Sentenza giudiziaria:
In caso di lesione della quota di riserva spettante al coniuge, il valore del diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso sui mobili che la corredano, calcolato secondo i criteri utilizzabili per il calcolo dell'usufrutto, grava sulla quota disponibile, riducendosi quest'ultima in misura corrispondente.
Qualora la disponibile non sia sufficiente a coprire il valore del diritto di abitazione e di uso, la donazione va ridotta per l'esubero.
In caso di riduzione della donazione avente ad oggetto beni immobili, qualora la separazione della parte occorrente per reintegrare la quota di legittima non sia possibile, il donatario può trattenere l'immobile ed è tenuto a liquidare in favore del legittimario, a titolo di compensazione, la somma pari all'eccedenza, sempre che questa non superi il quarto della porzione disponibile.