Sentenza giudiziaria:
In materia di locazione di immobili ad uso diverso, la successiva registrazione del contratto verbale sana ex tunc ogni vizio di presunta nullità.
L'assenza dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) non determina la nullità del contratto di locazione.
Nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, grava sul creditore l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Le spese sostenute dalla parte vittoriosa per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sono recuperabili dalla stessa, in applicazione del principio di causalità.