ricambi. Con la stessa lettera riservava azione risarcitoria per i fatti esposti. Con ulteriore raccomandata ………., ricevuta il ………, reiterava la pretesa di consegna dei disegni costruttivi in favore della ............, e rinnovava, altresì, l’inevasa richiesta di pagamento, contenuta nella precedente corrispondenza, dell’importo risarcitorio già dovuto, quantificato dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno di quello già determinato dal Consulente Tecnico D’Ufficio, pari ad Euro 187.000,00. Ad oggi la ……….. è ancora inadempiente.

In sostanza dai fatti sopra enucleati emerge il mancato risarcimento dei danni procurati, già oggetto dell’Accertamento tecnico preventivo, l’ulteriore maturare di danni per il fermo tecnico degli autoveicoli ed i disagi procurati, nonché l’inadempimento contrattuale da parte di ……….., in violazione dell’art.9 del contratto (disponibilità delle parti di ricambio per 15 anni – fornitura entro 5 giorni – impegno ad impiegare materiali e componenti di facile reperibilità), degli artt. 10.2 e 10.3 del capitolato speciale (ritardi, danni e penali) e dell'art. 7.1 del capitolato tecnico (termini – danni – penali- consegna disegni). Sarà ampiamente dimostrata, non solo la scarsa valenza del progetto costruttivo degli autobus, ma anche l’evidente scarsa affidabilità dei ricambi rigenerati forniti e la mancata consegna dei disegni tecnici. Si chiede, pertanto, - accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale di …………….., in relazione al contratto sottoscritto, per l’effetto condannare la società al risarcimento del danno subito, sia come danno emergente che come lucro cessante, per come sarà quantificato nel corso del procedimento che sarà avviato; - accertare e dichiarare che la fondatezza della richiesta di pagamento dell’importo risarcitorio già dovuto, quantificato dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno di quello già determinato dal Consulente Tecnico D’Ufficio, pari ad Euro 187.000,00, ad oggi rimasta inevasa; - accertare e dichiarare i danni procurati per il periodo successivo all’anno 2009, a causa dei ritardati adempimenti contrattuali e per il relativo fermo dei veicoli, oltre i termini previsti, quantificati nella misura di euro 324.500,00, (giorni 1298 di fermo tecnico X 250 euro- tale somma risulta determinata in ragione della mancata percorrenza giornaliera, del mancato ricavo che il servizio avrebbe comportato e del danno del disservizio) od in quella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso del procedimento. - accertare e dichiarare in ossequio a quanto stabilito in contratto, che la ………..deve consegnare i disegni tecnici originali alla ………; - per l’effetto condannare ………….. al pagamento dell’importo risarcitorio già maturato, quantificato dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno in euro 187.000,00, somma già determinata dal Consulente Tecnico D’Ufficio in sede di ATP; - condannare la stessa ………. al risarcimento dei danni maturati per il periodo successivo all’anno 2009, a causa dei ritardati adempimenti contrattuali e per il relativo fermo dei veicoli oltre i termini previsti, quantificati nella misura di euro 324.500,00, (giorni 1298 di fermo tecnico X 250 euro), od in quella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso del procedimento. - condannare la ............ alla consegna, in favore della ............., dei disegni tecnici costruttivi originali degli inverter, oggetto di contestazione.

- che, nell'incontro informativo del 17.1.17, le su costituite parti, pur ribadendo le rispettive posizioni, hanno deciso di intraprendere il percorso di mediazione per addivenire ad una soluzione transattiva, al fine di evitare lunghe e onerose liti giudiziarie;

- che, durante i numerosi incontri all'uopo tenuti avanti l'Organismo di Mediazione, le parti hanno affrontate e discusse tutte le tematiche controverse e formulate proposte e controproposte transattive, addivenendo infine all'accordo che, dopo attento esame ed approvazione da parte dei rispettivi Organi Deliberanti, viene di qui seguito sottoscritto;

