Pubblicazione legale:
Alla Spett.le ... Srl
comparto urbanistico La Fornace – ...
SEDE
Pec ...
PARERE PRO
VERITATE
IN FATTO: Il quesito, formulato, riguarda
la possibilità di avvio dei lavori di urbanizzazione primaria in presenza di
piano attuativo convenzionato con esproprio parziale non ancora perfezionato
per l’Ambito xx “La Fornace” – Comune di xxx, e se sia giuridicamente
legittimo procedere in attuazione del piano approvato e
convenzionato, nonostante la pendenza della ulteriore acquisizione
anche mediante procedura espropriativa per la quota residuale del 4%.
Ricostruzione FATTUALE E normativa
Il sig. xxx, titolare della proprietà del 96% delle aree
comprese nel Piano Attuativo di iniziativa mista approvato con DGC n. xx del
18/07/20xx per l’Ambito di trasformazione n. xx (“La Fornace”):
1. ha sottoscritto la convenzione urbanistica in data
xx/04/2024 (rep. xx);
2. ha ottenuto il Permesso di Costruire n. xx del
xx/12/2024, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria, anche in variante ex art. 103 del Reg. Reg. Umbria 2/2015;
3. ha già avviato, in sede amministrativa, il procedimento espropriativo del 4%
residuo delle aree, come da Tavola particellare di esproprio prodotta in atti;
4. le aree oggetto di esproprio sono
limitate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Documentazione esaminata
Documento 1_ Delibera di Giunta di approvazione del Piano
attuativo 18 luglio 2022
Documento 2_Comunicazione Comune inerente la pubblicazione
al BUR 3 agosto 202x
Documento 3_ Pubblicazione al BUR 27 settembre 202x
Documento 4_determina Dirigenziale n. 1360 del 16 agosto
202x di approvazione dello schema di convenzione in base allo schema approvato
con atto di Giunta Comunale 321 del 18 luglio 202x
Documento 5 _ Convenzione sottoscritta
DOCUMENTO 6 -7 – 8_Permesso di costruire delle opere di
urbanizzazione 23 dicembre 2024
DOCUMENTO 9 _ Avviso di rilascio PDC Bistrot
Documento 10_Avviso di rilascio PDC Negozio Eurospin
Documento 11_Comunicazione ufficio commercio inerente
all’autorizzazione amministrativa.
Documento 12, TAV A PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.
Normativa applicabile
- Art. 8 D.P.R. 327/2001: condizioni
per l’adozione del decreto di esproprio;
- L.R. Umbria 1/2015, art. 54, comma 2 e 4, nonché, art.
57, comma 3, in riferimento alla: “legittimazione del soggetto attuatore che
possiede il 96% delle aree, risultando dunque legittimato alla stipula della
convenzione ex art. 54 commi 2 e 4 L.R. 1/2015. Disposizioni che contengono,
sia la possibilità di dare attuazione al piano con la maggioranza qualificata
delle aree; sia la disciplina per la procedura espropriativa ai fini
acquisitivi delle aree residue.
- DGC 321/2022 che dà atto della
regolarità della procedura e della validità decennale del piano;
- Reg. Reg. Umbria 2/2015, art. 103:
facoltà di apportare varianti in sede esecutiva;
- Convenzione urbanistica Rep. 44622, artt.
1, 3 e 4: avvio delle opere di urbanizzazione prima della costruzione, in
costanza di approvazione e convenzionamento.
Giurisprudenza
- Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6417:
l’attuazione di un piano può avvenire in presenza di una situazione di fatto
conforme al disegno urbanistico;
- Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 1241:
i presupposti del piano attuativo possono ritenersi integrati anche in via
sostanziale, in caso di prevalente edificabilità e coerenza con lo strumento;
- Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 8270:
la presenza di opere di urbanizzazione funzionali e coerenti può giustificare
il prosieguo anche in mancanza della disponibilità integrale.
Considerazioni
A) Titolarità qualificata e legittimazione
Il soggetto attuatore possiede il 96% delle aree, risultando
legittimato alla stipula della convenzione ex art. 54 L.R. 1/2015 (Convenzione doc. 5). La DGC
321/2022 dà atto della regolarità della procedura e della validità
decennale del piano (doc. 1).
B) Effetto convenzionale e rilascio del PDC
L’efficacia della convenzione e il rilascio del PDC n. 111/2024 attestano il
perfezionamento del procedimento di attuazione del piano, comprensivo della
progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (doc. 8).
C) Procedura espropriativa in corso
Il procedimento espropriativo formalmente avviato e
regolarmente documentato in relazione al piano particellare di esproprio, con
individuazione grafica delle aree da acquisire (doc. 12), e sia nel DGC
321/2022 (ove al punto "DATO ATTO" fa espresso riferimento
all'avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, comunicato con nota prot. n. 77066 del 12/12/2017 alle ditte
proprietarie delle due porzioni di particelle che rientrano nel perimetro
dell'Ambito, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001). Verifica,
altresì, riferita all’avvio del procedimento effettuato in esecuzione delle
disposizioni normative di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990,
medesimo art. 11, co. 1, lett. a su citato, in relazione all'art. 221, comma 2,
della legge regionale n. 1/2015, come espressamente riportato nella delibera.
Verifica per le particelle interessate inserite nel piano
particellare di esproprio e che dovranno essere acquisite al patrimonio
pubblico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste
dal piano attuativo."
(doc.ti 1 e 12. Rif. Tribunale Amministrativo
Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 1491 del 2023).
D) Compatibilità funzionale dell’intervento
La compatibilità funzionale dell'intervento come garantita
da diversi elementi:
1. Il Permesso di Costruire n. 111/2024 autorizza espressamente la
"VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO xx 'LA FORNACE' AI SENSI
DELL'ART.103 DEL REG. REG. 18/02/2015 N.2 E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE" senza subordinarne l'efficacia all'acquisizione delle aree
residue; 2. L'art. 5 del PdC si limita a stabilire che "i
costi inerenti e conseguenti la procedura espropriativa delle aree che non
risultano già disponibili del soggetto attuatore rimangono a completo carico
del soggetto attuatore", confermando che l'aspetto economico
dell'esproprio non incide sull'attuabilità delle opere.
Le aree già nella disponibilità del soggetto attuatore (96%
del totale) consentono pienamente l'avvio e lo svolgimento delle opere di
urbanizzazione primaria, come si evince dal Permesso di Costruire n. 111/2024
che autorizza l'esecuzione degli interventi senza porre condizioni sospensive
relative all'acquisizione delle aree residue. Le particelle oggetto della
procedura espropriativa (4% del totale) rappresentano porzioni marginali e non
strutturali rispetto all'assetto complessivo del piano attuativo, come risulta
dalla Tavola particellare di esproprio (doc. 12) e dalla DGC 321/2022.
3. La convenzione urbanistica (Rep. 44622) disciplina l'attuazione
del piano senza prevedere condizioni sospensive legate all'acquisizione del 4%
residuo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 54 commi 2 e 4 della L.R.
Umbria 1/2015.
E) Tutela dell’interesse pubblico
Posticipare l’avvio dei lavori determinerebbe un ingiustificato ritardo nella
realizzazione di opere pubbliche, in contrasto con il principio di buon
andamento amministrativo (art. 97 Cost.). L’interesse pubblico risulta
soddisfatto attraverso:
· approvazione urbanistica definitiva,
· convenzione perfezionata,
· titolo edilizio efficace.
*******
Dal Permesso di Costruire si può ricavare l'estensione della
proprietà xxxx attraverso l'indicazione delle particelle catastali interessate
dall'intervento. Il documento indica che gli interventi sono "ricadenti
sull'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Foligno al foglio n.136,
p.lle xxx (parte) e xx (parte)".
Tuttavia, il Permesso di Costruire non specifica le
dimensioni esatte di queste particelle. È interessante notare che rispetto alla
Convenzione Urbanistica precedentemente analizzata (Rep. 44622 del 4/4/2024),
che menzionava solo le particelle 785 e 108 per una superficie di 74.070 mq,
nel Permesso di Costruire compaiono anche le particelle 576 (parte) e 586
(parte), che non erano citate nella convenzione.
Questa differenza indica che occorre l’acquisizione di nuove
aree con il coinvolgimento di aree aggiuntive nel progetto e una diversa
perimetrazione dell'intervento come appunto determinato dalla Tavola di piano
particellare (doc. 12).
Secondo l'art. 54 della L.R. Umbria 1/2015:
Il possesso del 96% delle aree da parte del Soggetto Attuatore supera
ampiamente il requisito minimo del 51%. Questo consente di procedere con
l'attuazione del piano senza dover attendere il completamento della procedura
espropriativa per il 4% residuo, inoltre, la convenzione urbanistica (Rep.
44622) conferma finanche che il soggetto attuatore ha la piena disponibilità
degli immobili per il 96%, orbene, è quindi, nelle condizioni previste
dall'art. 54 commi 2 e 3 della L.R. 1/2015 per assumere gli oneri derivanti
dalla convenzione dove non vi sono condizioni sospensive legata
all'acquisizione del 4% residuo, pertanto, il soggetto attuatore può:
- Procedere con il frazionamento delle aree nella sua
disponibilità (96%)
- Avviare i lavori sulle aree di sua proprietà
- Portare avanti parallelamente la procedura espropriativa
per il 4% residuo.
Questa interpretazione è supportata dalla ratio della norma
regionale che mira a non bloccare l'attuazione dei piani per la mancata
adesione di una minoranza di proprietari, per tali ragioni consente per
l’appunto l'avvio dei lavori quando si ha la disponibilità della maggioranza
qualificata delle aree.
La normativa, segnatamente, permette la prosecuzione
parallela delle procedure espropriative per quei pochi soggetti che sono
reticenti a cedere le loro aree.
Quindi, non è necessario attendere il completamento della
procedura espropriativa del 4% per iniziare i lavori, essendo il soggetto
attuatore già in possesso del 96% delle aree e quindi pienamente legittimato ai
sensi dell'art. 54 L.R. Umbria 1/2015 a procedere con l'attuazione del piano.
Tutto ciò è confermato, oltretutto, dal rilasciato Permesso
di Costruire n. 111 del 23/12/2024 il quale supporta l'interpretazione secondo
cui i lavori possono iniziare senza attendere il completamento della procedura
espropriativa del 4%. Questo emerge da diversi elementi del PdC:
1. Il permesso è stato rilasciato nonostante la pendenza
della procedura espropriativa, come si evince dal fatto che tra le prescrizioni
speciali (art. 5), ove, si specifica che "i costi inerenti e conseguenti
la procedura espropriativa delle aree che non risultano già disponibili del
soggetto attuatore rimangono a completo carico del soggetto attuatore";
2. il PdC richiama espressamente la convenzione urbanistica Rep. 44622 del
04/04/2024 e ne conferma la validità, convenzione che legittima l'intervento in
quanto il soggetto attuatore possiede il 96% delle aree;
3. l'art. 1 del PdC autorizza l'esecuzione degli interventi
di "VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO xx 'LA FORNACE' AI
SENSI DELL'ART.103 DEL REG. REG. 18/02/2015 N.2 E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE" senza porre come condizione preventiva il completamento
della procedura espropriativa;
4. l'art. 4 del PdC stabilisce che:
- i lavori devono iniziare entro il 23/12/2025;
- devono poi essere completati entro quattro anni
dall'inizio;
- non pone come condizione sospensiva l'acquisizione del 4%
delle aree;
5. l'art. 5 del PdC, nelle prescrizioni speciali, stabilisce che "in base
a quanto previsto dall'articolo 3 della convenzione urbanistica, il termine di
ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione non può superare il
27/09/2032", confermando la possibilità di procedere con i lavori
parallelamente alla procedura espropriativa.
Pertanto, il PdC conferma che:
- Il possesso del 96% delle aree è sufficiente per iniziare
i lavori
- La procedura espropriativa per il 4% residuo può proseguire parallelamente
- Non è necessario attendere il completamento dell'esproprio per dare avvio
alle opere autorizzate
IN DIRITTO.
- Ricostruzione teorico normativa applicabile.
Dalla ricostruzione normativa richiamata in premessa già è
facile dedurre che siamo in presenza di un intervento già attuabile:
La questione deve essere esaminata alla luce del quadro normativo e
giurisprudenziale in materia di attuazione dei piani urbanistici e procedure
espropriative.
Quadro normativo:
L'art. 8 del D.P.R. 327/2001 stabilisce che il decreto
di esproprio può essere emanato quando:
- l'opera è prevista nello strumento urbanistico generale;
- è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- è stata dichiarata la pubblica utilità;
- è stata determinata l'indennità di esproprio.
Il soggetto attuatore può acquisire le aree sia tramite
esproprio che mediante accordo bonario con i privati proprietari. Questo per
diverse ragioni, ovvero, secondo il principio di alternatività tra accordo e
esproprio ove l'art. 45 del D.P.R. 327/2001 stabilisce espressamente che
"fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla
data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto
di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione
del bene o della sua quota di proprietà". Questo articolo sancisce
quindi la priorità dell'accordo bonario rispetto alla procedura espropriativa.
Neppure si disdegna la possibile convenzione urbanistica.
Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n.
4743/2018, la convenzione urbanistica configura un accordo endoprocedimentale
di natura pubblicistica che non esclude, ma anzi favorisce, la possibilità di
accordi tra le parti per il trasferimento delle aree per la c.d. flessibilità
delle modalità acquisitive (la convenzione urbanistica non ha una
«specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di
contrapposti interessi delle parti stipulanti» bensì si configura come «accordo
endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di
conseguire l’autorizzazione edilizia» (Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2013, n.
9314). Sul punto il TAR Brescia, con sentenza n. 303/2021, ha
confermato che alla convenzione urbanistica, in quanto accordo ex art. 11 L.
241/90, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti, consentendo quindi anche modalità consensuali di acquisizione delle
aree. Preferenza per l'accordo bonario, come appunto evidenziato dal TAR
Lazio nella sentenza n. 15334/2022, che ha sentenziato l'acquisizione bonaria
delle aree è la modalità preferibile, mentre la procedura espropriativa
rappresenta l’extremis ratio da attivare solo in caso di mancato accordo. Tra
l’altro, le modalità di determinazione del corrispettivo in caso di accordo
bonario, lo stesso viene determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 45
comma 2 del D.P.R. 327/2001, che prevede:
- per aree edificabili: valore calcolato ai sensi dell'art. 37 con aumento del
10%;
- per costruzioni legittime: valore venale del bene;
- per aree non edificabili: aumento del 50% dell'importo ex art. 40 comma 3;
- per aree non edificabili coltivate dal proprietario: triplicazione
dell'importo ex art. 40 comma 3.
Pertanto, il soggetto attuatore:
1. può liberamente scegliere tra accordo bonario ed esproprio;
2. deve preferire, ove possibile, l'accordo bonario;
3. può ricorrere all'esproprio solo in caso di mancato
accordo;
4. in caso di accordo, deve rispettare i criteri di determinazione del
corrispettivo previsti dalla legge;
5. l'accordo produce gli stessi effetti del decreto di esproprio.
Questa interpretazione risponde anche a principi di
economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, consentendo una più
rapida acquisizione delle aree necessarie all'attuazione del piano.
