Pubblicazione legale:
PARERE PRO VERITATE
IN
FATTO: Il quesito,
formulato dalla Caio Srl allo scrivente,
riguarda la legittima realizzazione di un
centro commerciale di media struttura con
annesso McDonald’s nel perimetro di cento metri dal locale
cimitero di Pxx, considerando che tale fascia di rispetto fu a suo tempo
ridotta a cento metri con la delibera di Consiglio Comunale n. xx del 20xx ed è
attualmente in vigore l'approvazione di una variante emanata il 28 novembre
2024. La zona interessata è situata a ridosso dell’area commerciale, separata
da una rotonda crocevia tra viale E., via V.
Sud e via R.a, quest'ultima antistante
l’ingresso del cimitero.
L’area di
intervento è regolamentata da due atti normativi:
·
Delibera n. xx del 17/04/20xx del Consiglio Comunale,
con cui è stata approvata la riduzione della zona di rispetto.
·
Delibera di approvazione della variante al piano n. 66 del
28/11 RICOSTRUZIONE FATTUALE E NORMATIVA Documentazione
esaminata
- Art.
338, comma 5, r.d. 1 luglio 1934, n. 1265;
-
Normativa di riferimento;
Puc – RU
del Comune di
Pxxx al SIT xxx;
- 2007-04-17 deliberazione C.C. n.
37;
- PUA e
NTA Comune di Pxxx All. C -NTA Artt. 12.1 e 12.3;
- Incom Srl -
Relazione_Tecnica_r3;
- Incom
Srl - Ipotesi di progetto_r3;
- Proposta variante RU_r3,
doc 02;
- Verbale di
Variante dlc_00066_28-11-2024;
- Opposizione 2024_05_24 prot.;
- Rapporto del Garante del 2024_04_05;
- VAS_Doc_Prel_Variante_RU_Pxxx.stamped.
Considerazioni
fattuali.
Dato
l’elevato numero di disposizioni e per facilitare la lettura e la comprensione
del lettore, di seguito verranno riportate, in forma sintetica, le conclusioni
dei tre documenti principali, allegando gli altri documenti in calce.
********
Il C.C.
di Pxxx ha
attivato il suo iter procedimentale recependo tali aspetti attraverso una
variante al piano attuativo relativa al sub-comparto 1b del
comparto misto F1a-F2 del suo territorio ed ha disciplinato le
seguenti finalità principali:
1.
Riconfigurazione del perimetro:
o
Adeguamento del perimetro del sub-comparto 1b
per farlo coincidere con le
dividenti catastali attuali.
2.
Ridimensionamento della previsione edificatoria:
o
Non è più prevista la realizzazione
di una grande struttura di vendita.
o
Vengono consentite esclusivamente medie strutture di vendita.
3.
Revisione dei parametri urbanistici:
o
Modifica dei dati di progetto come:
§
Superficie Territoriale (ST),
§
Superficie Fondiaria (SF),
§ Superficie Edificabile massima (SE max),
§ Dotazioni a standard (aree verdi e
parcheggi).
4.
Destinazioni d’uso invariate:
o
Le destinazioni consentite restano commerciale/direzionale.
5.
Riduzione degli impatti ambientali:
o
La variante comporta una
riduzione dei carichi ambientali rispetto
alle previsioni precedenti e viene valutata come migliorativa.
L'area interessata si trova nella UTOE Pxx Ovest, all'interno del territorio
urbanizzato, con una superficie di 39.153 mq, confinante con
Viale Europa e Viale Valdera Sud.
Segnatamente,
questa variante è accompagnata da una verifica di assoggettabilità alla
VAS (Valutazione Ambientale Strategica), confermando la conformità
della proposta ai piani sovraordinati e alle normative vigenti. Non di
meno ha appunto tenuto conto che la fascia di rispetto fu già ridotta con
Delibera n. 37 del 17/04/2007 C.C. da 200 ml a 100 ml.
