Sentenza giudiziaria:
Nel procedimento di cui all’ordinanza in commento non appariva chiaro se il ricorrente, modificando la domanda, avesse rinunciato alla originaria pretesa di cancellazione dal CRIF della notizia-pubblicità dell’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione (indicato in atti), erroneamente attribuita a responsabilità della cliente, per richiedere, invece, la cancellazione della trascrizione dello stesso atto di citazione, sul presupposto della mancanza di un diritto reale tutelabile in capo a Leviticus.
In ogni caso, in considerazione di questa nuova impostazione, si doveva eccepire l’inammissibilità di tale modifica della domanda, ed era necessario evidenziare che nel ricorso introduttivo mancavano gli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare (anche perché modificata) e, conseguentemente, l’indicazione di una domanda di merito ammissibile.
Il sostenere che, pur in presenza di una segnalazione automatica al CRIF da parte degli Uffici preposti, sostanzialmente non dipendente da una segnalazione del resistente, sussista, comunque, una responsabilità della resistente, per la erronea trascrizione della domanda, appariva veramente temerario, sia per l’infondatezza dell’eccezione, sia per l’inammissibilità della stessa. D’altronde il ricorso non veniva supportato dai presupposti di legge, mancando il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Pertanto, si è richiesto ed ottenuto il rigetto.