Lo Studio Legale Bolognini, è stato fondato nel 1954 dall’Avv. Carlo Bolognini, noto professionista, a cui nel 1982 si è unito il figlio, Avv. Luigi Bolognini, ormai di quarantennale esperienza nel diritto civile, specializzato nell’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nel diritto bancario e degli immobili. Recentemente, ma già dal 2010, si è affiancato nella gestione dello studio l’Avv. Giovanna Lucrezia Leggieri, specializzata in diritto di famiglia, conferendo ulteriore pregio e lustro alle prestazioni professionali. Lo studio vanta poi un team di altri avvocati e professionisti specializzati nei diversi settori.
La mediazione è il più importante istituto creato dal Legislatore per rendere spedita la risoluzioni di questioni che. in difetto di ragionevolezza ed in presenza di questioni di principio, rischiano di durare anni. Il tutto con inevitabile malessere per le parti coinvolte e spesso una delusione all'esito del giudizio. A prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione, prevista per alcune materie, suggerisco sempre un approccio di tal tipo nell'esclusivo interesse del cliente.
Quale procuratore di importanti Istituti credito, sin dal 1990 ho maturato una notevole esperienza nelle definizioni stragiudiziali transattive e nei contenziosi giudiziari tra banche e privati, affrontando centinaia di questioni attinenti i rapporti bancari, con particolare riferimento ai rapporti di mutuo e di conto corrente. Considerevole l'esperienza in ambito di recupero dei crediti fondiari e del contenzioso connesso.
Da sempre il mio studio offre consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto immobiliare, con una consolidata esperienza, tanto da poter essere qualificato come avvocato immobiliarista. Lo Studio offre, in particolare, consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a tutela della proprietà e del possesso, in materia immobiliare. Assistenza e consulenza in occasione di contrattazioni immobiliari (vendita e acquisto) con la negoziazione e stesura dei relativi contratti di compravendita, contratti preliminari, atti di permuta, sia in ambito commerciale che residenziale.
Eredità e successioni, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni.
Rappresentanza ed assistenza della societa' cliente - in sede di mediazione facoltativa - tesa alla definzione di un contenzioso con una casa produttrice di autobus. Esito positivo in tempi ragionevolmente brevi
In data ………, la società … spa si aggiudicava, con regolare bando, pubblicato in G.U., la gara indetta da ….. per l’acquisto di n.17 autobus da adibire al trasporto pubblico urbano della città di ….., con successiva, stipulazione del contratto. In data …, veniva stipulato il contratto di fornitura, con cui venivano precisati gli obblighi delle parti ed i termini di garanzia, fissati in 15 anni per tutte le parti di ricambio e i complessivi sistemi installati sugli autobus. Veniva assunto l’impegno di mantenere i ricambi il più possibile reperibili sul mercato, in modo che la …. potesse individuare la linea di approvvigionamento più conveniente. Sempre nel medesimo contratto, veniva stabilito che qualora la Ditta fornitrice non fosse stata in grado di provvedere alla disponibilità dei ricambi, si sarebbe obbligata alla consegna dei disegni costruttivi in favore della …., senza che potessero essere addotte in proposito scusanti connesse a brevetti o privative industriali. Nell’anno …. , gli automezzi uscirono repentinamente fuori dalla produzione. Gli stessi, comunque, non superarono il collaudo, tentato in data ….. Il ….., la …. si vedeva costretta ad intraprendere, a causa dell’inadempimento della …., un procedimento arbitrale, in quanto i mezzi di trasporto presentavano una serie di difetti e di anomalie di carattere continuativo e sistematico, addirittura con fermi prolungati ed interruzioni del servizio pubblico. Tale procedura si concludeva con un accordo del …., con cui …. si obbligava all’eliminazione dei difetti riscontrati e, ferma restando la garanzia sui veicoli, si obbligava anche ad effettuare i necessari interventi sino all’esito positivo del collaudo, nonché relativamente ai gruppi di componenti, oggetto di modifica, riparazione o sostituzione fino a 24 mesi (o alternativamente fino a 100.000 KM) dalla data dell’esito positivo del collaudo, ad oggi mai avvenuto. Nell’accordo veniva riconosciuto alla …. a titolo di penale e danni maturati l’importo di euro 701.420,40 (in parte pagato a mezzo della fornitura di ricambi rivelatisi non nuovi ma