Inopinatamente l’opposizione fa leva su
argomentazioni che non tengono affatto conto degli studi e di quanto il Comune,
nel suo iter procedimentale ha già vagliato, escludendo i rischi e i contrasti
paventati dall’opposizione.
L'opposizione
presentata nel documento riguarda principalmente criticità e preoccupazioni
sollevate nei confronti della variante al Piano Attuativo del sub- comparto 1b
del Comune di Pontedera. I principali punti contestati sono:
1.
Contrasto con la pianificazione urbanistica:
Si sostiene
che la variante non sia coerente con gli strumenti urbanistici sovraordinati e
che possa modificare in modo non conforme il tessuto urbanistico del comparto.
2.
Problematiche ambientali e idrauliche:
Vengono
sollevate perplessità sulla gestione delle acque meteoriche e nere e sulla
reale compatibilità idraulica della nuova previsione edificatoria, soprattutto
considerando il rischio idraulico esistente.
3.
Impatto sul traffico e infrastrutture:
L'opposizione
evidenzia un incremento del traffico veicolare derivante dalla realizzazione
delle medie strutture di vendita, con conseguenti problemi di viabilità e
inquinamento acustico.
4.
Insufficienza delle opere di mitigazione:
Si lamenta
che le opere di urbanizzazione e mitigazione proposte siano insufficienti per
compensare l'impatto della nuova previsione edilizia, soprattutto in termini
di:
Dotazioni
di parcheggi;
Aree verdi
pubbliche;
Protezione
del paesaggio e della qualità urbana.
5.
Impatto socio-economico:
Viene
sollevata la questione della sostenibilità economica delle nuove strutture
commerciali, paventando un possibile effetto negativo sulle piccole attività
esistenti sul territorio.
6.
Difformità procedurali:
L'opposizione
sottolinea potenziali irregolarità o lacune nella procedura adottata per
l'approvazione della variante, inclusa la verifica di assoggettabilità alla
VAS.
In sintesi,
l'opposizione esprime preoccupazioni ambientali, urbanistiche e socio-
economiche, evidenziando possibili impatti negativi sul territorio e chiedendo
una revisione approfondita della proposta.
Segnatamente, se si procede a
confrontare i principali punti sollevati dall'opposizione con i
dati presenti nei documenti della Variante al Piano Attuativo è
agevole verificare l’infondatezza delle istanze di opposizione. Ma procediamo
per ordine:
1.
Contrasto con la pianificazione urbanistica
· Opposizione:
La variante sarebbe in contrasto con la pianificazione urbanistica vigente.
· Smentita:
La variante è coerente con
il Regolamento Urbanistico (RU) e con il Piano Strutturale
vigente. Questo viene ribadito nella Relazione Tecnica che
sottolinea come:
La variante riconfigura solo il sub-comparto
1b per allinearlo con le dividenti catastali.
Le destinazioni d’uso ammesse restano commerciale/direzionale, in
linea con gli strumenti urbanistici esistenti.
La compatibilità urbanistica è
confermata anche dal Documento Preliminare VAS, che dichiara migliorativa la
variante in termini di carico ambientale e coerenza con il
quadro sovraordinato
2.
Problematiche ambientali e idrauliche
· Opposizione:
La gestione delle acque non sarebbe adeguata, considerando il rischio
idraulico.
· Smentita:
La Relazione Tecnica conferma che l’area è
classificata a bassa pericolosità idraulica (P1) secondo
il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
Il progetto
prevede:
Realizzazione di vasche
di laminazione per il controllo delle acque meteoriche.
Smaltimento
delle acque nere collegato alla rete pubblica esistente, che convoglia verso
l'impianto “Valdera Acque”.
Nessuna
nuova criticità idraulica viene introdotta.
3.
Impatto sul traffico e infrastrutture
· Opposizione:
Incremento del traffico e criticità sulla viabilità.
· Smentita:
La variante prevede opere di urbanizzazione
primaria per migliorare la viabilità, tra cui:
Realizzazione di
una viabilità interna ed esterna al comparto.
Creazione di
parcheggi pubblici (circa 3.800 mq)
adiacenti ai cimiteri comunali.
Installazione di
colonnine di ricarica per veicoli
elettrici per ridurre l'impatto ambientale del traffico.
Le
dimensioni delle infrastrutture viarie (larghezza e accessibilità) rispettano
le normative vigenti e prevedono collegamenti funzionali alla viabilità
esistente.
4.
Insufficienza delle opere di mitigazione
· Opposizione:
Le opere proposte non compensano l’impatto.
· Smentita:
Il progetto
prevede:
Aree verdi pubbliche lungo i viali principali
e aiuole con manto erboso.
Completamento della pista ciclabile lungo
Via Roma.
Installazione
di barriere
anti-rumore e
miglioramento dell’illuminazione pubblica.
La percentuale di impermeabilizzazione
del suolo rispetta i limiti previsti dalle normative regionali.
Le
opere compensative includono parcheggi
pubblici e miglioramenti infrastrutturali adiacenti al
comparto.
5.
Impatto socio-economico
· Opposizione:
Possibili effetti negativi sulle attività locali.
· Smentita: La
variante prevede esclusivamente la realizzazione di medie strutture di
vendita, escludendo le grandi strutture. Questo limita l’impatto sui
piccoli commercianti.
La riqualificazione dell’area, con miglioramento delle infrastrutture e
servizi, può contribuire a valorizzare l’attrattività economica
locale e incentivare nuovi investimenti.
6.
Difformità procedurali
· Opposizione:
Lacune nella verifica di assoggettabilità alla VAS.
· Smentita:
Il Documento Preliminare VAS conferma che la variante:
Non introduce nuovi carichi ambientali significativi rispetto alla
pianificazione vigente.
È valutata
come migliorativa per quanto riguarda l’impatto ambientale.
La
procedura ha rispettato la normativa regionale (L.R. 10/2010 e L.R. 65/2014) e
la direttiva VAS comunitaria.
Conclusione
Le
principali preoccupazioni sollevate dall’opposizione vengono smentite nei
documenti della variante.
La
variante:
· Rispetta la
pianificazione urbanistica vigente.
· Garantisce
la compatibilità idraulica e ambientale.
· Introduce opere infrastrutturali e
di mitigazione adeguate.
· È
conforme alle normative procedurali e di sostenibilità ambientale.
Non di
meno anche il Garante, individuato con decreto
sindacale n. 16 del 26 aprile 2023 nel sottoscritto, dott. Alessandro TURINI
del 1° Servizio "Segreteria Generale, Segreteria del Sindaco" del 4°
Settore "Servizi di Staff", ha rilevato la fattibilità!
Ha
precisato che il Comune di Pontedera è dotato di vari strumenti urbanistici tra
cui il Piano Strutturale Intercomunale (PSI), il Piano Strutturale (PS) e il
Regolamento Urbanistico (RU). Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77
del 31 luglio 2007, è stato approvato il Piano Attuativo del comparto n. 1
dell'UTOE Pontedera Ovest, che prevede opere finalizzate alla edificazione di
una Superficie Utile Lorda di 26.000 metri quadri, con destinazione
prevalentemente commerciale e residenziale, insieme ai relativi standard
urbanistici.
In seguito alla sottoscrizione della relativa convenzione, è stato rilasciato
alle società Giusti per l'Edilizia SpA il permesso di costruire n. 21 del 12
marzo 2008, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'intero
comparto, i cui lavori sono
iniziati il
26 marzo 2008. Da quel momento, si sono susseguite varie deliberazioni per
modificare e adeguare il piano attuativo:
1.
16 novembre 2010: Il Consiglio Comunale ha approvato modifiche
alle opere di urbanizzazione durante la fase di esecuzione e una diversa
disposizione planivolumetrica dei manufatti destinati ad attività commerciali
nel sub-comparto.
2.
12 maggio 2011: La Giunta Comunale ha approvato modifiche alla
realizzazione delle opere di illuminazione pubblica e ai lavori inerenti il
tombamento del fosso esistente sul limite nord del verde pubblico.
3.
18 dicembre 2012: Il Consiglio Comunale ha approvato ulteriori
modifiche al Piano Attuativo posto ad ovest della via Sarzanese-Vxx, con una
variante al Regolamento Urbanistico per spostare la capacità edificatoria,
determinando una diminuzione degli edifici residenziali a favore di una
maggiore capacità commerciale, consentendo la realizzazione di una struttura di
vendita di 4.500 metri quadri.
4.
27 luglio 2022: Con una nuova deliberazione, il Consiglio
Comunale ha approvato un nuovo assetto urbanistico del sub-comparto 1c (oggi
sub-comparto 1b) a seguito della procedura fallimentare che ha interessato il
sub-comparto negli ultimi anni. Questa deliberazione è stata presentata il 17
giugno 2022 dalla società Caio SRL, includendo una rivisitazione del comparto
alla luce della diversa classificazione amministrativa di Viale Europa, da
strada comunale a strada statale in gestione ad ANAS.
Il 14 marzo
2023 è stata presentata un'istanza di variante al Piano Attuativo n. 1 di tipo
misto Fla-F2 UTOE Pontedera Ovest - sub-comparto 1b, per la realizzazione di
medie strutture di vendita. Questa variante prevede un'ulteriore modifica
semplificata al Regolamento Urbanistico, con una lieve riconfigurazione del
sub-comparto 1b per far coincidere il perimetro dell'area oggetto di piano
attuativo con le risultanze catastali e, in conseguenza della riperimetrazione
del sub-comparto 1b, anche la revisione della tabella dei dati di progetto,
oltre al diverso tracciato della pista ciclabile di collegamento tra Santa
Lucia e il Capoluogo.
L'intervento
in oggetto non interessa aree paesaggisticamente vincolate e non configura la
fattispecie di centro commerciale, poiché il piano attuativo prevede la
realizzazione di una media struttura di vendita e di una struttura destinata
alla somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, non si rende necessaria
la conferenza di copianificazione e la variante al Regolamento Urbanistico non
comporta modifiche al Piano Strutturale, risultando coerente con la proposta di
Piano Strutturale
Intercomunale
della Valdera. Inoltre, non vengono inserite nuove previsioni
insediative, trattandosi di un riassetto urbanistico di aree che non determina
nessun aggravio del carico urbanistico e non comporta una diminuzione della
dotazione complessiva di standard urbanistici previsti per l'UTOE Pontedera
Ovest.
Le
modifiche proposte non producono nuovi effetti sull'ambiente rispetto alle
precedenti previsioni urbanistiche. La variante non comporta impegno di suolo
non edificato all'esterno del perimetro urbanizzato e ricade al di fuori delle
"Aree a pericolosità da alluvione elevata".
La variante
semplificata al Regolamento Urbanistico è stata sottoposta al procedimento di
verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). È stata
esaminata dal "Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione
Valdera per l'esercizio della funzione di autorità competente in materia di
VAS", che, nella seduta del 15 gennaio 2024, ha deciso di escludere la
variante semplificata dalla procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS), condizionandola al rispetto dei contributi pervenuti.
*****
In tale
contesto si innesta la Caio Srl, proprietaria del lotto
che insiste tra Viale xxx, la Rotonda, via xxx ed il parcheggio del cimitero
separato dallo stesso da altra via comunale la via xxx, la quale data la
previgente normativa di riduzione della fascia di vincolo, prospetta, per il sub-comparto 1b del
comparto di tipo misto F1a-F2 , in NTA ex artt. 12.1
e 12.3, del Comune di Pontedera, la realizzazione di servizi a
prevalente carattere generale coerenti con l’iniziativa pubblica e/o privata e
con intervento diretto secondo le norme comunali duso ammesse del tipo
commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, turistico-ricettive senza
escludere F1a, ovvero, la collocazione di spazi a verde pubblico attrezzato,
piazzetta con giardini pubblici attrezzature pubbliche e i servizi pubblici tra
cui colonnine di ricarica così come riportato di seguito:
1.
Realizzare medie strutture di vendita e spazi per ristorazione:
Le nuove costruzioni saranno affiancate da parcheggi pertinenziali, percorsi pedonali e
carrabili e viabilità interna.
2.
Completare le opere di urbanizzazione primaria, tra cui:
Viabilità
interna ed esterna al comparto;
Realizzazione
di parcheggi pubblici (interni ed esterni al comparto) per un totale di 3.800
mq, inclusa la zona adiacente ai cimiteri comunali;
Aree verdi
pubbliche con piantumazione di arbusti e tappeti erbosi;
Completamento
delle infrastrutture: fognature per acque meteoriche e nere, illuminazione
pubblica, rete idrica, energia elettrica e telecomunicazioni;
Installazione
di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (1 ogni 10
posti auto) e predisposizione per future installazioni.
3.
Specifiche tecniche degli edifici:
Gli edifici
commerciali saranno realizzati su un terreno rialzato per minimizzare il
rischio idraulico (zona P1 - bassa pericolosità idraulica).
Accessibilità
garantita secondo le normative (marciapiedi, rampe e parcheggi per disabili).
4.
Conformità alle normative vigenti:
Gli
interventi rispettano le disposizioni urbanistiche, idrauliche e ambientali,
con particolare attenzione alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo.
5.
Pagamenti e oneri:
Saranno corrisposti oneri di urbanizzazione secondaria in
fase di rilascio dei permessi di costruire.
In sintesi,
la Caio S.r.l. propone la riconfigurazione dell’area con
l'obiettivo di creare uno spazio commerciale organizzato e accessibile,
completando le infrastrutture necessarie e migliorando le dotazioni pubbliche.
IN DIRITTO.
- Ricostruzione teorico normativa applicabile.
Dalla
ricostruzione normativa richiamata in premessa già è facile dedurre che siamo
in presenza di un intervento a carattere pubblico avendo l’Ente utilizzato la
deroga di cui all’art. 338, del R.D. 1265/1934, come più volte modificato.
L’accento è
posto su alcune recenti sentenze: “Consiglio di Stato, VI Sez. 26
settembre 2024, Consiglio di Stato, sentenza 4 luglio 2014, n. 3410”. Queste sentenze, affrontando il
caso di sanatoria postuma di un illecito edilizio definiscono i limiti della
sanatoria ma anche i parametri di applicazione delle deroghe che possono essere
concesse solo per ragioni di interesse pubblico e motivate adeguatamente.
Non è
controverso il carattere abusivo degli interventi edilizi e la loro
realizzazione nella zona di rispetto cimiteriale in epoca successiva al vincolo
legale;
I. La
prima questione
concerne la natura del vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 338 cit. e
posto alla base dei provvedimenti emanati.
Copiosa giurisprudenza (da ultimo
riassunta in Cons. Stato sez. VI, n. 1164 del 2018; sez. IV, n. 5873 del
2017) ha affermato che:
a) il
vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e
integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto,
direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di
fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei
soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili
che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i
suddetti beni pubblici;
b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo
l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo
medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di
rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la
salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla
inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione
della cinta cimiteriale;
c)
il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate
della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia
diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i
quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua
esistenza o sui suoi limiti.
Pure numerose
sono le pronunce intervenute a individuare
portata e limiti delle modifiche apportate all’art. 338
cit. dalla novella del 2002, rispetto a richieste di privati (Cons.
Stato sez. IV n. 4656 del 2017; sez. VI, n. 3667 del 2015; nn. 3410 e 1317 del
2014). Si è condivisibilmente affermato che:
a)
la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire
rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di
interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338,
quinto comma, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta
a presidio di interessi privati; con la conseguenza
che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo
interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili;
b)
il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di
rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma
dell’art. 338, (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni
preesistenti).
II. La seconda questione all’attenzione del caso
attiene al rilievo dell’affidamento ingenerato nei privati:
a) per via delle scelte di segno diverso del Comune con l’apertura alla
valutazione di una variante al RU in considerazione della novella dell’art. 338
cit. che avvenne nel 2007 con delibera di C.C. n. 37,
Il problema
della rilevanza dell’affidamento presuppone una posizione favorevole
all’intervento riconosciuta in capo al proprietario dell’area il quale visto il
perimetro di limite pari a cento metri ben può utilizzare il suo suolo perché
esterno al limite.
Nel caso, quando l’edificazione o una richiesta sia avvenuta nella totale
assenza di un provvedimento legittimante o in regime di vincolo previgente e
l’amministrazione si sia tardivamente attivata ed abbia tardivamente provveduto
all’adozione di un provvedimento di rigetto e/o di demolizione, la mera inerzia
da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato
alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far
divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è/o sin dall’origine
illegittimo.
In
vero, il Comune potrà rilasciare i permessi necessari, giacchè, il vincolo è
stato rideterminato nell’ordine previgente utilizzando la novella di cui
all’art. 338 del R.D. 1265/1934, essendo presente una strada pubblica tra il
parcheggio ed il cimitero e il suolo della Caio Srl insiste al di fuori del
vincolo cimiteriale dei 100 metri.
Infatti,
l’art. 338, co. 4, 5, come modificato nel 2002, prevede deroghe ad iniziativa
del Consiglio Comunale, e consente la riduzione, a determinate condizioni,
della zona di rispetto per scelta dell’amministrazione:
a) per la
costruzione di nuovi cimiteri o per l’ampliamento di cimiteri esistenti (co.
4);
b)
per la costruzione di opere pubbliche o per un intervento urbanistico, ai fini
di ampliamento di edifici preesistenti (ragionevolmente fuori dalla fascia o
dentro la fascia ma non abusivi, per esempio per essere stati costruiti prima
del vincolo) o per la costruzione di nuovi edifici (co. 5).
Inoltre,
dice consentiti, all’interno della zona di rispetto, interventi per edifici
esistenti, dentro la fascia (ragionevolmente non abusivi, per esempio per
essere stati costruiti prima del vincolo) per ampliamento, cambio di
destinazione d’uso ecc. (co. 7).
La modifica
della legge 983/1957, all’art. 338, aveva allargato la possibilità di deroga,
nuovamente restrittiva fu la riforma ad opera dell’art. 57 del D.p.R. 285/1990,
poi traslata nella legge 166/2002 di revisione generale del citato art. 338.
Da ciò il
Comune ha sfruttato, nella versione rivista dalla L. 166/2002, la previsione di
regime di deroga: commi 4, 5 e 7. In particolare, al comma 4, che riguarda
esclusivamente la costruzione di cimiteri, è
previsto che “Il consiglio comunale
può approvare, previo parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di
quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato,
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche
alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo
consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile
provvedere altrimenti; b) l' impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai
sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali
rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.
Il comma 5,
- prevede che: “Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o
all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni
igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona
di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area,
autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi
edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica
procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi
pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.
Nel caso di
specie sussistono le condizioni dell'art. 338, quinto comma, t.u. leggi
sanitarie al fine di legittimare gli interventi di cui agli Artt. 12.1 e 12.3,
delle NTA del Comune di Pontedera e i suoi strumenti urbanistici.
Nelle
già indicate considerazioni è il parere.
Avv. Luigi
Ferrara