CONVENGONO E STIPULANO

di rinunziare, come con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, a definitiva transazione di ogni questione afferente i fatti e i contratti richiamati nell'istanza di mediazione di cui in premessa, aventi ad oggetto la fornitura di n.17 Autobus e connessa concessione in comodato di n.2 autobus marca ……………….., a qualsivoglia reciproca pretesa, ai seguenti patti e condizioni:

a) pagamento, nel termine essenziale e perentorio del ……………….., da parte della …………. e in favore della ………..., della somma di euro 187.000,00 (centottanta settemila /00), accertata quale risarcimento del danno nell'A.T.P. n….. R.G. Trib. Lecce, senza aggiunta però dei relativi interessi legali, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: ……………

b) fornitura gratuita da parte della …………alla …………… di n. 3 gruppi di trazione elettrica (composti da motore elettrico, generatore di corrente e inverter) completi al 100%, oltre che di un gruppo al 50% del suo valore (valore approssimativo di ogni gruppo a listino 11/2016 € 39.600,00), a compensazione della pretesa di danni per fermo tecnico avanzata da essa ………………. Fornitura da ultimarsi nel termine massimo di 18 mesi da oggi: termine da intendersi quale ″termine finale″ dell’ultima consegna, stante il diritto della ……………..., qui espressamente convenuto, di chiedere e conseguire, nell'arco di tale periodo e in base alle sue insindacabili esigenze, singoli gruppi di trazione od anche singoli componenti degli stessi (concordemente considerati interscambiabili, con conseguente facoltà di scegliere, a parità di valore, anche più componenti uguali tra loro), previa sempre, s'intende, restituzione, all'atto della fornitura, dei corrispondenti componenti non funzionanti;

c) garanzia di un anno sui componenti forniti, con decorrenza dalla relativa fatturazione;

d) azzeramento di tutte le partite contabili di dare e avere derivanti dai rapporti commerciali sin qui intercorsi tra le parti e rinunzia da parte della …………….. ad ogni pretesa afferente i su citati due autobus concessi in comodato d'uso alla ……………, andati distrutti e da rottamare;

e) La …………… comunicherà alla …………..., entro e non oltre gg 30 da oggi, nomi e generalità dei costruttori dei componenti dei gruppi sopra indicati.

Tutto quanto sopra, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa derivante, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, dal rapporto contrattuale ……………. relativo alla fornitura dei suddetti 17 autobus ……………… e dalla connessa concessione in comodato d’uso dei 2 autobus …………………

L'omesso tempestivo adempimento anche di uno solo degli obblighi qui assunti comporterà il diritto all'esecuzione dello stesso (titolo esecutivo ex art.12 D.lgs. n.28/2010), con diritto, in ogni caso alla concordata penale di € 50.000 (cinquanta mila / 00), salvo il comprovato maggior danno.

Con la regolare esecuzione del presente accordo, le parti si riterranno integralmente soddisfatte delle reciproche ragioni, dichiarando sin d’ora che non avranno null’altro reciprocamente a che pretendere per qualsiasi causa ragione o titolo con riferimento al rapporto contrattuale sopra indicato, alla suddetta concessione in comodato e a tutti i fatti esposti e trattati nel procedimento di mediazione.

Le spese del presente atto, ove non già anticipate dalle parti, saranno ripartite al 50% tra di esse.

Spese e compensi degli Avvocati e dei professionisti intervenuti, integralmente compensate tra le parti, con rinunzia al vincolo di solidarietà ex L. Prof. da parte dei primi, i quali sottoscrivono il presente a tale fine e per certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico,

L.C.S.

 

 

 


Avv. Luigi Bolognini - Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario

Lo Studio Legale Bolognini, è stato fondato nel 1954 dall’Avv. Carlo Bolognini, noto professionista, a cui nel 1982 si è unito il figlio, Avv. Luigi Bolognini, ormai di quarantennale esperienza nel diritto civile, specializzato nell’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nel diritto bancario e degli immobili. Recentemente, ma già dal 2010, si è affiancato nella gestione dello studio l’Avv. Giovanna Lucrezia Leggieri, specializzata in diritto di famiglia, conferendo ulteriore pregio e lustro alle prestazioni professionali. Lo studio vanta poi un team di altri avvocati e professionisti specializzati nei diversi settori.




Luigi Bolognini

Esperienza


Diritto immobiliare

Da sempre il mio studio offre consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto immobiliare, con una consolidata esperienza, tanto da poter essere qualificato come avvocato immobiliarista. Lo Studio offre, in particolare, consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a tutela della proprietà e del possesso, in materia immobiliare. Assistenza e consulenza in occasione di contrattazioni immobiliari (vendita e acquisto) con la negoziazione e stesura dei relativi contratti di compravendita, contratti preliminari, atti di permuta, sia in ambito commerciale che residenziale.