rigenerati). Gli interventi però effettuati da ……, in virtù dell’accordo si rilevavano in parte infruttuosi. Pertanto, la ……, in data ……. avviava presso il Tribunale di Lecce, la procedura di Accertamento Tecnico Preventivo, in merito alle rotture ed ai malfunzionamenti ulteriormente manifestatisi, per una possibile e definitiva risoluzione contrattuale e per la quantificazione dei danni. Il procedimento si concludeva con il deposito della perizia da parte del CTU, Ing. ……. Con la suddetta perizia d’ufficio, veniva, dunque, stabilito che la .............. avrebbe dovuto porre in essere le attività relative alla eliminazione dei malfunzionamenti degli autobus (con un costo quantificato in euro 80.485,69) ed avrebbe dovuto corrispondere un risarcimento di euro 187.000,00, in favore di ….. per danni emergenti relativi al periodo compreso tra il 01/01/2007 ed il termine di tutte le attività descritte in perizia, qualora le stesse fossero state eseguite entro il giugno 2009! Con l’impegno assunto …….. diede corso alle numerose riparazioni, ma non ottemperò mai al pagamento della somma di euro ………. Per altro detta somma veniva ritenuta incongrua dai Tecnici di parte di .... che la quantificavano in euro 670.954,80. Con raccomandata …………, ricevuta il ………., la ……..denunciava la mancata eliminazione dei vizi e dei problemi tecnici non risolti, individuando tutte le voci di danno connesse, con riferimento alle CTU, rese in sede di accertamento tecnico preventivo e di parte, insisteva per il risarcimento delle somme dovute, quantificate dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, in via subordinata, determinate dal Consulente Tecnico D’Ufficio. Nel prosieguo delle attività manutentive, per le anomalie riguardanti il gruppo di trazione elettrica, è risultato sempre più difficile l’approvvigionamento di taluni ricambi (INVERTER – MOTORE ELETTRICO – GENERATORE DI CORRENTE), pertanto è venuto meno l’impegno di …, sottoscritto in contratto, in merito al facile reperimento dei ricambi per 15 anni ed alla rete commerciale più conveniente. Tali ricambi, non più disponibili a nuovo bensì rigenerati, non sono sempre risultati affidabili. Le lunghe attese per le consegne dei predetti ricambi hanno provocato prolungati fermi tecnici degli autoveicoli, oltre ai costi degli interventi necessari, per come sarà dimostrato. Con successiva raccomandata ……….., ricevuta da …….. il ……….., La ………..avanzava la richiesta di consegna dei disegni costruttivi, come da previsione contrattuale, stabilita in virtù dell’art. 7 del capitolato, per l’ipotesi in cui la Ditta fornitrice non fosse stata in grado di provvedere alla disponibilità dei ricambi. Con la stessa lettera riservava azione risarcitoria per i fatti esposti. Con ulteriore raccomandata ………., ricevuta il ………, reiterava la pretesa di consegna dei disegni costruttivi in favore della ............, e rinnovava, altresì, l’inevasa richiesta di pagamento, contenuta nella precedente corrispondenza, dell’importo risarcitorio già dovuto, quantificato dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno di quello già determinato dal Consulente Tecnico D’Ufficio, pari ad Euro 187.000,00. Ad oggi la ……….. è ancora inadempiente. In sostanza dai fatti sopra enucleati emerge il mancato risarcimento dei danni procurati, già oggetto dell’Accertamento tecnico preventivo, l’ulteriore maturare di danni per il fermo tecnico degli autoveicoli ed i disagi procurati, nonché l’inadempimento contrattuale da parte di ……….., in violazione dell’art.9 del contratto (disponibilità delle parti di ricambio per 15 anni – fornitura entro 5 giorni – impegno ad impiegare materiali e componenti di facile reperibilità), degli artt. 10.2 e 10.3 del capitolato speciale (ritardi, danni e penali) e dell'art. 7.1 del capitolato tecnico (termini – danni – penali- consegna disegni). Sarà ampiamente dimostrata, non solo la scarsa valenza del progetto costruttivo degli autobus, ma anche l’evidente scarsa affidabilità dei ricambi rigenerati forniti e la mancata consegna dei disegni tecnici. Si chiede, pertanto, - accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale di …………….., in relazione al contratto sottoscritto, per l’effetto condannare la società al risarcimento del danno subito, sia come danno emergente che come lucro cessante, per come sarà quantificato nel corso del procedimento che sarà avviato; - accertare e dichiarare che la fondatezza della richiesta di pagamento dell’importo risarcitorio già dovuto, quantificato dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno di quello già determinato dal Consulente Tecnico D’Ufficio, pari ad Euro 187.000,00, ad oggi rimasta inevasa; - accertare e dichiarare i danni procurati per il periodo successivo all’anno 2009, a causa dei ritardati adempimenti contrattuali e per il relativo fermo dei veicoli, oltre i termini previsti, quantificati nella misura di euro 324.500,00, (giorni 1298 di fermo tecnico X 250 euro- tale somma risulta determinata in ragione della mancata percorrenza giornaliera, del mancato ricavo che il servizio avrebbe comportato e del danno del disservizio) od in quella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso del procedimento. - accertare e dichiarare in ossequio a quanto stabilito in contratto, che la ………..deve consegnare i disegni tecnici originali alla ………; - per l’effetto condannare ………….. al pagamento dell’importo risarcitorio già maturato, quantificato dai propri tecnici di parte in Euro 670.954,80 o, quanto meno in euro 187.000,00, somma già determinata dal Consulente Tecnico D’Ufficio in sede di ATP; - condannare la stessa ………. al risarcimento dei danni maturati per il periodo successivo all’anno 2009, a causa dei ritardati adempimenti contrattuali e per il relativo fermo dei veicoli oltre i termini previsti, quantificati nella misura di euro 324.500,00, (giorni 1298 di fermo tecnico X 250 euro), od in quella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso del procedimento. - condannare la ............ alla consegna, in favore della ............., dei disegni tecnici costruttivi originali degli inverter, oggetto di contestazione. - che, nell'incontro informativo del 17.1.17, le su costituite parti, pur ribadendo le rispettive posizioni, hanno deciso di intraprendere il percorso di mediazione per addivenire ad una soluzione transattiva, al fine di evitare lunghe e onerose liti giudiziarie; - che, durante i numerosi incontri all'uopo tenuti avanti l'Organismo di Mediazione, le parti hanno affrontate e discusse tutte le tematiche controverse e formulate proposte e controproposte transattive, addivenendo infine all'accordo che, dopo attento esame ed approvazione da parte dei rispettivi Organi Deliberanti, viene di qui seguito sottoscritto; CONVENGONO E STIPULANO di rinunziare, come con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, a definitiva transazione di ogni questione afferente i fatti e i contratti richiamati nell'istanza di mediazione di cui in premessa, aventi ad oggetto la fornitura di n.17 Autobus e connessa concessione in comodato di n.2 autobus marca ……………….., a qualsivoglia reciproca pretesa, ai seguenti patti e condizioni: a) pagamento, nel termine essenziale e perentorio del ……………….., da parte della …………. e in favore della ………..., della somma di euro 187.000,00 (centottanta settemila /00), accertata quale risarcimento del danno nell'A.T.P. n….. R.G. Trib. Lecce, senza aggiunta però dei relativi interessi legali, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: …………… b) fornitura gratuita da parte della …………alla …………… di n. 3 gruppi di trazione elettrica (composti da motore elettrico, generatore di corrente e inverter) completi al 100%, oltre che di un gruppo al 50% del suo valore (valore approssimativo di ogni gruppo a listino 11/2016 € 39.600,00), a compensazione della pretesa di danni per fermo tecnico avanzata da essa ………………. Fornitura da ultimarsi nel termine massimo di 18 mesi da oggi: termine da intendersi quale ″termine finale″ dell’ultima consegna, stante il diritto della ……………..., qui espressamente convenuto, di chiedere e conseguire, nell'arco di tale periodo e in base alle sue insindacabili esigenze, singoli gruppi di trazione od anche singoli componenti degli stessi (concordemente considerati interscambiabili, con conseguente facoltà di scegliere, a parità di valore, anche più componenti uguali tra loro), previa sempre, s'intende, restituzione, all'atto della fornitura, dei corrispondenti componenti non funzionanti; c) garanzia di un anno sui componenti forniti, con decorrenza dalla relativa fatturazione; d) azzeramento di tutte le partite contabili di dare e avere derivanti dai rapporti commerciali sin qui intercorsi tra le parti e rinunzia da parte della …………….. ad ogni pretesa afferente i su citati due autobus concessi in comodato d'uso alla ……………, andati distrutti e da rottamare; e) La …………… comunicherà alla …………..., entro e non oltre gg 30 da oggi, nomi e generalità dei costruttori dei componenti dei gruppi sopra indicati. Tutto quanto sopra, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa derivante, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, dal rapporto contrattuale ……………. relativo alla fornitura dei suddetti 17 autobus ……………… e dalla connessa concessione in comodato d’uso dei 2 autobus ………………… L'omesso tempestivo adempimento anche di uno solo degli obblighi qui assunti comporterà il diritto all'esecuzione dello stesso (titolo esecutivo ex art.12 D.lgs. n.28/2010), con diritto, in ogni caso alla concordata penale di € 50.000 (cinquanta mila / 00), salvo il comprovato maggior danno. Con la regolare esecuzione del presente accordo, le parti si riterranno integralmente soddisfatte delle reciproche ragioni, dichiarando sin d’ora che non avranno null’altro reciprocamente a che pretendere per qualsiasi causa ragione o titolo con riferimento al rapporto contrattuale sopra indicato, alla suddetta concessione in comodato e a tutti i fatti esposti e trattati nel procedimento di mediazione. Le spese del presente atto, ove non già anticipate dalle parti, saranno ripartite al 50% tra di esse. Spese e compensi degli Avvocati e dei professionisti intervenuti, integralmente compensate tra le parti, con rinunzia al vincolo di solidarietà ex L. Prof. da parte dei primi, i quali sottoscrivono il presente a tale fine e per certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, L.C.S.
Lecce, 11/10/2022 – Con una recentissima sentenza, Il Tribunale di Lecce ha condannato Banca Apulia e Veneto Banca al risarcimento del danno causato ai propri clienti per la vendita di azioni Veneto Banca non quotate in borsa. Più in particolare, il Tribunale, dopo aver individuato la normativa applicabile ed i rimedi da adottare, ha evidenziato il mancato rispetto da parte della Banca degli obblighi informativi , anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione nei casi analoghi di violazione della normativa da parte degli Istituti di credito. Più in particolare, il Tribunale ha evidenziato che la documentazione consegnata dalla Banca al risparmiatore era “inidonea a consentire al cliente di disporre di un quadro chiaro sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio in violazione, quindi, della esigenza, immanente nella normativa in esame, secondo cui agli investitori deve essere garantita una conoscenza quanto più possibile sulla natura dell’operazione”. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria. La sentenza conferma la validità delle tesi giuridiche che, ormai da anni, in materia di risparmio tradito, vengono proposte dai consumatori sull’intero territorio nazionale. L’Istituto di credito, infatti, ha violato i primari doveri di informazione, correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (c.d. T.U.F.), posto che la Banca ha taciuto sia nella fase della stipula del contratto sia in quella successiva, circostanze decisive nell’economia dello stesso, come la natura, i rischi e le implicazioni dell’acquisto dei titoli Veneto Banca. In tal modo, l’Istituto di credito non ha permesso al consumatore di effettuare una scelta consapevole. Avv. Luigi Bolognini Avv. Giovanna Leggieri
Nel procedimento di cui all’ordinanza in commento non appariva chiaro se il ricorrente, modificando la domanda, avesse rinunciato alla originaria pretesa di cancellazione dal CRIF della notizia-pubblicità dell’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione (indicato in atti), erroneamente attribuita a responsabilità della cliente, per richiedere, invece, la cancellazione della trascrizione dello stesso atto di citazione, sul presupposto della mancanza di un diritto reale tutelabile in capo a Leviticus. In ogni caso, in considerazione di questa nuova impostazione, si doveva eccepire l’inammissibilità di tale modifica della domanda, ed era necessario evidenziare che nel ricorso introduttivo mancavano gli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare (anche perché modificata) e, conseguentemente, l’indicazione di una domanda di merito ammissibile. Il sostenere che, pur in presenza di una segnalazione automatica al CRIF da parte degli Uffici preposti, sostanzialmente non dipendente da una segnalazione del resistente, sussista, comunque, una responsabilità della resistente, per la erronea trascrizione della domanda, appariva veramente temerario, sia per l’infondatezza dell’eccezione, sia per l’inammissibilità della stessa. D’altronde il ricorso non veniva supportato dai presupposti di legge, mancando il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Pertanto, si è richiesto ed ottenuto il rigetto.
Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scuola "religiosa" o "laica" presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata, ed importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
La lineare sentenza di divorzio, deriva da un complesso iter giudiziario, altamente conflittuale, iniziato in sede di separazione giudiziale, con reciproche domande di addebito e pesanti rivendicazioni economiche. Risolto, poi, in seguito ad una rilevante attività di mediazione stragiudiziale con l'aiuto dei procuratori di entrambe le parti.
L'istruttoria del processo evidenziava la fondatezza della domanda, non essendovi dubbi sull’esistenza dei presupposti dell’azione, né sull’esito delle risultanze delle perizie tecniche in atti, con cui è stata confermata l’esistenza di sconfinamenti da parte del Sig. xxx xxx e l’esistenza di un passaggio carrabile, già disponibile e, di fatto, eliso ad opera del resistente. È, dunque, fondata la domanda di reintegra in caso di spoglio violento di striscia di terreno in occasione di lavori di recinzione eseguiti da confinante, il quale costruendo un muretto ha provocato l’interclusione della porzione di terreno in questione, isolandola dalla rimanente parte di terreno appartenente allo stesso proprietario. D’altronde, dal processo è emersa inequivocabilmente l’illiceità dei comportamenti del xxx xxx, con onere dello stesso di restituire le parti di fondo in cui ha sconfinato e ripristinare il passaggio intercluso. Nello specifico l’azione di reintegrazione nel possesso (1168 c.c.), la quale richiede che vi sia stato spoglio e che le modalità del medesimo siano realizzate in modo violento e clandestino, per accedere alla tutela possessoria è sufficiente la prova dell’esercizio del transito (Cassazione, SS.UU., sentenza 18 febbraio 1989, n. 958), nel caso di specie fornita con testimoni che hanno riferito positivamente circa gli episodi di transito, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
L’opposizione del terzo era inammissibile e palesemente infondata, in quanto costruita su un preliminare registrato e non trascritto, senza l’esistenza della trascrizione di alcuna citazione tesa all’adempimento o al riconoscimento delle firme. E’ infatti pacifico che colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c.. Di seguito, ottenuta la pronuncia favorevole, dovrà trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c. (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14486 del 7 novembre 2000). Infatti solo la trascrizione del contratto preliminare presso la Conservatoria dei Registri immobiliari avrebbe garantito il promittente acquirente grazie all’opponibilità ai terzi e al c.d. “effetto prenotativo”.
La società opponente ha eccepito la illegittimità e nullità del D.I. opposto per la violazione dell’art. 50 TU e la inesigibilità del presunto credito. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era, però, stato richiesto con la produzione documentale, certificata ai sensi dell’art. 50 TU, dell’intero rapporto di conto corrente (ovvero di tutti gli estratti conto inviati e non contestati) e di tutti i documenti contrattuali. Aveva poi. tra l'altro, eccepito nullità ed illegittimità del D.I. opposto per l’insussistenza del credito ingiunto, l’applicazione di interessi usurari, la nullità e non liceità del contratto di conto corrente, con violazione degli art. 1815 c.c. e 644 c.p., La genericità delle contestazioni mosse non poteva, dunque, non far ritenere complessivamente strumentale l'opposizione proposta da controparte. Anche in merito alla verifica del tasso soglia e all'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia per la verifica del TEG, ogni eccezione della opponente risultava infondata all'esito della verifiche del C.T.U.. La perizia d’Ufficio, infatti concludeva per l’esistenza di una minima differenza fra quanto rilevato, calcolato e rettificato, confortando come corretto un credito vantato dal Banco.
La delibera assembleare che ripartisce le spese costituisce titolo di credito del condominio, oltre che prova l'esistenza di tale credito e causa legittimante la concessione del decreto ingiuntivo nell'eventualità di condomino moroso. In pratica solo le delibere di approvazione e di riparto delle spese costituiscono fonte e riscontro dei crediti derivanti dal mancato pagamento di oneri condominiali (art. 63 disp. att. c.c.), in quanto vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1137. Da ciò deriva che in caso di domande azionate dall'amministratore di condominio avverso il condomino moroso, la produzione delle delibere assembleari incide, prima ancora che sul merito della controversia, proprio su una delle condizioni dell'azione, i.e. la legittimazione ad agire.
Ho pubblicato sul nostro sito web una riflessione sui diversi atteggiamenti delle giurisprudenza in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione, relativi ad immobili ad uso commerciale, in epoca di pandemia. Si tratta di stabilire se, il conduttore di un immobile ad uso commerciale, che venga a trovarsi in difficoltà finanziarie a causa della Pandemia e ometta di pagare i canoni di locazione, possa evitare lo sfratto per morosità e/o contestualmente ridurre l'importo del canone locatizio mensile. Il Tribunale di Roma è di parere contrario, salva la rigorosa prova di cause eziologicamente ed univocamente collegate in rapporto di causa ad effetto all’inadempimento. Tale decisione è intervenuta dopo la diversa precedente soluzione adotta dal Tribunale Milano, con la sentenza del 21/10/2020, con cui il Tribunale rigettava l'istanza del locatore, invitandolo a formulare entro un certo termine una proposta di rinegoziazione del canone per il periodo della locazione da marzo a dicembre 2020. Invitava, poi, il conduttore a prendere posizione su tale proposta ed a formulare eventualmente una “motivata controproposta alternativa”, riservando, in difetto di accordo di istruire la causa con rito locativo.
Mi è stato chiesto di esaminare la possibilità di avvio di una espropriazione immobiliare, per il recupero di un credito ipotecario, contro una società estinta e cancellata dal registro delle imprese. ************ Considerazioni giuridiche generali. Con novellato art. 2495, 2° co., c.c., secondo cui l’estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese non è esclusa dalla residua sussistenza di rapporti giuridici, il legislatore del 2003 ha imposto un preciso indirizzo in materia, dal quale occorre muovere anche nella ricomposizione del quadro normativo riguardante gli effetti processuali che si producono in occasione della vicenda estintiva. Secondo un orientamento oramai consolidato la cancellazione della società comporta l’inammissibilità di qualunque iniziativa giudiziale posta in essere in nome di quest’ultima successivamente alla cancellazione, ovvero delle azioni proposte contro la società estinta. Al contrario, la cancellazione delle società non comporta la cessazione della materia del contendere nei processi pendenti, che possono proseguire nei confronti degli ex-soci, come stabilito dalle Sezioni Unite, con tre pronunce coeve, con riferimento all’applicabilità dell’art. 110 c.p.c.. Cosicché la cancellazione della società determina un effetto successorio nel processo nei confronti degli ex soci. A tal proposito, si è osservato come il limite di responsabilità di questi ultimi – stabilito dall’art. 2495, 2° co., c.c. in relazione a quanto “riscosso” sulla base del bilancio finale di liquidazione – non escluda l’effetto successorio a titolo universale, alla stregua di quanto è previsto per l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Pertanto, il titolo esecutivo originariamente formato a favore o contro la società cancellata sarà efficace verso gli ex-soci, in quanto successori della società estinta. Tale rilievo trova conferma nelle disposizioni di cui agli artt. 475 e 477 c.p.c., per cui, in definitiva, si ha la modificazione di un titolo esistente, e non una esecuzione senza titolo». Per altro verso, la considerazione secondo cui tra società estinta ed ex-soci, anche limitatamente responsabili, si verifichi una successione a titolo universale consente a fortiori di aderire, senza alcuna possibilità di distinguo, alla tesi favorevole all’estensione dell’efficacia del titolo esecutivo “sociale” nei confronti dei medesimi ex-soci. In altre parole, non s’impone il compimento di alcuna attività volta a “integrare” il titolo esecutivo esistente prima della successione, giacché l’espansione dell’efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori – dal lato passivo, come dal lato attivo – si verifica ex lege . La legittimazione richiesta per procedere all’esecuzione forzata, del resto, si estrinseca nella presentazione del titolo esecutivo avanti agli organi dell’esecuzione e nella richiesta degli atti esecutivi. Riguardo alla notifica agli ex-soci delle società cancellate, occorre tenere presente la specialità della disciplina riguardante il perfezionamento degli atti processuali preordinati al soddisfacimento dei creditori sociali rispetto a quanto previsto dall’art. 477 c.p.c. La locuzione “domanda”, menzionata nell’art. 2495, 2° co., c.c., può ben essere riferita a qualunque atto compiuto su impulso dei creditori sociali nel processo esecutivo. Pertanto, è possibile procedere alla notifica presso l’ultima sede della società non solo degli atti preparatori all’esecuzione, bensì anche degli atti esecutivi, purché, naturalmente, tali notifiche vengano effettuate entro l’anno dalla cancellazione. In sostanza pur potendosi, in linea teorica, procedere all’avvio dell’esecuzione nei confronti degli ex soci ed alla notificazione agli stessi, quali successori, in sede esecutiva immobiliare si pone il problema della continuità delle trascrizioni. La tesi