Sentenza giudiziaria:
L'esperimento del rito ordinario in luogo del rito speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 per le controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 non determina l'inammissibilità della domanda, ma impone al giudice la conversione del rito ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 150/2011, entro il termine di cui all'art. 171 bis c.p.c.
La volontà negoziale manifestata per fatti concludenti non può contraddire la volontà espressa in forma scritta dalle parti in ordine alle modalità di rinnovo del contratto.
In tema di prescrizione del diritto al compenso per l'opera professionale, ai sensi dell'art. 2956, n. 2 c.c., il termine triennale di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2957 c.c., dal compimento della prestazione.
La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente.