Pubblicazione legale:
Mi
è stato chiesto di esaminare la possibilità di avvio di una espropriazione
immobiliare, per il recupero di un credito ipotecario, contro una società
estinta e cancellata dal registro delle imprese.
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Considerazioni
giuridiche generali.
Con
novellato art. 2495, 2° co., c.c., secondo cui l’estinzione delle società cancellate
dal registro delle imprese non è esclusa dalla residua sussistenza di rapporti
giuridici, il legislatore del 2003 ha imposto un preciso indirizzo in materia,
dal quale occorre muovere anche nella ricomposizione del quadro normativo
riguardante gli effetti processuali che si producono in occasione della vicenda
estintiva.
Secondo
un orientamento oramai consolidato la cancellazione della società comporta l’inammissibilità
di qualunque iniziativa giudiziale posta in essere in nome di quest’ultima successivamente
alla cancellazione, ovvero delle azioni proposte contro la società estinta.
Al
contrario, la cancellazione delle società non comporta la cessazione della
materia del contendere nei processi pendenti, che possono proseguire nei
confronti degli ex-soci, come stabilito dalle Sezioni Unite, con tre pronunce
coeve, con riferimento all’applicabilità dell’art. 110 c.p.c.. Cosicché la
cancellazione della società determina un effetto successorio nel processo nei
confronti degli ex soci.
A
tal proposito, si è osservato come il limite di responsabilità di questi ultimi
– stabilito dall’art. 2495, 2° co., c.c. in relazione a quanto “riscosso” sulla
base del bilancio finale di liquidazione – non escluda l’effetto successorio a
titolo universale, alla stregua di
quanto è previsto per l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Pertanto,
il titolo esecutivo originariamente formato a favore o contro la società cancellata
sarà efficace verso gli ex-soci, in quanto successori della società estinta.
Tale
rilievo trova conferma nelle disposizioni di cui agli artt. 475 e 477 c.p.c., per
cui, in definitiva, si ha la modificazione di un titolo esistente, e non una
esecuzione senza titolo».
Per
altro verso, la considerazione secondo cui tra società estinta ed ex-soci,
anche limitatamente responsabili, si verifichi una successione a titolo
universale consente a fortiori di aderire, senza alcuna possibilità di
distinguo, alla tesi favorevole all’estensione dell’efficacia del titolo
esecutivo “sociale” nei confronti dei medesimi ex-soci.
In
altre parole, non s’impone il compimento di alcuna attività volta a “integrare”
il titolo esecutivo esistente prima della successione, giacché l’espansione
dell’efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori – dal lato
passivo, come dal lato attivo – si verifica ex lege.
La
legittimazione richiesta per procedere all’esecuzione forzata, del resto, si
estrinseca nella presentazione del titolo esecutivo avanti agli organi
dell’esecuzione e nella richiesta degli atti esecutivi.
Riguardo
alla notifica agli ex-soci delle società cancellate, occorre tenere presente la
specialità della disciplina riguardante il perfezionamento degli atti
processuali preordinati al soddisfacimento dei creditori sociali rispetto a
quanto previsto dall’art. 477 c.p.c. La locuzione “domanda”, menzionata
nell’art. 2495, 2° co., c.c., può ben essere riferita a qualunque atto compiuto
su impulso dei creditori sociali nel processo esecutivo. Pertanto, è possibile
procedere alla notifica presso l’ultima sede della società non solo degli atti
preparatori all’esecuzione, bensì anche degli atti esecutivi, purché,
naturalmente, tali notifiche vengano effettuate entro l’anno dalla
cancellazione.
In
sostanza pur potendosi, in linea teorica, procedere all’avvio dell’esecuzione
nei confronti degli ex soci ed alla notificazione agli stessi, quali successori,
in sede esecutiva immobiliare si pone il problema della continuità delle
trascrizioni.
La
tesi è stata pienamente sposata dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata
delle Imprese, con la nota sentenza del 6 aprile 2017, in aderenza a quella
della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 6070/2013).
"In
caso di cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese e
di sua conseguente estinzione, si verifica un fenomeno di tipo successorio in
forza del quale i soci subentrano nella titolarità delle situazioni soggettive
passive non definite e si realizza la devoluzione in loro favore delle attività
della società non comprese nel bilancio finale di liquidazione.".
