Opposizione all'Esecuzione

Tribunale di Lecce, Sentenza 2024




Sentenza giudiziaria: Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è infondata l'eccezione di non conformità tra le somme portate dal precetto e quelle accertate con sentenza, qualora il calcolo operato nell'atto di precetto rispetti la statuizione giudiziaria, computando la rivalutazione monetaria sino alla data di deposito della sentenza di appello, e non limitandosi alla data della pronuncia di primo grado. In sede di opposizione all'esecuzione, il pagamento di somme effettuato in ragione di un titolo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'esecuzione non può essere opposto al creditore procedente al fine di ridurre l'ammontare del credito azionato.



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Avvocato Luigi Bolognini a Lecce
Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario