Sentenza giudiziaria:
Nel caso in esame, era in contestazione la genuinità sia del testo sia della sottoscrizione del testamento olografo a firma di..... (deceduto il 1°/11/2014 a Corigliano d’Otranto), pubblicato il 19/11/2014, con atto per notar .......... di Alessano (rep. 99.250 e racc. 45.129) e, assolto dall’attore l’onere della prova tramite allegazione delle scritture di comparazione di certa provenienza di cui in premessa (sub n. 4 nella seconda memoria istruttoria), si procedeva, accogliendo l’istanza dal medesimo, all’espletamento di c.t.u. grafologica.
Il confronto esterno, poi, tra testamento in verifica e scritture di comparazione, in seguito a convincente e motivato studio analitico, induceva il consulente a sostenere di trovarsi innanzi a un “falso per imitazione veloce”, in quanto ad una “somiglianza nelle forme e nelle caratteristiche più appariscenti e di facile percezione” si contrappone “la discordanza facente capo agli elementi di dettaglio e alle dinamiche esecutive (l’imitatore, infatti, si preoccupa di riprodurre il modello determinando delle analogie formali, ma non si accorge di intercalare delle differenze di dettaglio, causate sia dall’inserimento di proprie peculiarità sia dalla mancata riproduzione di quelle che caratterizzano la scrittura che si cerca di imitare)”. Pertanto il Tribunale ha accolto la domanda e, per l’effetto, dichiarato nullo il testamento olografo a firma di......, pubblicato il 19/11/2014, con atto per notar ................... (rep. 99.250 e racc. 45.129); Ha condannato i convenuti in solido alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali che liquida in € ..................per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, spese documentate, i.v.a. e c.p.a. come per legge; Ha posto definitivamente a carico dei convenuti in solido anche gli oneri connessi all’espletamento della c.t.u. grafologica come liquidati in separato decreto.