Sentenza giudiziaria:
La società opponente ha eccepito la illegittimità e nullità del D.I. opposto per la violazione dell’art. 50 TU e la inesigibilità del presunto credito. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era, però, stato richiesto con la produzione documentale, certificata ai sensi dell’art. 50 TU, dell’intero rapporto di conto corrente (ovvero di tutti gli estratti conto inviati e non contestati) e di tutti i documenti contrattuali.
Aveva poi. tra l'altro, eccepito nullità ed illegittimità del D.I. opposto per l’insussistenza del credito ingiunto, l’applicazione di interessi usurari, la nullità e non liceità del contratto di conto corrente, con violazione degli art. 1815 c.c. e 644 c.p., La genericità delle contestazioni mosse non poteva, dunque, non far ritenere complessivamente strumentale l'opposizione proposta da controparte. Anche in merito alla verifica del tasso soglia e all'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia per la verifica del TEG, ogni eccezione della opponente risultava infondata all'esito della verifiche del C.T.U.. La perizia d’Ufficio, infatti concludeva per l’esistenza di una minima differenza fra quanto rilevato, calcolato e rettificato, confortando come corretto un credito vantato dal Banco.