Sentenza giudiziaria:
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è infondata l'eccezione di non conformità tra le somme portate dal precetto e quelle accertate con sentenza, qualora il calcolo operato nell'atto di precetto rispetti la statuizione giudiziaria, computando la rivalutazione monetaria sino alla data di deposito della sentenza di appello, e non limitandosi alla data della pronuncia di primo grado.
In sede di opposizione all'esecuzione, il pagamento di somme effettuato in ragione di un titolo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'esecuzione non può essere opposto al creditore procedente al fine di ridurre l'ammontare del credito azionato.