Tra l’atro il tema della qualificazione giuridica delle
convenzioni urbanistiche è dibattuto, ma in ogni caso la convenzione
propriamente detta, ovvero il contratto ad oggetto pubblico, stipulato
successivamente all'approvazione dello strumento di pianificazione attuativa e
del piano di convenzione, di competenza del Consiglio Comunale, costituisce un
atto negoziale autonomo e giuridicamente distinto dal provvedimento di
approvazione ed è soggetto alla disciplina del diritto comune dei contratti:
" La convenzione urbanistica, quale strumento di attuazione del piano
regolatore generale, avente ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico
di una parte del territorio costituisce un accordo sostitutivo di
provvedimento, ed è espressione di esercizio consensuale di un potere
pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni
urbanistiche generanti obblighi od oneri. Esso produce, quindi, un vincolo
bilaterale per le parti, che è assoggettato alla disciplina di cui
all'art. 11 della legge n. 241/90 e, quindi, ai principi civilistici
in materia di obbligazioni e contratti, per gli aspetti non incompatibili con
la generale disciplina pubblicistica. La convenzione è un contratto con precisi
rapporti e oneri. La natura contrattuale della Convenzione urbanistica la rende
soggetta alle stesse forme e conseguenze in materia di reciproci
adempimenti (cfr. TAR Abruzzo sentenza n. 377/2018, nonché Cons. Stato
Sez. IV, Sent. n.4 del 03-01-2017).
Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: a) Secondo il Consiglio
di Stato, sentenza n. 6417/2018, l'attuazione di un piano urbanistico può
procedere quando "nel comprensorio interessato sussista una situazione di
fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall'attuazione della
lottizzazione stessa", considerando la "presenza di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi
prescritti" (…delle opere di urbanizzazione presenti … la misura
minima di tali opere è determinata dagli strumenti pianificatori elaborati
dall'Ente e dalla normativa sovraordinata).
b) Come stabilito dal Consiglio di Stato, sentenza n. 1241/2020, solo in
via eccezionale sono superabili le previsioni degli strumenti urbanistici che
condizionano il rilascio del titolo edilizio alla presentazione di piani
attuativi, "limitatamente ai casi in cui la situazione di fatto, in
presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura
incompatibile con un piano attuativo" ma non si è nel perimetro del caso
in esame sussistendo già il Pdc.
c) Il Consiglio di Stato, sentenza n. 8270/2019 ha precisato che
"quando sia ravvisabile una sostanziale, anche se non completa,
urbanizzazione dell'intero comprensorio [...] la mancanza dello strumento
attuativo, in sé e per sé, non può essere invocata ad esclusivo fondamento del
diniego", ma nel caso in esame sussiste
pienamente il piano attuativo, come emerge chiaramente dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 321 del 18/07/2022 allegata. Specificamente: 1. Iter di
approvazione completato:
- il piano è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del
18/06/2020;
- è stato approvato definitivamente con deliberazione n. 321
del 18/07/2022;
- è stato pubblicato sul BUR Umbria per acquisire efficacia 2. Contenuti del
piano;
- è un piano attuativo di iniziativa mista per l'utilizzazione dell'Ambito
urbano di trasformazione n. xx denominato "LA FORNACE" che Include
tutti gli elaborati tecnici richiesti dalla normativa (da Tav. A a Tav. N);
- Prevede la realizzazione di quattro lotti a destinazione commerciale con
relative opere di urbanizzazione mediante approvazione ai sensi del Titolo III,
Capo I, della L.R. Umbria n. 1/2015, conformemente al PRG vigente approvato con
determinazione dirigenziale regionale n. 10413/2000.
- Ha validità decennale dalla data di pubblicazione sul BUR (fino al
27/09/2032);
ad es. non potrebbe mai applicarsi al caso di specie la Sentenza del Consiglio
di Stato n. 8270/2019, in quanto:
- Non si tratta di un'area priva di piano attuativo
- Il piano attuativo è stato regolarmente approvato e convenzionato
- Sono stati ottenuti tutti i necessari titoli abilitativi.
- l’Ente, neppure potrebbe avviare un’azione di annullamento
in autotutela sul PdC, giacché, il sussiste lo strumento urbanistico attuativo
e la previsione progettuale di cessione tramite convenzione, il soggetto
attuatore sta anche acquistando la parte residua dei lotti e per cui sussiste
ampia congruità del grado di attuazione non rapportabile ad alcuna
inadempienza. Su punto il Consiglio di Stato n. 10662/2022 conferma
che, in presenza di un piano attuativo regolarmente approvato e convenzionato,
il soggetto attuatore è pienamente legittimato a procedere con gli interventi
previsti, in quanto, nel caso specifico, non si è nell’alea dell’approvazione
del solo piano attuativo (pubblico/privato), ma in una fase successiva
convenzionale e di acquisizione residuale delle aree che giustificherebbe,
finanche, un legittimo affidamento (escluso solo nel caso di sola approvazione
e senza convenzione).
palese illogicità o irragionevolezza.
La Sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 settembre 2023, n.
8328 conferma che, una volta completato l'iter di approvazione e
stipulata la convenzione urbanistica, sussistono tutti i presupposti giuridici
per procedere con l'attuazione del piano. Nel caso specifico, la presenza di:
- Delibera di adozione (n. 176/2020);
- Delibera di approvazione definitiva (n. 321/2022);
- Pubblicazione sul BUR
- Convenzione urbanistica stipulata (Rep. 44622 del
04/04/2024)
costituisce la necessaria base legittimante per l'avvio dei lavori.
In particolare: in materia urbanistica, il Consiglio di
Stato ha affermato che la durata della convenzione e l’eventuale modifica della
sua disciplina devono risultare da atto scritto, secondo quanto previsto
dall’art. 11, comma 2, l. n. 241/1990. La clausola sul termine decennale della
convenzione attiene esclusivamente alla pianificazione urbanistica e non agli
obblighi negoziali, che invece sopravvivono fino a prescrizione.
È fatta salva la possibilità per il privato, in presenza di
circostanze sopravvenute, di richiedere la rinegoziazione della convenzione
urbanistica, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza (art. 1375
c.c. e art. 11, l. n. 241/1990). Il Comune ha, in tal caso, l’obbligo di
istruire e motivare l’istanza, pur non essendo tenuto ad accoglierla.
Infine, la decorrenza del termine prescrizionale decennale
ex art. 2946 c.c. per l’adempimento delle obbligazioni convenzionali inizia
solo dalla scadenza del termine previsto per l’esecuzione delle opere, non
dalla stipula della convenzione.
Ciò non implica che il proprietario sia obbligato in modo
perpetuo a quanto previsto nella convenzione poiché, come il Comune può
recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico ex art. 11, comma 4, della legge n. 241 del 1990, analogamente il
privato può, in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, chiedere al
comune di rinegoziare i contenuti della convezione o di singole sue parti, in
applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c.,
richiamato dall'art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in forza del
rinvio ivi contenuto ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti; inoltre, avendo il privato una posizione qualificata e differenziata
in quanto parte dell'accordo, in presenza di una istanza di riesame dei
contenuti della convenzione, motivata in ragione di circostanze sopravvenute, è
ben possibile configurare un obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 241 del 1990, in capo alla controparte pubblica che non
necessariamente sarà tenuta ad assicurare il bene della vita cui aspira la
parte privata ma che dovrà, in ogni caso, istruire l'istanza e motivare le
proprie determinazioni nel rispetto del canone generale di ragionevolezza e di
proporzionalità.
Rapporto con gli strumenti urbanistici generali:
Il Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7435, ha
anche affermato che il privato, in mancanza delle ipotesi legali che
giustificano la risoluzione dell'accordo e per sua scelta, decida di non
sfruttare i diritti edificatori riconosciuti in convenzione, non fa venire meno
l'obbligo di dare esecuzione agli impegni assunti verso l'ente locale che
continuano a trovare la loro fonte e giustificazione causale nella convenzione
di lottizzazione la cui ultrattività, come si è visto, in attuazione del complessivo
programma negoziale, continua nel tempo a giustificare le prestazioni eseguite
dal privato in favore dell'ente locale, anche se costui non abbia inteso
avvalersi dei benefici che discendono dal medesimo accordo.
La convenzione, per quanto riguarda le obbligazioni ivi
previste, resta valida ed efficace e suscettibile di esecuzione anche oltre il
decennio, eventualmente mediante l'azione di adempimento - ad esempio in caso
di mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, oppure mediante
l'azione per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al
Comune i terreni privati da destinare a standard urbanistici, ex art. 2932
c.c.. La scadenza del termine per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di
urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la
relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, inizia a decorrere
l'ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c..
La giurisprudenza: TAR Veneto, Sez. II, 14
dicembre 2016, n. 1375; TAR Lombardia (MI), Sez. II, 6 maggio 2019, n. 1022;
TAR Umbria n. 28/2020 chiarisce che, quando il piano attuativo è
conforme alle previsioni del PRG (come nel caso in esame, essendo conforme al
PRG approvato con det. dir. reg. n. 10413/2000), si realizza dunque quella
necessaria coerenza tra pianificazione generale e di dettaglio che consente la
piena operatività del piano stesso.
La conformità del piano attuativo al PRG assicura la
coerenza tra pianificazione generale e di dettaglio, ma l'effettiva operatività
del piano richiede l'approvazione dell'Amministrazione comunale, che può
esercitare la propria discrezionalità valutando l'opportunità e le modalità di
attuazione delle previsioni urbanistiche come appunto avvenuto con
l’approvazione della convenzione più volte richiamata.
O come il Tar Umbria che sostiene: “ove il disegno
urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua
variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da
ampia discrezionalità con il solo limite dell'esigenza di una specifica
motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni
avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico
esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo)
approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver
ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della destinazione”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5678/2022 (La
P.A. nell'esercitare i propri poteri di autotutela gode di discrezionalità, dal
momento che le rappresentazioni non veritiere non determinano l'insorgenza di
un interesse in re ipsa dell'Amministrazione al ripristino della legalità
violata, essendo richiesta anche la ricorrenza dell'ulteriore presupposto
dell'interesse pubblico al ritiro dell'atto, valutato tenendo anche conto degli
interessi privati in gioco), evidenzia come, una volta perfezionato l'iter
di approvazione e stipulata la convenzione, si consolidi un legittimo
affidamento del privato che non può essere successivamente disconosciuto
dall'amministrazione se non in presenza di specifiche e motivate ragioni di
interesse pubblico.
Nel caso specifico, quindi, la presenza di un piano attuativo validamente
approvato, pubblicato e convenzionato, conforme al PRG e completo di tutti gli
elaborati tecnici richiesti dalla normativa, costituisce piena legittimazione
per l'avvio degli interventi previsti, incluse le opere di urbanizzazione.
L'iter seguito risulta pienamente conforme ai principi elaborati dalla
giurisprudenza amministrativa in materia di pianificazione attuativa e la sua
regolarità formale e sostanziale garantisce la legittimità delle successive
fasi realizzative.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5898/2019 (nell’esaminare
il Piano attuativo ad iniziativa privata - Adozione - Impugnazione - Art. 18,
L.R. Umbria n. 31/1997), ha chiarito che la ratio delle norme sui piani
attuativi è quella di "salvaguardare comunque l'obiettivo di
pianificazione del territorio, sia sollecitando l'iniziativa anche di una
parte, purché maggioritaria, dei privati proprietari, sia impedendo manovre
ostruzionistiche". La sentenza precisa che richiedere l'adesione
totalitaria dei proprietari determinerebbe "una sorta di potere di veto in
capo anche ad uno solo dei proprietari coinvolti".
La sentenza del Consiglio di Stato n. 3976/2022 ha
ulteriormente specificato che è sufficiente la disponibilità della maggioranza
qualificata delle aree per procedere all'attuazione del piano, senza necessità
della previa formazione del comparto.
Analisi del caso concreto.
Nel caso in esame:
- Tale percentuale è ampiamente superiore alla soglia minima richiesta dalla
normativa regionale e la convenzione urbanistica è stata regolarmente stipulata
- Il Piano Attuativo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 321 del 18/07/2022.
Come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8917/2019, l'approvazione del Piano Attuativo equivale a dichiarazione di pubblica utilità per le aree da espropriare. La procedura espropriativa può procedere parallelamente all'attuazione del piano, senza che sia necessario attenderne il completamento per il rilascio dei titoli edilizi.
Nelle già indicate considerazioni è il parere.
Avv. Luigi Ferrara