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Avvocato Luigi Bolognini a Lecce

Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario

Informazioni generali

Lo Studio Legale Bolognini, è stato fondato nel 1954 dall’Avv. Carlo Bolognini, noto professionista, a cui nel 1982 si è unito il figlio, Avv. Luigi Bolognini, ormai di quarantennale esperienza nel diritto civile, specializzato nell’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nel diritto bancario e degli immobili. Recentemente, ma già dal 2010, si è affiancato nella gestione dello studio l’Avv. Giovanna Lucrezia Leggieri, specializzata in diritto di famiglia, conferendo ulteriore pregio e lustro alle prestazioni professionali. Lo studio vanta poi un team di altri avvocati e professionisti specializzati nei diversi settori.

Esperienza


Diritto immobiliare

Da sempre il mio studio offre consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto immobiliare, con una consolidata esperienza, tanto da poter essere qualificato come avvocato immobiliarista. Lo Studio offre, in particolare, consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a tutela della proprietà e del possesso, in materia immobiliare. Assistenza e consulenza in occasione di contrattazioni immobiliari (vendita e acquisto) con la negoziazione e stesura dei relativi contratti di compravendita, contratti preliminari, atti di permuta, sia in ambito commerciale che residenziale.


Diritto bancario e finanziario

Quale procuratore di importanti Istituti credito, sin dal 1990 ho maturato una notevole esperienza nelle definizioni stragiudiziali transattive e nei contenziosi giudiziari tra banche e privati, affrontando centinaia di questioni attinenti i rapporti bancari, con particolare riferimento ai rapporti di mutuo e di conto corrente. Considerevole l'esperienza in ambito di recupero dei crediti fondiari e del contenzioso connesso.


Eredità e successioni

Le questioni ereditarie e le successioni sono oggetto della mia attività professionale sin dall'inizio della mia ormai lunga attività. Le questioni affrontate riguardano spesso l'impugnazione di testamenti olografi per l'esistenza di firma apocrifa, le violazioni delle quote di legittima e la divisioni ereditarie.


Altre categorie

Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Domiciliazioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c. per cancellazione crif e commento

TRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA 26.05.2023

Nel procedimento di cui all’ordinanza in commento non appariva chiaro se il ricorrente, modificando la domanda, avesse rinunciato alla originaria pretesa di cancellazione dal CRIF della notizia-pubblicità dell’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione (indicato in atti), erroneamente attribuita a responsabilità della cliente, per richiedere, invece, la cancellazione della trascrizione dello stesso atto di citazione, sul presupposto della mancanza di un diritto reale tutelabile in capo a Leviticus. In ogni caso, in considerazione di questa nuova impostazione, si doveva eccepire l’inammissibilità di tale modifica della domanda, ed era necessario evidenziare che nel ricorso introduttivo mancavano gli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare (anche perché modificata) e, conseguentemente, l’indicazione di una domanda di merito ammissibile. Il sostenere che, pur in presenza di una segnalazione automatica al CRIF da parte degli Uffici preposti, sostanzialmente non dipendente da una segnalazione del resistente, sussista, comunque, una responsabilità della resistente, per la erronea trascrizione della domanda, appariva veramente temerario, sia per l’infondatezza dell’eccezione, sia per l’inammissibilità della stessa. D’altronde il ricorso non veniva supportato dai presupposti di legge, mancando il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Pertanto, si è richiesto ed ottenuto il rigetto.

Sentenza giudiziaria

Azione di reintegra nel possesso immobiliare

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA N. 3997/2016 (POI CONFERMATA IN APPELLO)

L'istruttoria del processo evidenziava la fondatezza della domanda, non essendovi dubbi sull’esistenza dei presupposti dell’azione, né sull’esito delle risultanze delle perizie tecniche in atti, con cui è stata confermata l’esistenza di sconfinamenti da parte del Sig. xxx xxx e l’esistenza di un passaggio carrabile, già disponibile e, di fatto, eliso ad opera del resistente. È, dunque, fondata la domanda di reintegra in caso di spoglio violento di striscia di terreno in occasione di lavori di recinzione eseguiti da confinante, il quale costruendo un muretto ha provocato l’interclusione della porzione di terreno in questione, isolandola dalla rimanente parte di terreno appartenente allo stesso proprietario. D’altronde, dal processo è emersa inequivocabilmente l’illiceità dei comportamenti del xxx xxx, con onere dello stesso di restituire le parti di fondo in cui ha sconfinato e ripristinare il passaggio intercluso. Nello specifico l’azione di reintegrazione nel possesso (1168 c.c.), la quale richiede che vi sia stato spoglio e che le modalità del medesimo siano realizzate in modo violento e clandestino, per accedere alla tutela possessoria è sufficiente la prova dell’esercizio del transito (Cassazione, SS.UU., sentenza 18 febbraio 1989, n. 958), nel caso di specie fornita con testimoni che hanno riferito positivamente circa gli episodi di transito, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Sentenza giudiziaria

Opposizione all'esecuzione di terzo - inopponibilita' del preliminare non trascritto

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA 15/01/2021

L’opposizione del terzo era inammissibile e palesemente infondata, in quanto costruita su un preliminare registrato e non trascritto, senza l’esistenza della trascrizione di alcuna citazione tesa all’adempimento o al riconoscimento delle firme. E’ infatti pacifico che colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c.. Di seguito, ottenuta la pronuncia favorevole, dovrà trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c. (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14486 del 7 novembre 2000). Infatti solo la trascrizione del contratto preliminare presso la Conservatoria dei Registri immobiliari avrebbe garantito il promittente acquirente grazie all’opponibilità ai terzi e al c.d. “effetto prenotativo”.

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Lo studio

Studio Legale Bolognini Leggieri
Piazza Mazzini 4
Lecce (LE)