Sentenza giudiziaria:
Il creditore di un soggetto rinunciante all'eredità è legittimato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, ai sensi dell'art. 524 c.c., al fine di soddisfarsi sui beni ereditari, qualora la rinunzia sia stata formalizzata con atto espresso ai sensi dell'art. 519 c.c. e abbia arrecato danno ai creditori, sussistendo fondate ragioni che facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare integralmente i suoi debiti.