Sentenza giudiziaria:
L’opposizione del terzo era inammissibile e palesemente infondata, in quanto costruita su un preliminare registrato e non trascritto, senza l’esistenza della trascrizione di alcuna citazione tesa all’adempimento o al riconoscimento delle firme.
E’ infatti pacifico che colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c.. Di seguito, ottenuta la pronuncia favorevole, dovrà trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c. (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14486 del 7 novembre 2000).
Infatti solo la trascrizione del contratto preliminare presso la Conservatoria dei Registri immobiliari avrebbe garantito il promittente acquirente grazie all’opponibilità ai terzi e al c.d. “effetto prenotativo”.