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espropriazione immobiliare contro societa’ estinta e cancellata

Scritto da: Luigi Bolognini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:


Mi è stato chiesto di esaminare la possibilità di avvio di una espropriazione immobiliare, per il recupero di un credito ipotecario, contro una società estinta e cancellata dal registro delle imprese.

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Considerazioni giuridiche generali.

Con novellato art. 2495, 2° co., c.c., secondo cui l’estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese non è esclusa dalla residua sussistenza di rapporti giuridici, il legislatore del 2003 ha imposto un preciso indirizzo in materia, dal quale occorre muovere anche nella ricomposizione del quadro normativo riguardante gli effetti processuali che si producono in occasione della vicenda estintiva.

Secondo un orientamento oramai consolidato la cancellazione della società comporta l’inammissibilità di qualunque iniziativa giudiziale posta in essere in nome di quest’ultima successivamente alla cancellazione, ovvero delle azioni proposte contro la società estinta.

Al contrario, la cancellazione delle società non comporta la cessazione della materia del contendere nei processi pendenti, che possono proseguire nei confronti degli ex-soci, come stabilito dalle Sezioni Unite, con tre pronunce coeve, con riferimento all’applicabilità dell’art. 110 c.p.c.. Cosicché la cancellazione della società determina un effetto successorio nel processo nei confronti degli ex soci.

A tal proposito, si è osservato come il limite di responsabilità di questi ultimi – stabilito dall’art. 2495, 2° co., c.c. in relazione a quanto “riscosso” sulla base del bilancio finale di liquidazione – non escluda l’effetto successorio a titolo universale, alla stregua di quanto è previsto per l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

Pertanto, il titolo esecutivo originariamente formato a favore o contro la società cancellata sarà efficace verso gli ex-soci, in quanto successori della società estinta.

Tale rilievo trova conferma nelle disposizioni di cui agli artt. 475 e 477 c.p.c., per cui, in definitiva, si ha la modificazione di un titolo esistente, e non una esecuzione senza titolo».

Per altro verso, la considerazione secondo cui tra società estinta ed ex-soci, anche limitatamente responsabili, si verifichi una successione a titolo universale consente a fortiori di aderire, senza alcuna possibilità di distinguo, alla tesi favorevole all’estensione dell’efficacia del titolo esecutivo “sociale” nei confronti dei medesimi ex-soci.

In altre parole, non s’impone il compimento di alcuna attività volta a “integrare” il titolo esecutivo esistente prima della successione, giacché l’espansione dell’efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori – dal lato passivo, come dal lato attivo – si verifica ex lege.

La legittimazione richiesta per procedere all’esecuzione forzata, del resto, si estrinseca nella presentazione del titolo esecutivo avanti agli organi dell’esecuzione e nella richiesta degli atti esecutivi.

Riguardo alla notifica agli ex-soci delle società cancellate, occorre tenere presente la specialità della disciplina riguardante il perfezionamento degli atti processuali preordinati al soddisfacimento dei creditori sociali rispetto a quanto previsto dall’art. 477 c.p.c. La locuzione “domanda”, menzionata nell’art. 2495, 2° co., c.c., può ben essere riferita a qualunque atto compiuto su impulso dei creditori sociali nel processo esecutivo. Pertanto, è possibile procedere alla notifica presso l’ultima sede della società non solo degli atti preparatori all’esecuzione, bensì anche degli atti esecutivi, purché, naturalmente, tali notifiche vengano effettuate entro l’anno dalla cancellazione.

In sostanza pur potendosi, in linea teorica, procedere all’avvio dell’esecuzione nei confronti degli ex soci ed alla notificazione agli stessi, quali successori, in sede esecutiva immobiliare si pone il problema della continuità delle trascrizioni.

La tesi è stata pienamente sposata dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata delle Imprese, con la nota sentenza del 6 aprile 2017, in aderenza a quella della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 6070/2013).

"In caso di cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese e di sua conseguente estinzione, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i soci subentrano nella titolarità delle situazioni soggettive passive non definite e si realizza la devoluzione in loro favore delle attività della società non comprese nel bilancio finale di liquidazione.".

La pronuncia è stata resa a seguito del ricorso presentato da una banca - creditrice in forza di mutuo fondiario di una S.r.l. cancellata dal registro delle imprese ex art. 2490 cc e titolare di una garanzia ipotecaria su un bene immobile di proprietà della stessa S.r.l. cessata – nei confronti dell’unico socio della società al fine di sentire accertare nei suoi confronti che, estinta d’ufficio la società in assenza di bilancio finale di liquidazione, l’immobile di proprietà della S.r.l. è divenuto, in seguito all’estinzione dell’ente, di proprietà del socio.

Nell’atto introduttivo la banca aveva evidenziato il proprio interesse all’accertamento in riferimento alla necessità di individuare l’attuale proprietario del bene, ancora iscritto nei registri immobiliari in capo alla società ormai estinta, onde procedere alla esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito.

Il tribunale ha accolto la domanda della banca evidenziando che in caso di estinzione di società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese si registra un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni, i diritti ed i beni omessi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci.

Nello specifico il Tribunale, dopo aver constatato che, nonostante l’estinzione della società ex art. 2490, ultimo comma, c.c., la stessa risultava ancora intestataria di un bene immobile gravato da ipoteca, accertava che, in virtù del fenomeno successorio, tale bene era divenuto di proprietà dell’unica socia a far data dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

In tal maniera la sentenza risolve il problema della continuità delle trascrizioni, in quanto l’accertamento dell’evento successorio e la dichiarazione di subentro nella proprietà immobiliare, opportunamente trascritto assolve alla necessità.

Infatti, è un presupposto processuale che deve certamente esistere al momento della vendita coatta.

la funzione principale che assolve la trascrizione dell’acquisto mortis causa in capo all’esecutato nell’espropriazione immobiliare è quella di tutelare l’acquisto dell’aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente o dall’erede vero. Per tale motivo, in mancanza di trascrizione, la vendita, a processo esecutivo concluso, deve ritenersi valida ed efficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all’art. 2921 c.c. e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2650, II comma, c.c. senza alcun limite temporale.

Nell’ambito della procedura esecutiva, quindi, qualora il Giudice dell’esecuzione dovesse constatare la mancata prova dell’appartenenza del bene al debitore esecutato, dovrà fissare l’udienza ex art. 485 c.p.c. nell’ambito della quale evidenzia ai creditori il richiamato difetto di prova. All’esito della stessa, il G.E. concederà un congruo termine affinché il creditore procedente, in sostituzione di coloro che sono tenuti per legge, proceda alla trascrizione dell’acquisto mortis causa ed alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni.

La successione mortis causa può, infatti, equiparata all’ipotesi di successione dei soci di società estinta, con la realizzazione dei medesimi necessari incombenti atti a garantire la trascrizione dell’accertamento e la continuità delle trascrizioni.

 Conclusioni.

 L’allegata sentenza n.4088/2017 del Tribunale di Milano fornisce, a mio avviso, le linee guida dell’azione da proporre, indicando punto per punto tutti gli accertamenti da effettuare in ordine alla società estinta ……, alla società proprietaria, anch’essa estinta, ed ai soci tutti della stessa.

All’esito delle determinazioni in merito alla opportunità dell’azione di accertamento, propedeutica all’azione esecutiva, sarà da valutare la competenza, che dovrebbe essere attribuita alla Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese, istituita presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, con eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).

Dette Sezioni, infatti, sono competenti, tra l’altro, per i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, per l’azione di accertamento degli effetti della cessazione di una s.r.l. promossa dal creditore della società estraneo al rapporto societario (Tribunale di Massa, sez. unica, ordinanza, 08.04.2016).

Il tutto con individuazione della competenza territoriale e dei costi, secondo la tabella relativa.

                                                                                                      Avv. Luigi Bolognini



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Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario