Pubblicazione legale:
Il diritto del minore
disabile a ricevere dalla A.S.L. la terapia per il trattamento riabilitativo
con metodo A.B.A. nella misura di almeno 20 ore settimanali.
Il minore può ottenere dalla P.A. un documento denominato “progetto terapeutico individualizzato”,
relativo alle ore di terapia da ricevere da terzi, come trattamento
riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di almeno 20 ore settimanali, da
svolgersi in ambito domiciliare e nei principali ambienti di vita se affetto da
autismo di grado 3 e non un mero servizio generico ambulatoriale costituito da
n. 6 ore a settimana di terapia ABA, e n. 1 ora di parent training a cadenza quindicinale,
quando vi è la precisa e diversa indicazione terapeutica ritenuta necessaria
dagli specialisti che hanno in cura il minore.
In determinati casi sussiste
proprio una condotta omissiva tenuta dall''amministrazione sanitaria e la
conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere
all''erogazione della terapia ABA in forma intensiva, a seguito dell'istanza formulate
dai genitori del bambino autistico secondo le Linee Guida dell'I.S.S. finance per cui il minore può
ottenere finanche il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell''inerzia serbata nell''erogare le terapie comportamentali con metodo
A.B.A. a carico delle Amministrazioni Asl.
La famiglia potrà rivolgersi
al Giudice per la condanna dell’Amministrazione intimata ad erogare, in
modalità diretta o indiretta o mediante il rimborso delle fatture di spesa, il
predetto trattamento fino al raggiungimento da parte del minore del
diciottesimo anno di età.
Tutto ciò se vi è diniego
implicito alla somministrazione del trattamento secondo le seguenti norme di
legge:
D.P.C.M. del 14 febbraio 2001
-"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie", sulla base di progetti personalizzati di assistenza
redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali in cui viene demandata
alle Regioni la disciplina inerente le modalità ed i criteri di definizione dei
progetti assistenziali personalizzati;
Linea guida n. 21/11
elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità-ISS nell'ambito del progetto
strategico di ricerca finalizzata del Ministero della salute "La salute
mentale nel bambino e nell'adolescente - Unità operativa approccio
epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico" - "Il trattamento
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti".
La Linea Guida 21 - che si
limita a raccomandare trattamenti per bambini e adolescenti - è il riferimento
per i trattamenti basati sulle prove di efficacia scientifiche (evidence-based) sull'autismo.
Accordo Conferenza Unificata
del 22 novembre 2012, Repertorio Atti n.
132/CU - Accordo assunto, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 Pagina 9
di 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata del 22 novembre
2012, Repertorio Atti n. 132/CU sulle "Linee di indirizzo per la promozione
ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico".
Legge 18 agosto 2015, n. 134
- Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con
disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"; la
predetta legge, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni
delle persone con autismo, prevede in particolare, che:
l'Istituto superiore di
sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro
autistico in tutte le età della vita sulla
base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche
derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed
internazionali (art. 2); si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro
autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del
trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati
sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili (art. 3);
Decreto Dirigenziale 4
dicembre 2015, con il quale il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto
Superiore di sanità tramite la stipula di un Accordo di Collaborazione,
approvato con decreto dirigenziale il 4 dicembre 2015, la realizzazione del
progetto "Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello
spettro autistico".
Decreto interministeriale
(DM) tra Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze del
30 dicembre 2016; nel 2016, proprio per consentire l'attuazione della legge n.
134/2015.
D.P.C.M. del 12 gennaio 2017
("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"),
che definisce i nuovi LEA e sostituisce integralmente il D.P.C.M. 29 novembre
2001.
Intesa sancita in Conferenza
Unificata (repertorio Atti n. 53/CU) del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali - "Aggiornamento
delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro
Autistico": presa in carico della persona nello spettro autistico e della
sua famiglia, nell'ambito della gestione integrata e in raccordo con il più
ampio progetto individuale, richiede la predisposizione di un percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) in cui l'intervento più
appropriato sia identificato nelle diverse epoche di vita della persona e
nell'ambito delle attività previste dalla normativa nazionale in tema di
autismo e finanziate con apposito Fondo istituito per la loro realizzazione e
viene dato mandato all'Istituto Superiore di Sanità di effettuare il
monitoraggio del recepimento delle linee di indirizzo da parte delle Regioni e
Province autonome, di verificarne l'implementazione attraverso specifici Piani
Operativi regionali e di accertarsi dello stato di avanzamento delle attività sull'approvazione di tali
Piani operativi.
La giurisprudenza ha anche
recentemente chiarito le coordinate del principio di efficacia ed
appropriatezza della terapia di cui al comma 7 dell'art.1 della legge n.
502/1992, affermando che tale principio non può essere eluso dalla mera carenza
di "evidenze scientifiche disponibili", posto che le evidenze
scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stata scientificamente
provata l'inefficacia della cura in questione e non già quando essa sia solo
dubbia (cfr.
sul punto Corte di Cassazione, sentenza n. 7279 del 10 aprile 2015).
Sotto tale aspetto, va
rimarcato che la scelta dell'intervento clinico più appropriato, da utilizzare
nella cura dell'autismo su singoli pazienti, è basata su valutazioni
tecnico-discrezionali rapportate sempre al caso specifico che, nella misura in
cui siano riconosciute dal servizio sanitario nazionale, non possono essere
certo rimesse alla libera ed esclusiva scelta delle famiglie, come
inesattamente asserito, bensì al Nucleo Territoriale di Neuropsichiatria
Infantile che deve preliminarmente valutarne l'appropriatezza, in base alla scienza
medica, rispetto alle specifiche esigenze del paziente.
Del contesto globale degli
interventi e delle prestazioni integrate che sono assicurate al minore, posto
che gli interventi coordinati che garantiscono la globalità della presa in
carico del bambino a carico del SSR (abilitativi/riabilitativi, ausili, farmaci),
per come più sopra chiarito, devono essere inseriti nel PAI e integrati con
quelli sociali ed educativi, come precisato nel PDTA;
A tali principi è possibile
assicurare i livelli minimi di assistenza, come definiti dalle Linee Guida
dell’ISS - cui il DPCM 12 gennaio 2017 e la legge 134/2015 rimandano - che
prescrivono un obbligo di trattamento individualizzato, che non può non tener
conto della gravità del disturbo del minore e delle variazioni positive del
profilo funzionale alla sollecitazione attraverso il metodo ABA.
Compete all'Amministrazione
sanitaria, quindi, il compito di fissare le condizioni, i limiti e le modalità
procedurali entro cui si attua il concreto esercizio del diritto alla salute e
l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie.
Il riconoscimento del diritto
alla salute non è assoluto e incontra limiti sia esterni, posti dall'esistenza
di diritti costituzionali di pari rango, sia interni, posti appunto
dall'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Il più rilevante limite
interno è certamente quello finanziario, che si riflette in modo inevitabile,
sull'organizzazione regionale del servizio sanitario.
La Corte Costituzionale ha
ribadito, ormai da tempo, la configurazione del diritto alle prestazioni
sanitarie come "finanziariamente condizionato", giacché
"l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema
assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente,
con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile
destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di
carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario" (Corte cost., 27 luglio 2011, n. 248).
Pertanto, i giudici hanno ad
oggi riconosciuto che i genitori del minore abbiano diritto al rimborso delle
spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento
riabilitativo metodo ABA per i disturbi dello spettro autistico nei limiti
delle 4/6 ore riconosciute da ultimo e che la ASL possa provvedere o
direttamente al trattamento nella misura determinata o indirettamente
attraverso il rimborso di quelle che verranno sostenute fino all'adozione da
parte della ASL del piano terapeutico alternativo, comprensivo di trattamenti
specificamente funzionali alla terapia del disturbo dello spettro autistico.
Avv. Luigi Ferrara