Diritto bancario e finanziario

Quale procuratore di importanti Istituti credito, sin dal 1990 ho maturato una notevole esperienza nelle definizioni stragiudiziali transattive e nei contenziosi giudiziari tra banche e privati, affrontando centinaia di questioni attinenti i rapporti bancari, con particolare riferimento ai rapporti di mutuo e di conto corrente. Considerevole l'esperienza in ambito di recupero dei crediti fondiari e del contenzioso connesso.


Eredità e successioni

Le questioni ereditarie e le successioni sono oggetto della mia attività professionale sin dall'inizio della mia ormai lunga attività. Le questioni affrontate riguardano spesso l'impugnazione di testamenti olografi per l'esistenza di firma apocrifa, le violazioni delle quote di legittima e la divisioni ereditarie.


Altre categorie:

Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Domiciliazioni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c. per cancellazione crif e commento

TRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA 26.05.2023

Nel procedimento di cui all’ordinanza in commento non appariva chiaro se il ricorrente, modificando la domanda, avesse rinunciato alla originaria pretesa di cancellazione dal CRIF della notizia-pubblicità dell’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione (indicato in atti), erroneamente attribuita a responsabilità della cliente, per richiedere, invece, la cancellazione della trascrizione dello stesso atto di citazione, sul presupposto della mancanza di un diritto reale tutelabile in capo a Leviticus. In ogni caso, in considerazione di questa nuova impostazione, si doveva eccepire l’inammissibilità di tale modifica della domanda, ed era necessario evidenziare che nel ricorso introduttivo mancavano gli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare (anche perché modificata) e, conseguentemente, l’indicazione di una domanda di merito ammissibile. Il sostenere che, pur in presenza di una segnalazione automatica al CRIF da parte degli Uffici preposti, sostanzialmente non dipendente da una segnalazione del resistente, sussista, comunque, una responsabilità della resistente, per la erronea trascrizione della domanda, appariva veramente temerario, sia per l’infondatezza dell’eccezione, sia per l’inammissibilità della stessa. D’altronde il ricorso non veniva supportato dai presupposti di legge, mancando il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Pertanto, si è richiesto ed ottenuto il rigetto.

Sentenza giudiziaria

Azione di reintegra nel possesso immobiliare

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA N. 3997/2016 (POI CONFERMATA IN APPELLO)

L'istruttoria del processo evidenziava la fondatezza della domanda, non essendovi dubbi sull’esistenza dei presupposti dell’azione, né sull’esito delle risultanze delle perizie tecniche in atti, con cui è stata confermata l’esistenza di sconfinamenti da parte del Sig. xxx xxx e l’esistenza di un passaggio carrabile, già disponibile e, di fatto, eliso ad opera del resistente. È, dunque, fondata la domanda di reintegra in caso di spoglio violento di striscia di terreno in occasione di lavori di recinzione eseguiti da confinante, il quale costruendo un muretto ha provocato l’interclusione della porzione di terreno in questione, isolandola dalla rimanente parte di terreno appartenente allo stesso proprietario. D’altronde, dal processo è emersa inequivocabilmente l’illiceità dei comportamenti del xxx xxx, con onere dello stesso di restituire le parti di fondo in cui ha sconfinato e ripristinare il passaggio intercluso. Nello specifico l’azione di reintegrazione nel possesso (1168 c.c.), la quale richiede che vi sia stato spoglio e che le modalità del medesimo siano realizzate in modo violento e clandestino, per accedere alla tutela possessoria è sufficiente la prova dell’esercizio del transito (Cassazione, SS.UU., sentenza 18 febbraio 1989, n. 958), nel caso di specie fornita con testimoni che hanno riferito positivamente circa gli episodi di transito, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Sentenza giudiziaria

Opposizione all'esecuzione di terzo - inopponibilita' del preliminare non trascritto

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA 15/01/2021

L’opposizione del terzo era inammissibile e palesemente infondata, in quanto costruita su un preliminare registrato e non trascritto, senza l’esistenza della trascrizione di alcuna citazione tesa all’adempimento o al riconoscimento delle firme. E’ infatti pacifico che colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c.. Di seguito, ottenuta la pronuncia favorevole, dovrà trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c. (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14486 del 7 novembre 2000). Infatti solo la trascrizione del contratto preliminare presso la Conservatoria dei Registri immobiliari avrebbe garantito il promittente acquirente grazie all’opponibilità ai terzi e al c.d. “effetto prenotativo”.

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