è stata pienamente sposata dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata delle Imprese, con la nota sentenza del 6 aprile 2017, in aderenza a quella della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 6070/2013). " In caso di cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese e di sua conseguente estinzione, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i soci subentrano nella titolarità delle situazioni soggettive passive non definite e si realizza la devoluzione in loro favore delle attività della società non comprese nel bilancio finale di liquidazione. ". La pronuncia è stata resa a seguito del ricorso presentato da una banca - creditrice in forza di mutuo fondiario di una S.r.l. cancellata dal registro delle imprese ex art. 2490 cc e titolare di una garanzia ipotecaria su un bene immobile di proprietà della stessa S.r.l. cessata – nei confronti dell’unico socio della società al fine di sentire accertare nei suoi confronti che, estinta d’ufficio la società in assenza di bilancio finale di liquidazione, l’immobile di proprietà della S.r.l. è divenuto, in seguito all’estinzione dell’ente, di proprietà del socio. Nell’atto introduttivo la banca aveva evidenziato il proprio interesse all’accertamento in riferimento alla necessità di individuare l’attuale proprietario del bene, ancora iscritto nei registri immobiliari in capo alla società ormai estinta, onde procedere alla esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito. Il tribunale ha accolto la domanda della banca evidenziando che in caso di estinzione di società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese si registra un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni, i diritti ed i beni omessi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci. Nello specifico il Tribunale, dopo aver constatato che, nonostante l’estinzione della società ex art. 2490, ultimo comma, c.c., la stessa risultava ancora intestataria di un bene immobile gravato da ipoteca, accertava che, in virtù del fenomeno successorio, tale bene era divenuto di proprietà dell’unica socia a far data dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. In tal maniera la sentenza risolve il problema della continuità delle trascrizioni, in quanto l’accertamento dell’evento successorio e la dichiarazione di subentro nella proprietà immobiliare, opportunamente trascritto assolve alla necessità. Infatti, è un presupposto processuale che deve certamente esistere al momento della vendita coatta. la funzione principale che assolve la trascrizione dell’acquisto mortis causa in capo all’esecutato nell’espropriazione immobiliare è quella di tutelare l’acquisto dell’aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente o dall’erede vero. Per tale motivo, in mancanza di trascrizione, la vendita, a processo esecutivo concluso, deve ritenersi valida ed efficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all’art. 2921 c.c. e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2650, II comma, c.c. senza alcun limite temporale. Nell’ambito della procedura esecutiva, quindi, qualora il Giudice dell’esecuzione dovesse constatare la mancata prova dell’appartenenza del bene al debitore esecutato, dovrà fissare l’udienza ex art. 485 c.p.c. nell’ambito della quale evidenzia ai creditori il richiamato difetto di prova. All’esito della stessa, il G.E. concederà un congruo termine affinché il creditore procedente, in sostituzione di coloro che sono tenuti per legge, proceda alla trascrizione dell’acquisto mortis causa ed alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni. La successione mortis causa può, infatti, equiparata all’ipotesi di successione dei soci di società estinta, con la realizzazione dei medesimi necessari incombenti atti a garantire la trascrizione dell’accertamento e la continuità delle trascrizioni. Conclusioni. L’allegata sentenza n.4088/2017 del Tribunale di Milano fornisce, a mio avviso, le linee guida dell’azione da proporre, indicando punto per punto tutti gli accertamenti da effettuare in ordine alla società estinta ……, alla società proprietaria, anch’essa estinta, ed ai soci tutti della stessa. All’esito delle determinazioni in merito alla opportunità dell’azione di accertamento, propedeutica all’azione esecutiva, sarà da valutare la competenza, che dovrebbe essere attribuita alla Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese , istituita presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, con eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino). Dette Sezioni, infatti, sono competenti, tra l’altro, per i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, per l’ azione di accertamento degli effetti della cessazione di una s.r.l. promossa dal creditore della società estraneo al rapporto societario ( Tribunale di Massa, sez. unica, ordinanza, 08.04.2016). Il tutto con individuazione della competenza territoriale e dei costi, secondo la tabella relativa. Avv. Luigi Bolognini
Studio Legale Bolognini Leggieri
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