La
pronuncia è stata resa a seguito del ricorso presentato da una banca - creditrice
in forza di mutuo fondiario di una S.r.l. cancellata dal registro delle imprese
ex art. 2490 cc e titolare di una garanzia ipotecaria su un bene immobile di
proprietà della stessa S.r.l. cessata – nei confronti dell’unico socio della società
al fine di sentire accertare nei suoi confronti che, estinta d’ufficio la
società in assenza di bilancio finale di liquidazione, l’immobile di proprietà della
S.r.l. è divenuto, in seguito all’estinzione dell’ente, di proprietà del socio.
Nell’atto
introduttivo la banca aveva evidenziato il proprio interesse all’accertamento
in riferimento alla necessità di individuare l’attuale proprietario del
bene, ancora iscritto nei registri immobiliari in capo alla società ormai estinta,
onde procedere alla esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio
credito.
Il
tribunale ha accolto la domanda della banca evidenziando che in caso di
estinzione di società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro
delle Imprese si registra un fenomeno successorio in forza del quale le
obbligazioni, i diritti ed i beni omessi nel bilancio di liquidazione si
trasferiscono ai soci.
Nello
specifico il Tribunale, dopo aver constatato che, nonostante l’estinzione della
società ex art. 2490, ultimo comma, c.c., la stessa risultava ancora intestataria
di un bene immobile gravato da ipoteca, accertava che, in virtù del fenomeno successorio,
tale bene era divenuto di proprietà dell’unica socia a far data dalla cancellazione
della società dal Registro delle Imprese.
In
tal maniera la sentenza risolve il problema della continuità delle
trascrizioni, in quanto l’accertamento dell’evento successorio e la dichiarazione
di subentro nella proprietà immobiliare, opportunamente trascritto assolve alla
necessità.
Infatti,
è un presupposto processuale che deve certamente esistere al momento della vendita
coatta.
la
funzione principale che assolve la trascrizione dell’acquisto mortis causa in
capo all’esecutato nell’espropriazione immobiliare è quella di tutelare
l’acquisto dell’aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto
con gli aventi causa dall’erede apparente o dall’erede vero. Per tale motivo,
in mancanza di trascrizione, la vendita, a processo esecutivo concluso, deve
ritenersi valida ed efficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di
cui all’art. 2921 c.c. e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la
continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2650,
II comma, c.c. senza alcun limite temporale.
Nell’ambito
della procedura esecutiva, quindi, qualora il Giudice dell’esecuzione dovesse
constatare la mancata prova dell’appartenenza del bene al debitore esecutato,
dovrà fissare l’udienza ex art. 485 c.p.c. nell’ambito della quale evidenzia ai
creditori il richiamato difetto di prova. All’esito della stessa, il
G.E. concederà un congruo termine affinché il creditore procedente, in sostituzione
di coloro che sono tenuti per legge, proceda alla trascrizione dell’acquisto mortis
causa ed alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni.
La
successione mortis causa può, infatti, equiparata all’ipotesi di successione
dei soci di società estinta, con la realizzazione dei medesimi necessari incombenti
atti a garantire la trascrizione dell’accertamento e la continuità delle
trascrizioni.
Conclusioni.
L’allegata sentenza n.4088/2017 del Tribunale di Milano fornisce, a mio avviso, le linee guida dell’azione da proporre, indicando punto per punto tutti gli accertamenti da effettuare in ordine alla società estinta ……, alla società proprietaria, anch’essa estinta, ed ai soci tutti della stessa.
All’esito
delle determinazioni in merito alla opportunità dell’azione di accertamento, propedeutica
all’azione esecutiva, sarà da valutare la competenza, che dovrebbe essere
attribuita alla Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese,
istituita presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di
ogni Regione, con eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia (in cui
sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi,
poiché la competenza spetta a Torino).
Dette
Sezioni, infatti, sono competenti, tra l’altro, per i rapporti societari ivi
compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario, per l’azione di accertamento degli
effetti della cessazione di una s.r.l. promossa dal creditore della
società estraneo al rapporto societario (Tribunale di Massa, sez. unica, ordinanza,
08.04.2016).
Il
tutto con individuazione della competenza territoriale e dei costi, secondo la
tabella relativa.
Avv. Luigi
Bolognini
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